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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30639/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ricorreva avverso la sentenza della CTR Marche che, in una controversia su rimborso di credito d'imposta Irpeg e sui relativi interessi, aveva riconosciuto alla fondazione contribuente gli interessi sulla somma rimborsata con decorrenza dalla scadenza del termine previsto per il rimborso. La lite nasceva da un precedente avviso di accertamento con cui era stato disconosciuto il credito esposto in dichiarazione; dopo il giudicato sul contenzioso relativo alle cartelle emesse a seguito dell'accertamento, la contribuente aveva chiesto il rimborso e, successivamente al diniego espresso, l'amministrazione aveva annullato in autotutela il diniego disponendo il rimborso, ma computando gli interessi solo dalla data del pagamento delle cartelle. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. 546/1992 per asserita domanda nuova sulla decorrenza degli interessi, introdotta solo con memoria e non con il ricorso originario; 2) violazione degli artt. 36-bis e 41 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse applicato norme e principi relativi al silenzio-rifiuto e al controllo formale, mentre qui vi era un diniego espresso e un controllo sostanziale ex art. 41, e che il rimborso trovava titolo nel pagamento delle cartelle, non nella dichiarazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'avviso di accertamento che aveva originato il disconoscimento del credito, da cui discenderebbe che il credito e i relativi interessi erano collegati soltanto al successivo pagamento delle cartelle.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha qualificato la fattispecie non come ripetizione di indebito per versamenti eccedenti, ma come rimborso di credito d'imposta non riconosciuto in sede dichiarativa e poi riconosciuto in autotutela dall'amministrazione. Da ciò ha desunto l'applicabilità dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 602/1973, che disciplina la decorrenza degli interessi sui rimborsi di crediti d'imposta e ne fa decorrere la maturazione dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, con disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella richiamata dalla CTR. La Corte ha quindi confermato la statuizione di merito sul diritto agli interessi, pur correggendone la base normativa, ha respinto il ricorso e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia; ha altresì osservato che non ricorrevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato nei confronti di un'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992

    Sono richiamati dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità della domanda sulla decorrenza degli interessi come domanda nuova; la Corte non accoglie la censura perché ritiene che la richiesta di interessi fosse già contenuta, almeno in termini sostanziali, negli atti introduttivi e nella successiva istanza di rimborso.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La CTR lo aveva richiamato per la decorrenza degli interessi; la Corte osserva che, pur non essendo questa la norma effettivamente applicabile alla fattispecie, la disciplina della decorrenza è sostanzialmente analoga a quella dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 602/1973.

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È invocato dall'Agenzia per qualificare il controllo come sostanziale e non formale; la Corte rileva che, anche a voler correggere il riferimento normativo, la disciplina degli interessi resta quella propria dei rimborsi di crediti d'imposta.

  • art. 44, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Viene richiamato per escludere che la controversia riguardi una ripetizione di indebito da versamenti eccedenti; la Corte distingue tale ipotesi da quella decisa.

  • art. 44, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È la norma ritenuta applicabile: per i rimborsi di crediti d'imposta gli interessi decorrono dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nei casi richiamati dagli artt. 38, comma 5, e 41, comma 2, d.P.R. 602/1973.

  • art. 38, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato nel rinvio contenuto nell'art. 44, comma 2, per estendere la disciplina della decorrenza degli interessi ai rimborsi di crediti d'imposta.

  • art. 41, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato dall'art. 44, comma 2, come ipotesi alla quale si applica la medesima disciplina sulla decorrenza degli interessi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato all'Agenzia delle Entrate, in quanto Amministrazione dello Stato che opera con prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato per la modifica normativa che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma la Corte ne esclude l'applicabilità all'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di crediti d'imposta, la decorrenza degli interessi va individuata secondo la disciplina speciale dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 602/1973, che fa decorrere gli interessi dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, non dalla data del pagamento delle somme poi rimborsate.
  • La qualificazione della fattispecie come rimborso di credito d'imposta o come ripetizione di indebito è निर्णisiva ai fini del regime degli interessi: se il credito era stato indicato in dichiarazione ma non riconosciuto per ragioni procedimentali, si applica la disciplina speciale del rimborso, non quella della restituzione di versamenti eccedenti.
  • La corretta individuazione della norma applicabile può rendere irrilevante un mero errore del giudice di merito nel richiamo della disposizione, quando la statuizione sia comunque conforme al risultato imposto dalla disciplina sostanziale corretta.
  • La richiesta degli interessi non è domanda nuova quando, valutati complessivamente gli atti introduttivi e le successive istanze nel medesimo contesto procedimentale, risulti già riferita al rimborso del credito e agli accessori maturati o maturandi.
  • La maturazione degli interessi sui rimborsi di credito d'imposta ha funzione compensativa e non può essere differita fino al pagamento materiale delle cartelle, perché ciò determinerebbe un ingiustificato vantaggio per l'erario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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