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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20672/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per i reati fiscali degli anni 2011 e 2012. I motivi principali erano: 1) nullità della citazione a giudizio per omessa o viziata notifica del decreto di citazione (violazione artt. 157, 159, 170 c.p.p.), con mancata rinnovazione della notifica nelle forme ordinarie; 2) omissione di motivazione sui punti specifici relativi alle stime del reddito (contestazione degli accertamenti della Guardia di Finanza e rilievo della consulenza tecnica civile); 3) illogicità della motivazione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche e mancanza di motivazione sulla sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Tuttavia, con riguardo al reato contestato per l'anno d'imposta 2011 (capo d)) ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale capo; ha altresì revocato la confisca per equivalente relativa al profitto riferito al 2011 (euro 122.838,19) seguendo l'interpretazione delle Sezioni Unite sull'art. 578-bis c.p.p. Quanto al reato relativo all'anno 2012 (capo e)) la Corte ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per il prosieguo del processo.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale che disciplina i reati tributari contestati (omessa presentazione delle dichiarazioni e evasione imponibile). La Corte si è limitata a confermare l'applicabilità della fattispecie ma ha operato distinti accertamenti circa la prescrizione e le conseguenze penali e patrimoniali.

  • art. 110 cod. pen.

    Rinvio alla partecipazione nel concorso di reati; utilizzato per inquadrare la condotta concorrente dell'imputato con l'amministratore di diritto.

  • artt. 157, 159, 169, 170, 177, 178, 179 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento di notifica degli atti processuali. La Corte ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione non fosse stata regolarmente eseguita e che non fosse stata effettuata la rinnovazione/modalità alternativa prevista, determinando una nullità assoluta della citazione.

  • art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione relativi alla violazione di norme di procedura e all'illogicità/omessa motivazione; sono le disposizioni sulla base delle quali sono stati dedotti i primi e terzo motivo.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina dell'assoluzione per non luogo a procedere quando, dalla valutazione della prova, emergono elementi tali da escludere il fatto o la partecipazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi non contestabili che permettessero di assolvere ex art.129, c.2, senza una nuova istruttoria.

  • art. 12 e art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Prevedono sanzioni accessorie e confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte ha disposto la revoca della confisca per equivalente relativa al periodo per il quale il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione o per i quali l'art. 578-bis è stato ritenuto inapplicabile retroattivamente.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Articolo inerente alla confisca per equivalente; la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite (sentenza Esposito) secondo cui l'art. 578-bis, nella parte in cui incide sulla confisca con componente sanzionatoria, non è applicabile ai fatti anteriori all'entrata in vigore della modifica normativa richiamata.

  • Giurisprudenza: Sez. U., sent. Iannellì (27/04/2017) e Sez. U. Tettamanti (28/05/2009)

    Richiamate come massime che regolano l'effetto prevalente della causa estintiva (prescrizione) sulla nullità e le condizioni per pronunciare una sentenza di assoluzione senza ulteriore istruttoria.

  • Giurisprudenza: Sez. U., sent. Esposito (n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023)

    Principio affermato: l'art. 578-bis c.p.p., per le forme di confisca con componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale e non può essere applicato retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore della modifica normativa.

Massime di principio

  • Difetto o vizio nella notifica del decreto di citazione a giudizio (omessa notifica o mancata rinnovazione nelle forme ordinarie) determina nullità assoluta che può travolgere le sentenze di merito.
  • Quando, per il capo di imputazione interessato, è intervenuta la prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità della sentenza: la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio per quel capo.
  • La confisca per equivalente collegata a fatti anteriori a modifiche normative che incidono sulla natura della confisca può essere revocata in applicazione dei principi di retroattività/irretroattività fissati dalle Sezioni Unite.
  • Se l'accoglimento dei motivi di ricorso richiede una nuova valutazione probatoria o una nuova motivazione di fatto, la Corte di Cassazione dispone in genere la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo e il riesame.
  • Le contestazioni relative alla motivazione (omessa o illogica) impongono che la Corte di merito esamini puntualmente i singoli rilievi tecnici e contabili dedotti dalla difesa; un generico richiamo alla sentenza di primo grado può essere insufficiente.

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