Cassazione Penale, Sentenza n. 20667/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 02-10-2020 che, confermando in parte la sentenza di primo grado, aveva condannato Moneta per il reato di omesso versamento IVA ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (omissione di versamento di IVA per euro 325.434, scaduto acconto periodo imposta 2012) e aveva disposto la confisca per equivalente fino a euro 210.041,28. Il ricorrente ha proposto sei motivi: vizio di motivazione e travisamento della prova con omesso esame delle iniziative intraprese per fronteggiare la crisi aziendale; mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 689/1981; contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato per presunta impossibilita oggettiva e cause di forza maggiore; mancata valutazione di documenti e testimonianze che proverebbero l'impegno personale e il dissesto non imputabile al ricorrente; censura della statuizione sulla confisca per equivalente per incompatibilita con beni futuri e richiesta, in subordine, rimessione alle Sezioni Unite. Sono state anche prodotte memorie integrative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato esclusivamente il secondo motivo relativo alla mancata e insufficiente motivazione della Corte di appello in ordine al diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 legge 689/1981. Tuttavia, alla luce del decorso del tempo e del calcolo della prescrizione per il reato contestato (art. 10 ter d.lgs. 74/2000), il reato residuo è risultato estinto per prescrizione (termine maturato il 2 novembre 2022). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e conseguente revoca della confisca del profitto del reato disposta dalla Corte territoriale (ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen.). Sui restanti motivi la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione di merito: la Corte di appello non ha errato nel ritenere provata la responsabilità penale e nel ritenere non dimostrata l'impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi tributari; inoltre la confisca per equivalente è stata ritenuta legittima nei limiti indicati (differenza tra IVA omessa e somme poi versate). È stato inoltre precisato che l'art. 578-bis cod. proc. pen. non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, per cui non poteva essere invocato per i fatti del 2013.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter
Norma che sanziona l'omesso versamento dell'IVA; nel caso la Corte ha ritenuto integrato l'illecito materiale (omissione del versamento), e ha valutato negativamente la prova dell'impossibilita assoluta di adempiere come causa esimente.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis
Norma citata in rapporto a una contestazione assolta in primo grado; menzionata a fini di ricostruzione processuale ma non decisiva per le statuizioni impugnate.
legge n. 689 del 1981, artt. 53 e 58
Art. 53 disciplina la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria; la Cassazione ha richiamato l'obbligo per il giudice di dare motivazione concreta e specifica se la conversione viene negata. L'art. 58 rileva in relazione alla determinazione della pena sostitutiva e al requisito della capacita dissuasiva.
legge n. 244 del 2007, art. 1 comma 143
Richiamata quale fonte normativa collegata alla disciplina della confisca per equivalente in materia tributaria, nella ricostruzione del profitto del reato.
Norma sulla confisca per equivalente del profitto del reato; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tale istituto anche senza precedente sequestro specifico.
Previsione applicata per la revoca della confisca a seguito della declaratoria di estinzione del reato.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Richiamata in combinato con altre norme nella motivazione sulla confisca del profitto del reato tributario.
Richiamato in relazione alle fattispecie in cui si applicano particolari misure di confisca; citato ai fini del limite temporale di applicazione della disciplina nuova sulla confisca.
codice di procedura penale, art. 578-bis
Norma introdotta successivamente che disciplina la decisione sulla confisca quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione; la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 578-bis non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17 comma 1-bis
Citato in tema di regime della prescrizione per i reati tributari; nella vicenda la Corte ha calcolato la prescrizione massima non essendo applicabile il regime speciale previsto da tale comma per il delitto contestato.
Massime di principio
- Per sostenere l'esimente della impossibilita oggettiva rispetto al mancato versamento di tributi il contribuente deve allegare e provare non solo la crisi aziendale, ma anche di aver attivato tutte le misure concrete e plausibili, incluse rinunce patrimoniali personali, per reperire le somme, dimostrando che il mancato pagamento è stato per cause assolutamente indipendenti dalla sua volontà.
- Il giudice che, in sede di appello, rigetta la richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 689/1981 è tenuto a fornire una motivazione concreta e specifica che giustifichi il diniego, anche in relazione al profilo della capacita dissuasiva della pena sostitutiva; argomentazioni generiche integrano vizio di motivazione impugnabile in Cassazione.
- La confisca per equivalente del profitto del reato tributario può essere disposta nei limiti del profitto stesso anche in assenza di un precedente sequestro e senza immediata individuazione specifica dei beni da confiscare; il soggetto interessato può opporsi in sede esecutiva alla selezione dei cespiti adottata dal pubblico ministero.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione comporta la revoca delle misure ablative disposte conseguentemente alla condanna, salvo casi particolari rigorosamente disciplinati dalla legge e dalla giurisprudenza.
- Le disposizioni processuali introdotte successivamente (es. art. 578-bis c.p.p.) non possono essere applicate retroattivamente a fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore quando la norma abbia effetto anche sostanziale sulla confisca; in tali ipotesi si applica la disciplina vigente al tempo del fatto.
- In tema di reati tributari, il mancato incasso da parte dei clienti non esclude automaticamente il dolo di omesso versamento IVA: l'obbligo di versamento è indipendente dall'effettiva riscossione e l'insolvenza dei debitori è spesso considerata rischio d'impresa non sufficiente a escludere la responsabilità penale.
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