Sentenza n. 2322/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibili i motivi diretti contro gli atti presupposti e respinto la censura relativa alla sanzione pecuniaria. In primo grado e in appello ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 38 e 44 della l. n. 47/1985 per la pendenza di una precedente istanza di condono presentata dalla proprietaria originaria dell'immobile; difetto di istruttoria e erronea qualificazione dell'area come soggetta a rischio frane R3; incompatibilità dell'acquisizione con altri atti comunali; estinzione del potere di irrogare la sanzione pecuniaria per il tempo trascorso. In appello ha inoltre invocato il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 16/2023 sull'irretroattività della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l'ordine di demolizione era anteriore all'entrata in vigore della l. n. 164/2014. Ha contestato anche la legittimazione degli interventori ad opponendum, proprietari o residenti in immobili adiacenti o prossimi all'abuso.
La decisione
L'appello è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con conferma della sentenza del TAR. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimazione degli interventori ad opponendum, poiché abitano in immobili adiacenti o prossimi all'opera abusiva e traggono un'utilità giuridicamente apprezzabile dalla sua acquisizione e successiva demolizione, in termini di cessazione dello stato di abbandono e tutela del valore, della veduta e del pregio dei propri beni. I primi tre motivi sono stati respinti perché la legittimità del diniego di condono e dell'ordine di demolizione del 2014 era stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato. Le questioni relative alla pendenza del condono del 1987, alla sospensione prevista dall'art. 44 l. n. 47/1985 e ai vizi dell'ordine demolitorio non potevano essere riproposte contro il successivo atto acquisitivo: avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio relativo all'ordine di demolizione o, ricorrendone i presupposti, mediante impugnazione straordinaria, ormai comunque tardiva. Il giudicato impedisce di rimettere in discussione i presupposti dell'acquisizione, che consegue all'inottemperanza all'ordine di demolizione. Anche il motivo sul vincolo R3 è stato respinto, poiché la questione riguardava un presupposto dell'ordine demolitorio ormai coperto dal giudicato e non poteva essere riesaminata nel giudizio sull'acquisizione; l'ordine risultava comunque sorretto da autonoma motivazione relativa alla non sanabilità dell'opera in area vincolata ai sensi della disciplina del terzo condono. Il motivo fondato sull'irretroattività della sanzione pecuniaria è stato dichiarato inammissibile per novità ai sensi dell'art. 104, comma 1, c.p.a.: in primo grado era stata dedotta genericamente l'estinzione del potere sanzionatorio per il tempo trascorso, senza formulare la specifica questione relativa all'applicazione nel tempo della l. n. 164/2014. L'appellante è stata condannata alle spese del grado in favore del Comune e degli interventori, liquidate in 2.000 euro per ciascuna delle due parti processuali, oltre accessori, con definitivo addebito del contributo unificato.
Norme richiamate
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue all'inottemperanza all'ordine di demolizione e costituisce il presupposto dell'ulteriore attività sanzionatoria prevista dalla disciplina edilizia.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
L'atto di acquisizione è stato considerato un atto conseguente all'accertata inottemperanza all'ordine demolitorio; nel giudizio contro tale atto non possono essere rimessi in discussione i vizi propri dell'ordine ormai definitivo.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nel caso concreto; la specifica questione della sua applicazione nel tempo non è stata esaminata nel merito perché dedotta per la prima volta in appello.
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall’articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all’applicazione dell’articolo 15 della L. 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo
La sospensione dei procedimenti repressivi può operare, in linea di principio, quando sia pendente un procedimento di condono, ma non può essere invocata per superare il giudicato formatosi sulla legittimità dell'ordine demolitorio relativo ai medesimi abusi.
art. 32, comma 26, l. n. 326/2003
È stato richiamato quale fondamento dell'esclusione della sanabilità delle opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel contesto del terzo condono.
Pur avendo formulazione ampia, l'intervento in appello richiede un interesse giuridicamente apprezzabile e un'utilità, anche di mero fatto, derivante dall'esito favorevole dell'impugnazione.
Vieta la proposizione in appello di domande e motivi nuovi; la specifica censura sull'irretroattività della sanzione introdotta dalla l. n. 164/2014, non dedotta in primo grado, è stata dichiarata inammissibile.
L'autorità del giudicato preclude la riproposizione, nel giudizio contro l'atto acquisitivo, delle questioni relative ai presupposti dell'ordine demolitorio già definitivamente accertato.
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato quale possibile strumento per far valere la scoperta di un documento decisivo nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato; nel caso concreto non era stato tempestivamente utilizzato.
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.a.
Richiamato in motivazione con riferimento alla revocazione straordinaria della sentenza amministrativa per scoperta di un documento decisivo, ritenuta comunque tardiva nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio contro l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non possono essere dedotti, per la prima volta, i vizi dell'ordine di demolizione presupposto quando quest'ultimo sia divenuto definitivo per effetto del giudicato; tali questioni devono essere fatte valere nel giudizio relativo all'ordine demolitorio o mediante gli strumenti straordinari ancora tempestivamente esperibili.
- La pendenza di un'istanza di condono e il correlato effetto sospensivo previsto dall'art. 44 l. n. 47/1985 non consentono di superare il giudicato formatosi sulla legittimità dell'ordine di demolizione relativo ai medesimi abusi. L'effetto sospensivo opera in presenza di un giudizio pendente, non può prevalere su una decisione ormai irrevocabile.
- L'atto di acquisizione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione non costituisce la sede per contestare nuovamente la classificazione urbanistica o il vincolo dell'area, se tali questioni attengono ai presupposti dell'ordine demolitorio già coperto dal giudicato.
- L'intervento ad opponendum nel processo amministrativo, anche in appello, è ammissibile quando il terzo dimostri una posizione giuridica collegata o dipendente da quella controversa e un'utilità, anche di mero fatto, derivante dal rigetto del ricorso; tale interesse può sussistere per i proprietari o residenti in immobili adiacenti o prossimi a un abuso edilizio, che traggano beneficio dalla sua acquisizione e demolizione.
- La deduzione in appello della specifica questione relativa all'irretroattività di una sanzione amministrativa è nuova e inammissibile quando in primo grado sia stata formulata soltanto una generica contestazione dell'estinzione del potere sanzionatorio per il decorso del tempo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →