Sentenza del 01/07/2015 n. 13478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.M. chiedeva il rimborso dell’IRPEF trattenuta nel 2001 sull’incentivo straordinario all’esodo ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro. Sosteneva che l’aliquota ridotta prevista dall’art. 19, comma 4-bis, TUIR per le donne tra 50 e 55 anni dovesse applicarsi anche agli uomini della stessa fascia d’età, in conformità al principio europeo di parità di trattamento. Impugnato il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso presentata nel 2006, contestava inoltre che la domanda fosse tardiva: a suo avviso, il termine di decadenza doveva decorrere dalla pronuncia della Corte di giustizia del 21 luglio 2005, che aveva rilevato il contrasto della disciplina con il diritto comunitario. In cassazione deduceva, con il primo motivo, un vizio di motivazione sulla parziale inesistenza dell’obbligo di pagamento; con il secondo, violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e vizio di motivazione sulla decorrenza del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava in modo specifico il fatto controverso secondo quanto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. e perché denunciava un vizio motivazionale su una questione di diritto. Il secondo motivo è stato respinto quanto alla violazione di legge: il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dal versamento o dalla ritenuta quando il pagamento era già allora non dovuto, e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia; l’istanza era quindi tardiva per le somme trattenute nel 2001. Restava rimborsabile soltanto l’importo di 152 euro, relativo al conguaglio versato nell’ottobre 2005, già riconosciuto nei gradi di merito. Il profilo motivazionale del secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione esclusivamente giuridica. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, anche in considerazione del fatto che la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte era successiva alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo, nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poichè subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione o della sua misura, mentre decorre dal giorno del versamento dell’acconto stesso, nel caso in cui quest’ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poichè in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento
Il termine di 48 mesi decorre dal pagamento quando, fin dall’origine, la somma non era dovuta o era dovuta in misura minore, anche se l’indebito dipende dall’incompatibilità della norma applicata con il diritto comunitario. Il termine decorre invece dal saldo per pagamenti provvisori o acconti la cui eccedenza diviene accertabile solo in seguito.
la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
Per le sentenze soggette alla disposizione, il motivo di ricorso che denuncia un vizio di motivazione deve indicare chiaramente il fatto controverso e spiegare puntualmente l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza lamentata. La censura non è ammissibile se investe soltanto una questione di diritto.
Art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
La norma costituisce termine residuale per le domande di restituzione quando non sia previsto un termine specifico. Nel caso deciso si applicava invece il termine speciale di 48 mesi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Art. 19, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione prevedeva un trattamento fiscale agevolato per gli incentivi all’esodo delle lavoratrici nella fascia d’età considerata. La controversia riguardava l’estensione del medesimo trattamento agli uomini, ma la decisione di cassazione si è concentrata sulla decadenza dalla domanda di rimborso, non sulla spettanza sostanziale dell’agevolazione.
Massime di principio
- Quando l’imposta è stata pagata o trattenuta in misura non dovuta già al momento del versamento, il termine per chiedere il rimborso decorre da quel momento, anche se l’illegittimità della disciplina viene riconosciuta successivamente da una pronuncia europea.
- La successiva pronuncia che accerta l’incompatibilità di una norma tributaria con il diritto dell’Unione non riapre, di regola, i termini di decadenza già iniziati; restano tutelabili le domande presentate entro il termine applicabile.
- Occorre distinguere l’indebito originario dai pagamenti provvisori: se l’eccedenza emerge soltanto con la determinazione definitiva dell’imposta, il termine può decorrere dal saldo; se il pagamento non era dovuto fin dall’inizio, decorre dal versamento o dalla ritenuta.
- In cassazione, un vizio di motivazione non può essere utilizzato per contestare una conclusione esclusivamente giuridica; inoltre, il motivo deve rispettare i requisiti formali previsti dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis.
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