Cassazione Penale, Sentenza n. 08762/2026 del 05/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in sede di riesame, ha dichiarato inefficace la misura cautelare solo con riferimento al reato di estorsione (capo A1) pur confermando la custodia cautelare per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A). Le censure sono tre: 1) il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inefficace la misura nel suo complesso, non limitatamente al capo A1, perché vi erano "elementi nuovi" sopravvenuti dopo il primo interrogatorio di garanzia mai ripetuto; 2) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo (art. 416-bis), con la contestazione che gli elementi nuovi che hanno escluso la gravità indiziaria per l'estorsione avrebbero dovuto incidere anche sulla valutazione del reato associativo; 3) vizio della motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, c.p.p. sono relative e sarebbero dovute essere superate alla luce del ridimensionamento del quadro cautelare dopo l'annullamento relativo al capo A1.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. In particolare: 1) ha richiamato il principio secondo cui l'inefficacia della misura ex art. 302 c.p.p., per omissione dell'interrogatorio conseguente alla contestazione di elementi nuovi, opera solo con riferimento ai fatti-reato per i quali l'interrogatorio non è stato effettuato; dunque la declaratoria di inefficacia può essere parziale se il vizio riguarda solo parte autonoma della contestazione; 2) ha ritenuto generica la censura sui gravi indizi relativi al capo A, osservando che il ricorrente non aveva precedentemente censurato quella valutazione nel procedimento di riesame né indicato quali specifici elementi avrebbero dovuto far mutare il giudizio; 3) ha ritenuto infondato il rilievo sulle esigenze cautelari, precisando che l'art. 275, comma 3, c.p.p. dispensa una doppia presunzione (relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della sola misura carceraria), superabile solo nei casi tassativi (commi 4 e 4-bis) e che, alla luce della condanna definitiva e del ruolo organizzativo contestato, le presunzioni risultavano applicabili. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 302 cod. proc. pen.
L'inefficacia della misura cautelare per mancato interrogatorio a causa di elementi nuovi opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali è stato omesso l'interrogatorio; non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera ordinanza quando le parti della contestazione sono distinte e autonome.
art. 27 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di riferimento per l'emissione delle misure cautelari in presenza di pluralità di reati; in concreto usato come contesto normativo per le misure disposte.
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato la valutazione di gravi indizi in relazione al capo A sulla base degli elementi probatori (ruolo organizzativo, condanna precedente, recenti fatti contestati).
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede, nei confronti degli indagati per 416-bis, una doppia presunzione: relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'inadeguatezza della sola misura carceraria; tali presunzioni non sono entrambe superabili liberamente e giustificano la custodia cautelare nel caso specifico.
art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.
Indicano le ipotesi tassative in cui può essere superata l'assoluta inadeguatezza della misura carceraria (es. cura figli minori di sei anni, malattia incompatibile con la detenzione); richiamate per delimitare le eccezioni al principio di cui al comma 3.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017 Paladino; Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004 Di Casola; Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023 Simeoli)
Richiamate per consolidare il principio che l'inefficacia della misura cautelare può essere parziale quando il vizio riguarda solo parte autonoma della contestazione e per precisare la portata delle presunzioni di cui all'art. 275 c.p.p.
Massime di principio
- L'inefficacia di una misura cautelare motivata dall'omesso interrogatorio per nuovi elementi (art. 302 c.p.p.) si applica soltanto ai fatti per i quali è stato omesso l'interrogatorio; non sempre invalida l'intero provvedimento se le parti della contestazione sono autonome.
- Le censure sulla gravità indiziaria devono essere specifiche: il ricorso generico che non indica quali elementi concreti mutano la valutazione dei gravi indizi è destinato all'inammissibilità.
- In materia di 416-bis l'art. 275, comma 3, c.p.p. stabilisce presunzioni forti a favore dell'applicazione della custodia cautelare; sono difficilmente superabili se non nei casi tassativi previsti dai commi successivi.
- Il ruolo organizzativo nell'ambito di un'associazione mafiosa e una sentenza definitiva precedente aumentano la probabilità che il giudice ritenga sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari, giustificando la detenzione in carcere.
- Per evitare l'inammissibilità o il rigetto è fondamentale formulare motivi concreti e ben delimitati nel ricorso, eventualmente chiedendo l'espletamento dell'interrogatorio o indicando esattamente come gli elementi nuovi incidono su ciascun capo d'imputazione.
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