Cassazione Civile, Ordinanza n. 17967/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che la comunicazione del decreto fosse avvenuta entro tempi utili e valorizzando un’annotazione del registro informatico. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata SICID non provasse l’effettiva comunicazione nelle forme di legge; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non risultavano comunicazioni telematiche o cartacee e che non potesse gravare sul pubblico ministero l’onere di provare quando l’atto fosse entrato nella sua sfera di conoscibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo ha rilevato la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il ricorso era privo della sommaria esposizione dei fatti di causa, impedendo una chiara ricostruzione delle vicende sostanziali e processuali. In secondo luogo, ha affermato che l’opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta, in via ordinaria, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Poiché il decreto era del 12/12/2018 e l’opposizione era stata proposta solo il 28/09/2020, essa risultava comunque tardiva, a prescindere dalla questione relativa alla rituale comunicazione. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso e ha confermato, con diversa motivazione, l’inammissibilità dell’opposizione già dichiarata dal Tribunale. Nessuna statuizione sulle spese, e nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
sommaria esposizione dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza comporta inammissibilità.
Richiamato come norma la cui violazione era dedotta dal ricorrente in relazione alla comunicazione del decreto, ma la Corte non ne affronta il merito per l’inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulla conoscibilità dell’atto, ma la Corte non esamina il punto nel merito.
art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia proponibile opposizione.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Rimediabile l’opposizione contro il decreto di liquidazione, da proporre nei termini previsti dalla legge.
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
Disciplina il rito dell’opposizione avverso il decreto di pagamento.
La Corte costituzionale ha equiparato il decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico appellabile ai sensi di tale norma.
In assenza di notificazione o comunicazione, opera il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento; tale termine si applica anche all’opposizione ex d.lgs. n. 150 del 2011.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché la Corte deve poter ricostruire con chiarezza le vicende sostanziali e processuali senza dover integrare autonomamente il quadro fattuale.
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va proposta, di regola, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto di tali formalità, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
- Se l’opposizione viene introdotta oltre il termine lungo di impugnazione, il provvedimento è ormai definitivo e l’opposizione deve essere dichiarata tardiva, indipendentemente dalla contestazione sulla ritualità della comunicazione.
- Quando la tardività dell’impugnazione risulta già per il decorso del termine lungo, non è necessario accertare nel dettaglio la data o la modalità di comunicazione dell’atto ai fini del termine breve.
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