Cassazione Penale, Sentenza n. 20672/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per i reati fiscali degli anni 2011 e 2012. I motivi principali erano: 1) nullità della citazione a giudizio per omessa o viziata notifica del decreto di citazione (violazione artt. 157, 159, 170 c.p.p.), con mancata rinnovazione della notifica nelle forme ordinarie; 2) omissione di motivazione sui punti specifici relativi alle stime del reddito (contestazione degli accertamenti della Guardia di Finanza e rilievo della consulenza tecnica civile); 3) illogicità della motivazione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche e mancanza di motivazione sulla sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Tuttavia, con riguardo al reato contestato per l'anno d'imposta 2011 (capo d)) ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale capo; ha altresì revocato la confisca per equivalente relativa al profitto riferito al 2011 (euro 122.838,19) seguendo l'interpretazione delle Sezioni Unite sull'art. 578-bis c.p.p. Quanto al reato relativo all'anno 2012 (capo e)) la Corte ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per il prosieguo del processo.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale che disciplina i reati tributari contestati (omessa presentazione delle dichiarazioni e evasione imponibile). La Corte si è limitata a confermare l'applicabilità della fattispecie ma ha operato distinti accertamenti circa la prescrizione e le conseguenze penali e patrimoniali.
Rinvio alla partecipazione nel concorso di reati; utilizzato per inquadrare la condotta concorrente dell'imputato con l'amministratore di diritto.
artt. 157, 159, 169, 170, 177, 178, 179 cod. proc. pen.
Norme sul procedimento di notifica degli atti processuali. La Corte ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione non fosse stata regolarmente eseguita e che non fosse stata effettuata la rinnovazione/modalità alternativa prevista, determinando una nullità assoluta della citazione.
art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione relativi alla violazione di norme di procedura e all'illogicità/omessa motivazione; sono le disposizioni sulla base delle quali sono stati dedotti i primi e terzo motivo.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina dell'assoluzione per non luogo a procedere quando, dalla valutazione della prova, emergono elementi tali da escludere il fatto o la partecipazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi non contestabili che permettessero di assolvere ex art.129, c.2, senza una nuova istruttoria.
art. 12 e art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
Prevedono sanzioni accessorie e confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte ha disposto la revoca della confisca per equivalente relativa al periodo per il quale il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione o per i quali l'art. 578-bis è stato ritenuto inapplicabile retroattivamente.
Articolo inerente alla confisca per equivalente; la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite (sentenza Esposito) secondo cui l'art. 578-bis, nella parte in cui incide sulla confisca con componente sanzionatoria, non è applicabile ai fatti anteriori all'entrata in vigore della modifica normativa richiamata.
Giurisprudenza: Sez. U., sent. Iannellì (27/04/2017) e Sez. U. Tettamanti (28/05/2009)
Richiamate come massime che regolano l'effetto prevalente della causa estintiva (prescrizione) sulla nullità e le condizioni per pronunciare una sentenza di assoluzione senza ulteriore istruttoria.
Giurisprudenza: Sez. U., sent. Esposito (n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023)
Principio affermato: l'art. 578-bis c.p.p., per le forme di confisca con componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale e non può essere applicato retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore della modifica normativa.
Massime di principio
- Difetto o vizio nella notifica del decreto di citazione a giudizio (omessa notifica o mancata rinnovazione nelle forme ordinarie) determina nullità assoluta che può travolgere le sentenze di merito.
- Quando, per il capo di imputazione interessato, è intervenuta la prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità della sentenza: la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio per quel capo.
- La confisca per equivalente collegata a fatti anteriori a modifiche normative che incidono sulla natura della confisca può essere revocata in applicazione dei principi di retroattività/irretroattività fissati dalle Sezioni Unite.
- Se l'accoglimento dei motivi di ricorso richiede una nuova valutazione probatoria o una nuova motivazione di fatto, la Corte di Cassazione dispone in genere la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo e il riesame.
- Le contestazioni relative alla motivazione (omessa o illogica) impongono che la Corte di merito esamini puntualmente i singoli rilievi tecnici e contabili dedotti dalla difesa; un generico richiamo alla sentenza di primo grado può essere insufficiente.
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