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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20671/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro comminate dopo sopralluoghi in un cantiere edile dove la societa' dell'imputato, di cui era legale rappresentante, eseguiva lavori in subappalto. Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione della legge e vizio di motivazione perche' era mero subappaltatore e il ponteggio contestato era stato allestito dalla societa' committente, sicche' non rientrava nelle sue competenze; 2) contraddittorieta' della sentenza in relazione all'adempimento o meno delle prescrizioni; 3) in via subordinata invocazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto (art.131-bis c.p.), da applicarsi, secondo il ricorrente, anche in questa sede ai sensi dell'art.129 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna a 3.000,00 euro di ammenda per le contravvenzioni accertate e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che il ruolo di subappaltatore esoneri dall'obbligo di verificare la sicurezza degli impianti e dei ponteggi utilizzati dal proprio lavoratore: alla stregua dell'art.95 d.lgs.81/2008 la verifica 'per la parte di competenza' impone al datore di lavoro di controllare gli apprestamenti necessari ai lavori svolti dal proprio personale, indipendentemente da chi abbia materialmente allestito i ponteggi. La presunta contraddittorieta' e' stata esclusa spiegando che le prescrizioni indicate come adempiute provenivano dall'organo di vigilanza mentre quelle dichiarate inadempiute erano quelle del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto generica e infondata l'istanza di applicazione dell'art.131-bis c.p.: la sentenza impugnata documenta pluralita' di violazioni commesse in tempi diversi e una precedente condanna correlata, condizioni che ostano alla declaratoria di particolare tenuita', e inoltre la valutazione richiesta richiederebbe accertamenti di merito non espletabili in sede di legittimita'.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), art.95, comma 1, lett. d)

    i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: [...] d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori

    La Corte interpreta 'la parte di competenza' come obbligo contestualizzato alle attivita' svolte da ciascuna impresa: il subappaltatore deve verificare e controllare gli apprestamenti e i dispositivi di sicurezza che incidono sulla sicurezza dei propri lavoratori, anche se gli stessi impianti sono stati allestiti da terzi.

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art.89, lett. f)

    NON RIPORTATA TESTUALMENTE NELLA SENTENZA

    La sentenza richiama le prescrizioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (ex art.89 lett. f), distinguendole dalle prescrizioni dell'organo di vigilanza; la mancata osservanza di tali prescrizioni puo' rilevare ai fini dell'addebito penale se concerne la sicurezza dei lavoratori dell'impresa.

  • Codice penale, art.131-bis (causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto)

    NON RIPORTATA TESTUALMENTE NELLA SENTENZA

    La Corte osserva che l'applicazione dell'art.131-bis richiede che i presupposti siano immediatamente rilevabili dagli atti e che la fattispecie presenti i requisiti oggettivi e soggettivi di 'particolare tenuita''; la pluralita' delle violazioni, la loro gravita' e fatti antecedenti (es. condanne precedenti) possono escludere la causa di non punibilita'.

  • Codice procedura penale, art.129 (effetti dell'annullamento e della pronuncia di non doversi procedere in cassazione)

    NON RIPORTATA TESTUALMENTE NELLA SENTENZA

    La Corte valuta l'eventuale applicazione d'ufficio dell'art.131-bis ai sensi dell'art.129 c.p.p., ma osserva che anche se la questione e' dibattuta, la sua applicazione in cassazione e' possibile solo quando i presupposti siano immediatamente ricavabili dagli atti e non richiedano accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il subappaltatore che impiega propri lavoratori in un cantiere ha l'obbligo di verificare la sicurezza degli apprestamenti utilizzati dal proprio personale, anche se tali apprestamenti sono stati realizzati da un'altra impresa.
  • La formulazione 'ciascuno per la parte di competenza' nell'art.95 d.lgs.81/2008 non esonera dalla responsabilita' per la sicurezza delle attrezzature che incidono sulle attivita' dei propri lavoratori; implica invece un obbligo di controllo contestuale e personale.
  • Non e' sufficiente invocare l'affidamento alle assicurazioni di terzi (es. committente o appaltatore): la verifica della sicurezza e' responsabilita' diretta dell'imprenditore che dirige i lavoratori.
  • Le apparenti contraddizioni nella motivazione di una sentenza vanno valutate nel loro contesto operativo: prescrizioni provenienti da autorita' diverse (coordinatore vs organo di vigilanza) possono avere portata e adempimenti differenti e non necessariamente configurano una contraddittorieta' sostanziale.
  • L'applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art.131-bis c.p.) in sede di cassazione richiede che i presupposti siano pacifici e immediatamente riscontrabili negli atti; se sono necessari accertamenti di merito o se esistono piu' violazioni e precedenti condanne, la causa e' difficilmente riconoscibile.
  • Quando si contestano violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, elementi quali la pluralita' di illeciti, la ripetizione nel tempo e precedenti condanne sono indicatori rilevanti che ostano al riconoscimento di benefici attenuanti quali la non punibilita' per tenuita'.

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