Cassazione Civile, Ordinanza n. 19301/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (custode)
La controversia
Nel corso di un procedimento penale, una società era stata nominata custode giudiziale di 675 colli contenenti complessivamente decine di migliaia di capi di abbigliamento sequestrati. Terminata la custodia, il G.I.P. aveva liquidato il compenso applicando un protocollo interno, con importo inferiore a quello richiesto dalla custode. La società aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 sostenendo che la liquidazione dovesse avvenire secondo le tariffe dell’Agenzia del Demanio di Roma oppure, in subordine, ai sensi dell’art. 2233 c.c. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo che, per i beni non espressamente disciplinati dal d.m. n. 265/2006, il compenso andasse determinato in base agli usi locali richiamati dal decreto stesso, senza necessità di provare l’opinio iuris ac necessitatis, e aveva considerato provata l’esistenza di un uso locale attraverso le tariffe dell’Agenzia del Demanio normalmente applicate in ambito romano. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di una nota dell’Agenzia del Demanio del 2018, dalla quale risultava che quelle tariffe avrebbero avuto vigenza solo nel 2002 e solo per la custodia di merci rinvenute in veicoli sottoposti a confisca amministrativa; 2) violazione degli artt. 58 e 59 d.P.R. n. 115/2002, art. 5 d.m. n. 265/2006, art. 12 preleggi e art. 2697 c.c., per avere il Tribunale ritenuto sussistente un uso locale senza adeguata prova della diuturnitas e dell’opinio iuris ac necessitatis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato sia il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché la nota richiamata non era decisiva rispetto alla ratio decidendi, sia il motivo di violazione di legge, confermando che, per la liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati diversi da quelli specificamente contemplati dal d.m. n. 265/2006, il giudice deve fare riferimento agli usi locali richiamati dal decreto, senza richiedere la prova dell’opinio iuris ac necessitatis. Ha inoltre osservato che l’onere probatorio sugli usi locali risultava assolto dalla società, avendo essa prodotto tariffe effettivamente applicate in ambito locale e richiamate da enti pubblici, e che il Ministero non aveva svolto contestazioni specifiche e dettagliate sulla quantificazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore del difensore anticipatario della controricorrente. La Corte ha escluso, per lo Stato, il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002
è il rimedio utilizzato per contestare il decreto di liquidazione del compenso al custode
concorre, insieme all’art. 59 e al d.m. n. 265/2006, a fondare la liquidazione dell’indennità di custodia per i beni sequestrati
prevede l’adozione di tariffe per la custodia, con rinvio agli usi locali per i beni non espressamente disciplinati
rinvia agli usi locali per la determinazione del compenso di custodia dei beni non contemplati espressamente dal decreto
art. 12 delle preleggi
invocato dal ricorrente, ma la Corte esclude che fosse necessario applicare i criteri dell’uso normativo in senso tecnico
invocato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ritiene che l’onere probatorio sugli usi locali fosse stato assolto dalla controricorrente
la Corte esclude che possa applicarsi alla fattispecie, poiché riguarda le professioni intellettuali e non la custodia giudiziale di beni sequestrati
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura di omesso esame di fatto decisivo è respinta perché il fatto dedotto non era decisivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura di violazione di legge è respinta perché il Tribunale ha correttamente applicato la disciplina di settore
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato a carico dello Stato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il rapporto con il comma 1 quater in tema di contributo unificato
Cass. ord. n. 13784/2022
richiamata per affermare il litisconsorzio necessario nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode
Cass. ord. n. 24933/2020
afferma che la liquidazione dell’indennità per beni non contemplati dal d.m. n. 265/2006 va fatta sulla base degli usi locali, senza prova dell’opinio iuris ac necessitatis
Cass. ord. n. 19064/2021
conferma che il rinvio agli usi locali opera senza necessità di dimostrare il requisito dell’opinio iuris ac necessitatis
Cass. ord. n. 2507/2022
gli usi locali, se non conosciuti dal giudice, devono essere provati dalla parte che li allega
Cass. ord. n. 1205/2020
esclude l’applicazione dell’art. 2233 c.c. alla custodia di beni sequestrati non rientranti nelle categorie del decreto tariffario
Cass. Sez. U. n. 9938/2014
lo Stato e le amministrazioni parificate non sono tenuti a versare imposte o tasse processuali, perché l’obbligazione non sorge
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante al custode giudiziale di beni sequestrati nel procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario della liquidazione, le parti processuali e il pubblico ministero, inclusi i soggetti tenuti a corrispondere il compenso.
- Per la liquidazione dell’indennità di custodia relativa a beni sequestrati non espressamente contemplati dal d.m. n. 265/2006, il giudice deve fare riferimento agli usi locali richiamati dalla disciplina di settore, senza che sia necessario dimostrare l’opinio iuris ac necessitatis propria dell’uso normativo.
- Gli usi locali richiamati dalla disciplina tariffaria devono comunque essere provati dalla parte che li allega quando il giudice non ne abbia conoscenza; tale prova può essere desunta da tariffe concretamente applicate nella pratica locale e recepite da amministrazioni o uffici pubblici.
- Se la disciplina speciale sulla custodia dei beni sequestrati non contempla il bene oggetto di custodia, il giudice può ricorrere in via analogica ai criteri previsti per casi simili, in base alla similitudine fisica dei beni; non trova invece applicazione l’art. 2233 c.c., che riguarda le professioni intellettuali.
- Ai fini del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, la circostanza dedotta deve essere realmente decisiva rispetto alla ratio decidendi; non è sufficiente allegare un documento che incida solo su profili non dirimenti della decisione.
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