Cassazione Penale, Sentenza n. 20677/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Pavia del 22/09/2022 che aveva ridotto il sequestro preventivo (sequestro diretto del profitto per la società e sequestro per equivalente nei confronti di Ciappina), e aveva revocato il sequestro nei confronti di altra indagata. I ricorrenti deducono: (i) violazione di legge in materia di determinazione del profitto e deducibilità dei costi del personale per l'anno 2018 (sostengono che i costi del personale siano deducibili anche in caso di accertamento induttivo e che il Tribunale non avrebbe dovuto escluderli nonostante l'assenza del libro giornale); (ii) violazione dell'art. 321 c.p.p. per omissione della motivazione sul "periculum in mora" nel provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca; (iii) contestazione procedurale relativa alla mancanza di procura speciale per la società nel ricorso.
La decisione
Il ricorso della società Quadrifoglio è stato dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale, in conformità alla giurisprudenza che richiede la procura speciale per il difensore che agisca anche in rappresentanza dell'ente. Il ricorso di Leopoldo Ciappina è stato ritenuto fondato limitatamente all'omessa motivazione sul "periculum in mora" in relazione al sequestro per equivalente a suo carico: l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Pavia per nuovo esame su quel punto. Invece è stato rigettato il motivo circa la deducibilità dei costi per l'anno 2018: la Corte di cassazione ha ritenuto che tale doglianza fosse, in sostanza, un vizio di motivazione e non una violazione di legge riconoscibile in sede di legittimità contro ordinanze di sequestro preventivo/probatorio; pertanto quel motivo è infondato.
Norme richiamate
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione anche sul "periculum in mora" connesso all'anticipazione dell'effetto ablativo; l'omessa motivazione su questo punto determina annullamento con rinvio
Rilevanza della confisca obbligatoria del profitto del reato quale finalità del sequestro preventivo; tuttavia ciò non esclude l'esigenza di motivare il periculum in mora quando il sequestro riguarda beni suscettibili di modificazione, dispersione o alienazione
Riferimento normativo relativo ai reati tributari e alla determinazione del profitto del reato; utilizzato dai ricorrenti per contestare la valutazione dei costi deducibili
art. 39, comma 2 e art. 41 d.P.R. 600/1973
Norme fiscali richiamate con riguardo alla determinazione del reddito e della deducibilità dei costi; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla deducibilità operi come valutazione di merito non sindacabile in cassazione se proposta come vizio di motivazione
art. 53 Costituzione
Principio che impone la tassazione sul reddito netto (non sul lordo); fatto valere dai ricorrenti per sostenere la necessità di dedurre i costi del personale nella determinazione del profitto
Richiamato in tema di onere della prova o presunzioni in materia contabile/tributaria; non ha però modificato l'allocazione della valutazione probatoria operata dal giudice del merito
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limiti dei motivi di ricorso in cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro: non è consentito appellare la valutazione di merito se posta come vizio di motivazione; la Cassazione interviene solo per violazione di legge o per vizi così gravi della motivazione da renderla incomprensibile
Precedente giurisprudenziale sulla procura speciale (Sez. 5, Sent. n. 2465 del 24/09/2018, Rv. 275257-01)
Sez. 5 - Sentenza n. 2465 del 24/09/2018 (dep. 18/01/2019) Rv. 275257-01
Esige la procura speciale per il difensore che, essendo anche legale rappresentante, impugni il provvedimento per conto dell'ente; mancanza di tale procura rende inammissibile il ricorso dell'ente
Sez. U, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021
Sez. U - Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (dep. 11/10/2021) Rv. 281848-01
Chiarisce oneri motivazionali del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca; la motivazione sul periculum in mora è necessaria salvo che il bene rientri nel novero di quelli confiscabili "ex lege"
Massime di principio
- In sede di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice deve sempre motivare anche il "periculum in mora" quando l'ablazione anticipata potrebbe essere necessaria per evitare dispersione, deterioramento o alienazione del bene; l'omessa motivazione su questo punto comporta annullamento con rinvio
- Le questioni relative alla deducibilità di costi e alla determinazione del profitto del reato, se configurate principalmente come critiche alla valutazione del merito o alla motivazione del provvedimento, difficilmente sono ammissibili in cassazione contro ordinanze di sequestro, essendo la verifica limitata a profili di legittimità
- Per gli enti (società) che impugnano provvedimenti penali mediante il proprio difensore (anche se questo è il legale rappresentante), è obbligatoria la procura speciale al momento del deposito dell'impugnazione: la sua assenza rende il ricorso inammissibile
- Quando mancano documenti-contabili essenziali (p.es. libro giornale), il giudice del merito può ritenere di non poter applicare presunzioni semplici stabilendo deduzioni diverse anno per anno sulla base di elementi specifici (es. variazione del personale), e tale valutazione è riservata al merito
- In casi simili è utile limitare i motivi di impugnazione a profili di diritto chiaramente configurabili come violazioni di legge o a vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento incomprensibile; per questioni contabili/di fatto è preferibile contestare la decisione in sede di merito o con mezzi idonei a rinnovare la prova
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