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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20665/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del 15/12/2021 del Tribunale di Cremona per omessa applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 in correlazione alla condanna per il reato di cui all'art. 10 del medesimo decreto. La doglianza è che tali pene accessorie conseguono di diritto alla condanna e il Tribunale ha errato omettendone l'applicazione; inoltre la determinazione della durata delle pene accessorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12 richiede una determinazione concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non può essere ricondotta meccanicamente alla durata della pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo ammissibile e fondato. Ha affermato che l'omessa applicazione delle pene accessorie costituisce violazione di legge e, non potendo la Corte stessa determinare le durate quando richiedono apprezzamento discrezionale, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle omesse pene accessorie e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio relativo esclusivamente a quelle statuizioni. La condanna principale e la pena principale restano in sostanza confermate nella parte non impugnata.

Norme richiamate

  • art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina il reato per cui il ricorrente è stato dichiarato colpevole; è la fattispecie principale di condanna citata nel provvedimento impugnato.

  • art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede le pene accessorie che conseguono di diritto alla condanna per i reati previsti dal decreto; l'omessa applicazione di tali pene costituisce violazione di legge.

  • art. 37 cod. pen.

    Non è corretta la riconduzione della durata delle pene accessorie alla durata della pena principale ai sensi di questa norma; la Corte ricorda che la durata delle pene accessorie va determinata secondo altri criteri.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri che il giudice deve usare per determinare concretamente la misura della pena (e, per analogia applicata dalla giurisprudenza, anche la durata delle pene accessorie quando la legge stabilisce limiti non fissi).

  • art. 608 cod. proc. pen.

    Consente al Procuratore della Repubblica e al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; fondamento dell'ammissibilità del ricorso del Procuratore generale.

  • art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

    Predisposizione della Cassazione in presenza di sentenza di condanna inappellabile: la Corte può annullare con rinvio per le parti vizianti che richiedono nuovo esame da parte del giudice di merito.

  • Sez. U., n. 47502 del 29/09/2022 (Galdini)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la sentenza di condanna che omette pene accessorie è ricorribile da parte del Procuratore e che la Corte non può, quando siano necessarie determinazioni discrezionali, applicare direttamente tali pene ma deve rinviare.

  • Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Giurisprudenza che chiarisce che la durata delle pene accessorie, se non fissata dalla legge, va determinata dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non rapportata automaticamente alla pena principale.

Massime di principio

  • In caso di condanna per reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 il giudice deve espressamente applicare le pene accessorie previste dall'art. 12: la loro omissione costituisce violazione di legge.
  • Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge quando la sentenza di condanna ometta l'applicazione di pene accessorie (art. 608 c.p.p.).
  • Quando la legge fissa limiti non determinati per la durata delle pene accessorie (es. lettere a, b, c dell'art. 12), la determinazione della durata è rimessa al giudice del merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione non può sostituirsi a tale apprezzamento e deve rinviare.
  • Non è corretto rapportare meccanicamente la durata delle pene accessorie alla durata della pena principale prevista dall'art. 37 c.p.; va invece effettuata una valutazione concreta e motivata.
  • Se la sentenza di condanna è inappellabile, la Cassazione può annullare limitatamente alle omissioni di legge (es. pene accessorie) e disporre il rinvio al giudice di merito per il giudizio integrativo o correttivo.
  • Pratica consigliata: nella fase di merito le parti (in particolare il Pubblico Ministero) devono vigilare affinché il giudice applichi espressamente le pene accessorie e, in caso di omissione, valutare tempestivamente il ricorso in Cassazione per violazione di legge.

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