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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37645/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in parziale accoglimento dell'appello del P.M., aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente, fino a €197.998,05, su somme e beni riferibili alla Brico Market s.r.l., al Consorzio Outsourcing job solution, alla Job Quality s.r.l., alla Her Solution s.r.l. e, in via subordinata, a Gerj Di Piazza, Peppino Di Piazza, Mario Burlò e Sirnona Virdò. I motivi di gravame denunciavano: (a) errata riqualificazione del fatto dal reato di truffa aggravata allo specifico delitto di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) e conseguente difetto di iniziativa del P.M. e di contraddittorio; (b) violazione del divieto di ne bis in idem cautelare per procedimenti pendenti in altra sede (Torino); (c) insufficiente valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora, con riferimento al tempo intercorso dalla cessazione del rapporto contrattuale (30/11/2019) e alla situazione economica della Brico Market; (d) richieste di chiarimenti sulle modalità tecniche (date/luoghi di presentazione dei modelli F24, calcolo della soglia di punibilità di €50.000 ai fini dell'art. 10-quater, e natura degli importi computati: crediti indebitamente utilizzati o risparmi di spesa della committente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: (1) rigettato i ricorsi di Brico Market s.r.l., Di Piazza Gerj e Di Piazza Peppino, confermando la legittimità della valutazione del fumus e del periculum esposta dal Tribunale del Riesame e condannando tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali; (2) accolto parzialmente il ricorso di Burlò Mario sul primo motivo relativo alla riqualificazione del fatto, annullando l'ordinanza impugnata per quanto lo riguarda e rinviando al Tribunale del Riesame affinché chiarisca e determini con precisione le coordinate spazio-temporali della condotta ascritta, le modalità di utilizzo dei modelli F24 e l'effettivo superamento della soglia di punibilità ai sensi dell'art. 10-quater (ossia la somma algebrica dei crediti inesistenti portati in compensazione), con nuova valutazione sulla configurabilità del reato e sull'entità sequestrabile. La Cassazione ha inoltre precisato principi interpretativi relativi alla materia (vedi motivazione), rigettando l'eccezione di ne bis in idem in quanto i procedimenti sono pendenti in sedi diverse e non è intervenuta pronuncia definitiva.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.lgs. n. 81/2015

    Il G.I.P. aveva ritenuto configurabile tale fattispecie per alcuni capi ma non era stata avanzata richiesta cautelare trattandosi di contravvenzioni; la Corte non ha modificato questa valutazione rispetto ai capi esaminati.

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Qualificato come reato speciale rispetto alla truffa, riguarda l'indebita compensazione di crediti inesistenti: la Corte conferma che la riqualificazione dal reato di truffa a questo delitto è possibile ma impone che il giudice cautelare specifichi chiaramente le coordinate spazio-temporali, le modalità di utilizzo dei modelli F24 e che, per la soglia di punibilità, si conti la somma algebrica dei crediti inesistenti effettivamente portati in compensazione.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato come norma che disciplina le modalità operative delle compensazioni e parametro tecnico necessario per individuare date/luoghi e modalità di presentazione dei modelli F24; la Corte ha indicato la necessità di specificare questi elementi quando si procede per indebita compensazione.

  • art. 29, comma 2 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato in tema di responsabilità solidale del committente in appalto di servizi per contributi e retribuzioni entro due anni dalla cessazione dell'appalto: la Corte lo usa per spiegare la rilevanza dell'atteggiamento della committente nel meccanismo fraudolento e come requisito per il dolo.

  • art. 321, comma 2 c.p.p.

    Norma che regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; la Corte ha confermato che il profitto del reato (imposta evasa nella sua totalità) può formare oggetto di sequestro preventivo e ha richiamato l'onere motivazionale per anticipare l'effetto ablativo.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamato in ordine alla possibilità di ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio: la Corte ricorda i limiti di sindacato in Cassazione per questi provvedimenti (ammissibilità per violazione di legge e vizi estremi della motivazione).

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Norma citata indirettamente per delimitare i profili di illogicità della motivazione che possono essere dedotti in Cassazione (lett. e) come strumento processuale specifico).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La riqualificazione di una fattispecie da truffa ad un reato tributario speciale (es. indebita compensazione) è possibile in sede cautelare, ma il giudice deve indicare con precisione le coordinate spazio-temporali e le modalità tecniche (es. date e luoghi di presentazione degli F24) su cui si fonda la nuova contestazione; in mancanza di tale specificazione la decisione è annullabile e va rinviata per chiarimenti.
  • Ai fini della configurabilità dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e del superamento della soglia di punibilità, rileva la somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti effettivamente portati in compensazione (non l'ammontare generico delle imposte non versate); vanno computati anche i crediti relativi a contributi previdenziali se compensati indebitamente.
  • Il divieto di ne bis in idem non impedisce procedure penali contemporanee pendenti in sedi diverse; in tali casi il rimedio non è l'invocazione del ne bis in idem ma gli strumenti per i conflitti di competenza tra uffici giudiziari.
  • In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto del reato è costituito dall'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità, e il giudice cautelare deve motivare l'urgenza di anticipare l'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, tenendo conto delle modalità elusive e del rischio di dispersione del patrimonio.
  • Il sindacato di legittimità sulle ordinanze cautelari è limitato: in Cassazione sono ammissibili i ricorsi per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la misura priva dei requisiti minimi; molte contestazioni di merito o di fatto andranno approfondite in sede dibattimentale o con i rimedi esperibili per conflitti di competenza.

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