Cassazione Penale, Sentenza n. 20673/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000: quale legale rappresentante della R.C. Trasporti s.r.l. sarebbe stato ritenuto utilizzatore di fattura n. 6 del 31/03/2013 emessa da M.V.L. Trasporti per operazioni ritenute inesistenti, con l'indicazione di elementi passivi fittizi per €206.611,57 e IVA per €43.388,43. Il ricorrente deduce, tra l'altro, che la fattura era stata riconosciuta come vera con sentenza definitiva del Tribunale di Ravenna (assoluzione dell'emittente perché il fatto non sussiste), invoca la pregiudizialità logico-giuridica/ne bis in idem, la violazione e mancata applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (o art. 238), carenza di indizi gravi, precisi e concordanti, travisamento delle dichiarazioni dei testi e prova del pagamento/contabilizzazione per competenza, nonché effetti della definizione agevolata con l'Erario sulla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi al rapporto con la sentenza di assoluzione definitiva dell'emittente la fattura e ha rilevato la errata applicazione da parte della Corte d'appello dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (e della giurisprudenza correlata). È stato ribadito il principio che il giudice che perviene a conclusioni diverse da un giudicato penale acquisto ai sensi dell'art. 238-bis deve motivare specificamente la conciliabilità delle valutazioni, non potendo contraddire gli accertamenti sullo stesso fatto storico. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame, con l'indicazione di applicare l'art. 238-bis per verificare l'inconciliabilità sui medesimi fatti storici relativi all'effettività delle operazioni sottostanti la fattura. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma che punisce l'utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti ai fini dell'evasione fiscale; è il capo di imputazione per il quale è stato condannato il ricorrente.
Richiamato tra i motivi di impugnazione (riferito a profili della fattispecie fiscale); la decisione di Cassazione si è tuttavia concentrata sul rapporto con il giudicato e l'art. 238-bis.
Norma fondamentale nel caso: la sentenza irrevocabile relativa a fatti che costituiscono pre-condizione del giudizio in corso deve essere acquisita dal giudice e, se quello giunge a conclusioni diverse sui medesimi fatti storici, deve motivare specificamente la conciliabilità; l'errata applicazione di questa regola dalla Corte territoriale ha determinato l'annullamento con rinvio.
Richiamato nei motivi relativi al grado di gravità, precisione e concordanza degli indizi richiesti per la condanna; la Cassazione ha ritenuto assorbiti tali motivi dopo aver accolto quelli sull'art. 238-bis.
Citato nella motivazione di riferimento alla dottrina sul favore degli effetti dell'impugnazione; utilizzato per ricordare principi di non contraddittorietà del sistema giudiziario.
Richiamato nel contesto della prevenzione del contrasto fra giudicati e della salvaguardia del principio di non contraddittorietà del sistema.
Protocollo/diritti dell'Unione Europea sul ne bis in idem (richiamo generico)
Richiamato dal ricorrente in prospettiva europea sul divieto di doppia punizione; la Cassazione affronta la questione sul piano del giudicato interno e dell'art. 238-bis, richiedendo motivazione sulla conciliabilità dei giudizi.
Massime di principio
- Una sentenza penale irrevocabile che accerti fatti storici pregiudiziali (es. l'esistenza dell'operazione sottostante una fattura) acquisita ai sensi dell'art. 238-bis deve essere considerata dal giudice che giudica un diverso soggetto; se il giudice perviene a risultati contrari, è richiesto un apposito e specifico motivo che spieghi la conciliabilità delle risultanze.
- Il principio del ne bis in idem e il valore del giudicato impediscono al giudice di formulare accertamenti inconciliabili sui medesimi fatti storici già definitivamente decisi in altro processo; la divergenza di valutazione giuridica è possibile solo se motivata e non contraddice gli accertamenti fattuali irrevocabili.
- La responsabilità dell'utilizzatore di fatture fittizie non può essere affermata automaticamente sulla base della condotta o delle annotazioni dell'emittente: occorrono indizi specifici, gravi, precisi e concordanti a suo carico.
- Elementi come la contabilizzazione per competenza, documenti bancari che dimostrino pagamenti, e la circostanza che l'emittente sia stato assolto per mancanza del fatto sono argomenti che il giudice deve valutare attentamente e che possono incidere in modo decisivo sulla tenuta dell'imputazione.
- La definizione e il pagamento delle somme in sede amministrativa/fiscale possono influire sugli effetti patrimoniali (es. confisca), ma non automaticalmente sul proscioglimento penale; è comunque necessario che il giudice del merito valuti tali circostanze alla luce del principio di diritto applicabile e del giudicato.
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