Cassazione Penale, Sentenza n. 08750/2026 del 05/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Delvino impugna l'ordinanza del Tribunale de L'Aquila che, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. di Pescara per plurime rapine aggravate commesse a Pescara tra il 16/03/2025 e il 25/05/2025. Il ricorso per cassazione deduce: (1) vizio di motivazione in relazione alla gravità degli indizi, lamentando che il Tribunale non ha risposto alle censure difensive e ha adottato una motivazione cumulativa e apparente; (2) contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi rilevando carenze investigative (assenza di controllo il 19/03 sulla Fiat Tipo, identificazione basata su oggetti comuni come casco e scarpe, mancanza di riscontri biologici/DNA sui mezzi/strumenti); (3) insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari e la scelta della misura, sostenendo l'esistenza di elementi personali e familiari (giovane età, assenza di precedenti/legami criminali, domicilio e lavoro) che avrebbero giustificato misura meno afflittiva; (4) violazione del diritto di difesa per elusione del contraddittorio da parte del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: il riesame e il G.i.p. avevano fornito motivazione adeguata e non apparente, evidenziando la connessione logica tra la rapina certa attribuita al Delvino (arrestato in flagranza il 25/05/2025) e le altre rapine per modalità identiche, luoghi e tempi, identità dei mezzi, contatti intercorsi tra gli arrestati e l'interruzione della serie delittuosa con l'arresto. La Corte ha richiamato il principio per cui il controllo in sede di legittimità non consente una semplice diversa valutazione dei fatti se non è denunciata la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione. Il terzo motivo (esigenze cautelari) è stato ritenuto anch'esso inammissibile: la motivazione del giudice di merito ha correttamente valorizzato la quantità, gravità e reiterazione delle rapine, l'organizzazione e la pianificazione (es. furto preventivo dei veicoli), che giustificano la custodia in carcere; i fattori attenuanti addotti dalla difesa sono considerati recessivi e non idonei a contrastare la valutazione dei giudici di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato generico e inammissibile. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame di misure cautelari: il Tribunale ha statuito in sede di riesame sulla conferma della custodia cautelare; la Cassazione ha valutato la correttezza della motivazione resa nel riesame.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione della cassazione: il ricorso è motivato nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto per il procedimento.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Parametro di censura invocato dal ricorrente (vizio di motivazione/contraddittorietà); la Corte ricorda che tale motivo è ammissibile solo se evidenzia violazioni di norme o manifesta illogicità, e non mera diversa valutazione dei fatti.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norme sul contraddittorio scritto/istruttoria: il procedimento si è svolto per contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale, come previsto dagli articoli citati.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi di questa disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria in seguito alla pronuncia (disposizioni attuative procedurali).
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000 (giurisprudenza citata)
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Cassazione applica il principio nel quantificare la somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- In sede di impugnazione cautelare in Cassazione, le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili: è necessario denunciare violazioni di norme o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito sulle misure cautelari può essere basata su una valutazione complessiva e unitaria degli indizi: elementi singoli deboli, se collegati logicamente e coerenti nel loro insieme, possono integrare gravità indiziaria sufficiente per la custodia cautelare.
- Per contestare la gravità degli indizi è utile non soltanto mostrare la debolezza di singoli elementi, ma anche provare vizi formali o di logica nella motivazione (es. omissione completa di contestazioni rilevanti, contraddizioni evidenti) o violazioni di specifiche norme procedurali.
- Sulle esigenze cautelari il giudice valuta anche la reiterazione, l'organizzazione e la gravità dei reati: fattori personali positivi (giovane età, lavoro, legami familiari) sono rilevanti ma possono risultare recessivi rispetto a elementi che indicano spiccata capacità a delinquere e pericolosità sociale.
- Le deduzioni generiche sul diritto di difesa o sull'elusione del contraddittorio sono facilmente dichiarate inammissibili: è necessario indicare in modo puntuale le norme ritenute violate e dimostrare il concreto pregiudizio procedurale.
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