Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04872/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente religioso)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2014, emesso da un Comune su due immobili di proprietà di un ente ecclesiastico, ritenuti assoggettabili a imposta per omesso versamento. I giudici di merito hanno annullato l'atto, riconoscendo l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività didattica svolta con modalità non commerciali, poiché gli immobili ospitavano una scuola primaria paritaria gestita dall'ente religioso. Il Comune ha impugnato in cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/inesistente o contraddittoria, perché la CTR aveva sostanzialmente richiamato la motivazione di altra sentenza resa in un giudizio simile; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la documentazione prodotta dall'ente non provasse i requisiti oggettivi dell'esenzione di cui al d.m. 19 novembre 2012, n. 200, in particolare il costo effettivo del servizio, la gratuità o simbolicità dei corrispettivi, l'applicazione del contratto collettivo, l'adeguatezza delle strutture, la pubblicità del bilancio e gli altri presupposti richiesti per l'attività didattica non commerciale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché la sentenza conteneva un apparato argomentativo autonomo, seppur costruito per relationem rispetto a un precedente conforme della stessa sezione, ed era sufficientemente chiaro nel richiamare i requisiti soggettivi e oggettivi dell'esenzione IMU. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso sia la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la decisione si era fondata sulla documentazione prodotta dalla contribuente che invocava l'esenzione, sia la violazione dell'art. 115 c.p.c., perché le censure del Comune miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre chiarito che il precedente citato dal Comune in memoria riguardava una diversa impugnazione, con motivo specifico sulla norma sostanziale dell'esenzione, e non era spendibile per il presente giudizio. Il ricorso è quindi stato respinto nella sostanza, con condanna del Comune alle spese e con richiamo all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    prevede l'esenzione IMU/ICI per gli immobili destinati ad attività con determinate caratteristiche soggettive e oggettive, qui riferita ad attività didattica svolta con modalità non commerciali da ente ecclesiastico.

  • d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3

    "Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale...; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza...; c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico..."

    costituisce il parametro regolamentare per verificare la natura non commerciale dell'attività didattica ai fini dell'esenzione tributaria; la Corte lo richiama come base del giudizio di merito sulla spettanza dell'esenzione.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio perché la motivazione è presente e intelligibile.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito del 'minimo costituzionale' della motivazione, che la Corte ritiene rispettato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente una motivazione succinta e anche per relationem a precedenti conformi, purché la decisione resti autosufficiente e comprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o non introdotte; non quando valuta le prove offerte dalle parti attribuendo loro diverso peso probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo quando l'onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata; non ricorre se il giudice decide sulla base delle prove prodotte dalla parte che invoca l'esenzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione delle norme sulla motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro per denunciare violazione di legge sostanziale o processuale; nel caso, il secondo motivo è ricondotto formalmente a tale vizio ma ritenuto inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per ribadire che la valutazione comparativa delle prove è attività riservata al giudice di merito e non censurabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 1, comma 4, legge 10 marzo 2000, n. 62

    richiamato per affermare che il riconoscimento dello status di scuola paritaria presuppone requisiti che il giudice di merito ha ritenuto esistenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il deposito delle memorie nel giudizio di cassazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza non è apparente quando, pur sintetica o redatta per relationem, consente di individuare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto della decisione e di controllarne la coerenza logica.
  • La motivazione per relationem a un precedente conforme è legittima se il precedente richiamato è reso parte integrante della decisione, la fattispecie è sovrapponibile e il giudice mostra di fare propria in modo autonomo la ratio decisoria.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte nel processo o inesistenti; non sussiste se la censura riguarda soltanto il modo in cui il giudice ha valutato le prove ritualmente acquisite.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si ha solo se l'onere probatorio è ripartito tra le parti in modo errato; non ricorre quando il giudice ritenga provati i fatti costitutivi dell'esenzione sulla base della documentazione prodotta dalla parte che l'invoca.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Per beneficiare dell'esenzione fiscale relativa agli immobili destinati ad attività didattiche non commerciali occorre verificare sia i requisiti soggettivi dell'ente sia quelli oggettivi dell'attività concretamente svolta, secondo i criteri regolamentari applicabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.