Cassazione Civile, Ordinanza n. 29851/2022 del 12/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un ispettore di cantiere, assunto con contratto a progetto per i lavori di ammodernamento di una strada statale, ha agito per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente a decorrere da ottobre 2013. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno respinto la domanda, ritenendo inapplicabile la disciplina del lavoro a progetto perché l'attività rientrava nell'esclusione prevista per le professioni intellettuali con iscrizione ad albo, e comunque hanno escluso in concreto la subordinazione dopo aver esaminato contratto, documenti e capitoli di prova testimoniale, giudicati in parte generici, valutativi, duplicativi o irrilevanti. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi agli indici della subordinazione emergenti dai verbali dell'Ispettorato del lavoro e violazione dell'art. 2094 c.c.; 2) omesso esame dei medesimi indici contenuti nei capitoli di prova e nei documenti, con critica alla mancata ammissione della prova testimoniale e al mancato uso dei poteri officiosi; 3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 244, 437, 414, 421, 112, 115 e 116 c.p.c.; 4) violazione degli artt. 346 e 437 c.p.c. per non avere la Corte d'appello esercitato i poteri istruttori officiosi; 5) violazione dell'art. 2094 c.c. per avere la Corte valutato separatamente anziché globalmente gli indici della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente articolati come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un riesame del merito, non consentiti in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i primi due motivi erano preclusi dalla cd. doppia conforme, poiché l'appello era stato proposto dopo la riforma del 2012 e le decisioni di primo e secondo grado avevano ricostruito i fatti nei medesimi termini; in ogni caso, l'omesso esame denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda il fatto storico decisivo e non la mera valutazione delle prove. Quanto alla qualificazione del rapporto, la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 2094 c.c. è deducibile solo se il giudice di merito adotti criteri giuridici errati, mentre l'apprezzamento degli indici concreti della subordinazione è un accertamento di fatto. Ha escluso anche la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., e ha ricordato che i poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro non impongono al giudice di supplire alle carenze allegatorie e probatorie della parte. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e alla statuizione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003
esclude dal campo di applicazione del contratto a progetto le professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione ad appositi albi professionali.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice di merito utilizza criteri giuridici non corretti per qualificare il rapporto; la verifica degli indici concreti di subordinazione è invece accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di censurare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o il travisamento della prova.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
nelle ipotesi di doppia conforme preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
richiamato per la proposta in camera di consiglio non partecipata.
richiamato nella censura di violazione processuale relativa all'ammissione della prova testimoniale.
nel rito del lavoro consente, in via eccezionale, l'ammissione di prove indispensabili, anche d'ufficio, nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
richiamato in relazione ai requisiti di allegazione del ricorso introduttivo nel rito del lavoro.
i poteri istruttori officiosi non possono supplire in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti.
l'omessa pronuncia riguarda la mancanza di decisione su domande o eccezioni, non la mera insufficienza motivazionale.
la violazione si configura solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti, fuori dai casi di poteri officiosi.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore difforme da quello normativamente previsto o nega il prudente apprezzamento dove non consentito.
richiamato nella censura, senza che la Corte ravvisi una violazione autonomamente rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di prove, documenti o verbali se il fatto rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado con la stessa ricostruzione fattuale, opera la preclusione della doppia conforme, che impedisce di dedurre il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo specifica indicazione di basi fattuali diverse tra i due gradi.
- La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è sindacabile in cassazione solo quanto ai criteri normativi adottati; la verifica concreta degli indici della subordinazione, svolta sulla base delle risultanze istruttorie, è apprezzamento di fatto insindacabile se sorretto da motivazione giuridicamente corretta.
- Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice possono essere esercitati solo in presenza di allegazioni puntuali e di un compendio istruttorio già significativo; essi non possono essere usati per colmare carenze assertive o probatorie della parte.
- Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincidono con il semplice dissenso sulla valutazione delle prove: la prima richiede l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti, la seconda l'attribuzione alla prova di un valore legale o un diverso regime di valutazione rispetto a quello previsto.
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