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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03728/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento, da parte della CTP, di un avviso di accertamento emesso con metodo sintetico/redditometrico per gli anni d'imposta 2007 e 2008. Secondo la CTR, un disinvestimento di euro 28.312,30 effettuato nell'ottobre 2008 avrebbe costituito copertura del maggior reddito accertato, facendo venir meno lo scostamento minimo richiesto tra reddito dichiarato e reddito sintetico per almeno due periodi d'imposta. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la somma disinvestita sarebbe pervenuta solo a fine 2008 e dunque non avrebbe potuto coprire le spese relative al periodo d'imposta verificato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il contribuente non aveva assolto l'onere probatorio e che la CTR non aveva considerato le contestazioni dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva spiegato in modo comprensibile il proprio convincimento, fondato sulla circostanza che il disinvestimento aveva fornito copertura al maggior reddito accertato, eliminando il presupposto dello scostamento biennale richiesto per l'accertamento sintetico. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, rileva la disponibilità della risorsa nell'anno d'imposta in verifica, senza che la norma consenta di introdurre una variabile ulteriore legata al mese di percezione. Ne è conseguito il rigetto del ricorso; nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte non ravvisa la violazione, ritenendo la motivazione della CTR sufficientemente chiara.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso in collegamento con la pretesa nullità della sentenza; la censura è respinta perché la motivazione non è apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per sostenere il vizio di motivazione apparente; la Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo se non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973

    La Corte afferma che, nell'accertamento sintetico, rileva la disponibilità della risorsa nell'anno d'imposta in verifica e non il mese in cui essa sia stata acquisita, senza introdurre elementi ulteriori non previsti dalla norma.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione di tale norma.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione di tale norma.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere la mancata prova del contribuente; la Corte non accoglie la censura e conferma la correttezza della decisione di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della denuncia di violazione dei criteri presuntivi; la censura è respinta.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della denuncia di violazione dei criteri presuntivi; la censura è respinta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni nella motivazione della CTR.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni nella motivazione della CTR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

    La Corte osserva che non si applica, poiché parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non è sufficiente una motivazione sintetica se il percorso logico della decisione è percepibile.
  • In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per valutare lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile rileva la disponibilità della risorsa nell'anno d'imposta in verifica, senza che possa introdursi un criterio ulteriore fondato sul mese di acquisizione della provvista.
  • Se il giudice di merito accerta che una disponibilità patrimoniale del contribuente copre il maggior reddito contestato, viene meno il presupposto dello scostamento minimo richiesto per legittimare l'accertamento sintetico.
  • Il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata ha dato conto, in modo non apparente, delle ragioni poste a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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