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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23212/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto il rimborso di somme trattenute a titolo di Irpef su una prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza integrativa aziendale sostitutivo di assicurazione sulla vita. In via principale sosteneva che la prestazione non avesse natura reddituale; in subordine chiedeva l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla sola quota di rendimento finanziario. La CTP aveva accolto la domanda subordinata e la CTR, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva ritenuto sufficiente una certificazione ENEL per quantificare il rendimento e ordinare il rimborso della maggiore imposta. L’Agenzia ricorreva per cassazione denunciando: violazione del principio di non contestazione e delle norme sul giudizio di rinvio; errata applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite; violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver recepito senza verifica la certificazione aziendale; violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova; omesso esame del fatto decisivo relativo all’effettiva esistenza e misura del rendimento da investimenti di mercato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, affermando che, per beneficiare dell’aliquota del 12,5% sulla quota di rendimento, occorre verificare in concreto se e in quale misura la prestazione sia effettivamente riferibile al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato. La certificazione aziendale prodotta era considerata irrilevante perché non dimostrava l’effettivo investimento dei capitali sul mercato finanziario, ma solo una differenza contabile/attuariale tra quanto accantonato e quanto erogato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione non può fondarsi su una certificazione aziendale se questa non prova il fatto decisivo dell’effettivo investimento dei capitali e del rendimento finanziario; la non contestazione non supplisce alla mancanza di prova del requisito sostanziale richiesto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare che la quota erogata derivi da rendimenti effettivamente imputabili alla gestione sul mercato del capitale accantonato grava sul contribuente che chiede l’agevolazione fiscale.

  • art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.

  • artt. 392 e 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene rivalutando in modo incompatibile i fatti decisivi.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma sul giudizio tributario di rinvio e sull’osservanza del decisum della Cassazione.

  • art. 61 l. 26 settembre 1985, n. 482

    L’aliquota del 12,5% si applica solo alla parte della prestazione che costituisce rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16

    Per la parte di prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 resta applicabile la tassazione separata solo alla sorte capitale; la quota rendimento segue il regime agevolato se provata come reddito di capitale.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17

    Norma di coordinamento per la tassazione separata delle prestazioni in capitale nei limiti della sorte capitale.

  • l. 26 settembre 1985, n. 482

    Individua il prelievo del 12,5% per i redditi di capitale ricavabili dalla gestione finanziaria del fondo.

Massime di principio

  • Nei fondi previdenziali integrativi aziendali costituiti prima del d.lgs. n. 124/1993, la prestazione in capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 va distinta tra sorte capitale e rendimento finanziario: solo quest’ultimo può beneficiare dell’aliquota del 12,5%.
  • Il rendimento agevolabile non coincide con una mera differenza contabile tra capitale erogato e contributi versati, ma richiede la prova dell’effettivo investimento delle somme accantonate sul mercato finanziario e della loro concreta redditività.
  • La certificazione del datore di lavoro o del fondo è di per sé insufficiente se non dimostra il nesso tra i dati indicati e un reale impiego dei capitali nel libero mercato.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e svolgere gli accertamenti richiesti da tale principio, senza sostituirli con valutazioni estranee o solo apparenti.
  • In materia tributaria, chi chiede un trattamento fiscale di favore deve provare i presupposti sostanziali del beneficio; in difetto, l’istanza di rimborso va rigettata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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