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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20673/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000: quale legale rappresentante della R.C. Trasporti s.r.l. sarebbe stato ritenuto utilizzatore di fattura n. 6 del 31/03/2013 emessa da M.V.L. Trasporti per operazioni ritenute inesistenti, con l'indicazione di elementi passivi fittizi per €206.611,57 e IVA per €43.388,43. Il ricorrente deduce, tra l'altro, che la fattura era stata riconosciuta come vera con sentenza definitiva del Tribunale di Ravenna (assoluzione dell'emittente perché il fatto non sussiste), invoca la pregiudizialità logico-giuridica/ne bis in idem, la violazione e mancata applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (o art. 238), carenza di indizi gravi, precisi e concordanti, travisamento delle dichiarazioni dei testi e prova del pagamento/contabilizzazione per competenza, nonché effetti della definizione agevolata con l'Erario sulla confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi al rapporto con la sentenza di assoluzione definitiva dell'emittente la fattura e ha rilevato la errata applicazione da parte della Corte d'appello dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (e della giurisprudenza correlata). È stato ribadito il principio che il giudice che perviene a conclusioni diverse da un giudicato penale acquisto ai sensi dell'art. 238-bis deve motivare specificamente la conciliabilità delle valutazioni, non potendo contraddire gli accertamenti sullo stesso fatto storico. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame, con l'indicazione di applicare l'art. 238-bis per verificare l'inconciliabilità sui medesimi fatti storici relativi all'effettività delle operazioni sottostanti la fattura. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce l'utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti ai fini dell'evasione fiscale; è il capo di imputazione per il quale è stato condannato il ricorrente.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato tra i motivi di impugnazione (riferito a profili della fattispecie fiscale); la decisione di Cassazione si è tuttavia concentrata sul rapporto con il giudicato e l'art. 238-bis.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Norma fondamentale nel caso: la sentenza irrevocabile relativa a fatti che costituiscono pre-condizione del giudizio in corso deve essere acquisita dal giudice e, se quello giunge a conclusioni diverse sui medesimi fatti storici, deve motivare specificamente la conciliabilità; l'errata applicazione di questa regola dalla Corte territoriale ha determinato l'annullamento con rinvio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi relativi al grado di gravità, precisione e concordanza degli indizi richiesti per la condanna; la Cassazione ha ritenuto assorbiti tali motivi dopo aver accolto quelli sull'art. 238-bis.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Citato nella motivazione di riferimento alla dottrina sul favore degli effetti dell'impugnazione; utilizzato per ricordare principi di non contraddittorietà del sistema giudiziario.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della prevenzione del contrasto fra giudicati e della salvaguardia del principio di non contraddittorietà del sistema.

  • Protocollo/diritti dell'Unione Europea sul ne bis in idem (richiamo generico)

    Richiamato dal ricorrente in prospettiva europea sul divieto di doppia punizione; la Cassazione affronta la questione sul piano del giudicato interno e dell'art. 238-bis, richiedendo motivazione sulla conciliabilità dei giudizi.

Massime di principio

  • Una sentenza penale irrevocabile che accerti fatti storici pregiudiziali (es. l'esistenza dell'operazione sottostante una fattura) acquisita ai sensi dell'art. 238-bis deve essere considerata dal giudice che giudica un diverso soggetto; se il giudice perviene a risultati contrari, è richiesto un apposito e specifico motivo che spieghi la conciliabilità delle risultanze.
  • Il principio del ne bis in idem e il valore del giudicato impediscono al giudice di formulare accertamenti inconciliabili sui medesimi fatti storici già definitivamente decisi in altro processo; la divergenza di valutazione giuridica è possibile solo se motivata e non contraddice gli accertamenti fattuali irrevocabili.
  • La responsabilità dell'utilizzatore di fatture fittizie non può essere affermata automaticamente sulla base della condotta o delle annotazioni dell'emittente: occorrono indizi specifici, gravi, precisi e concordanti a suo carico.
  • Elementi come la contabilizzazione per competenza, documenti bancari che dimostrino pagamenti, e la circostanza che l'emittente sia stato assolto per mancanza del fatto sono argomenti che il giudice deve valutare attentamente e che possono incidere in modo decisivo sulla tenuta dell'imputazione.
  • La definizione e il pagamento delle somme in sede amministrativa/fiscale possono influire sugli effetti patrimoniali (es. confisca), ma non automaticalmente sul proscioglimento penale; è comunque necessario che il giudice del merito valuti tali circostanze alla luce del principio di diritto applicabile e del giudicato.

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