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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20666/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per importazione di ingenti quantitativi di hashish (artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990), sollevando sei censure: (1) la condanna sarebbe fondata su mere presunzioni e in tre episodi non fu rinvenuta sostanza; (2) per il sequestro del 18/12/2020 mancavano riscontri sull'effettiva cessione e sulla quantità, quindi non poteva applicarsi l'aggravante per ingente quantità; (3) inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nelle indagini (in particolare quelle di Tullia Micucci); (4) vizio di motivazione per mera ripetizione della decisione di primo grado; (5) diniego delle attenuanti generiche nonostante irreprensibilità e comportamento processuale; (6) vizi nella determinazione della pena, aumento per continuazione e fissazione della pena oltre il minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato la ricostruzione di merito: gli imputati avevano commissionato spedizioni dalla Spagna (società indicata negli atti), pagato le fatture e ritirato parte dei carichi nelle date contestate; in una cassa, il 18/12/2020, furono sequestrati 256 kg lordi di hashish qualificati come "ingente quantità". La motivazione di merito è stata ritenuta adeguata e non meramente ripetitiva; le sommarie informazioni raccolte in fase di indagine sono state considerate utilizzabili e coerenti con gli altri elementi probatori (corrispondenza telematica, pagamenti in contanti, uso ricorrente dello stesso veicolo, impiego di destinatari/fatture fittizie o inattive). Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto corretto alla luce della gravità dei fatti, dei precedenti e della mancata collaborazione processuale. La determinazione della pena (4 anni e 10 mesi di reclusione e 41.000 euro di multa per ciascuno, con aumenti per continuazione) è stata confermata come non eccessiva. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.) e a versare ciascuno 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Disciplina il traffico illecito di stupefacenti; la Corte ha ritenuto configurata l'importazione di sostanze stupefacenti a carico degli imputati, anche sulla base di elementi indiziari convergenti

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80

    Prevede aggravanti e specifiche conseguenze per quantità rilevanti; la Corte ha ritenuto operante l'aggravante per "ingente quantità" in relazione ai 256 kg sequestrati

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha applicato il principio che il mancato riconoscimento delle attenuanti può essere motivato dall'assenza di contributi positivi alle indagini e dal comportamento non collaborativo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla condanna alle spese processuali; è stata utilizzata per imporre a ciascun ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione all'applicazione di un versamento equitativo alla Cassa delle ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • Un giudizio di merito fondato su una pluralità di elementi indiziari convergenti (corrispondenza telematica, pagamenti, ritiri ripetuti, uso dello stesso veicolo, destinatari/fatture fittizie) può legittimamente avvalorare una condanna anche se non in tutti gli episodi è stato materialmente rinvenuto lo stupefacente
  • Le sommarie informazioni rese nella fase delle indagini preliminari possono essere utilizzate in giudizio se sono legittimamente acquisite e collegate logicamente ad altri elementi probatori
  • In sede di cassazione non è consentita una riedizione dei fatti con la proposta di una lettura alternativa degli elementi probatori, salvo che la motivazione di merito presenti profili di irrazionalità o contraddittorietà
  • La qualificazione di "ingente quantità" si basa su dati oggettivi (peso sequestrato) e influisce significativamente sulla configurabilità dell'ipotesi aggravata e sul trattamento sanzionatorio
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dal giudice quando emergono precedenti, la gravità dell'azione o la mancanza di collaborazione processuale concreta
  • Per ottenere una riduzione della pena o l'annullamento della condanna via cassazione è necessario indicare profili di illegittimità giuridica o vizi motivazionali manifesti; mere contestazioni della valutazione di merito sono in genere inammissibili

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