Cassazione Penale, Sentenza n. 37643/2024 del 14/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Clerici impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000 per emissione di fatture per operazioni inesistenti nel 2016, deducendo quattro motivi: omessa notifica dell'avviso di udienza al codifensore (violazione art. 601 c.p.p. e vizio di motivazione); nullità della notifica per difetto di avviso di ricevimento e mancato rispetto del termine di 40 giorni (art. 601 c.p.p.); erronea valutazione della fittizietà delle fatture e mancata considerazione dei pagamenti effettivi e del contenuto negoziale degli accordi (art. 8 d.lgs. 74/2000 e art. 192 c.p.p.); mancanza di adeguata motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e omissione di valutazione analitica degli elementi a discarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che, con imputato assistito da due difensori, l'avviso della data di udienza deve essere dato a entrambi e che l'omessa comunicazione a uno dei difensori determina una nullità a regime intermedio. Poiché in questo caso l'avviso era stato dato solo all'avv. Gianfranco Del Popolo Cristaldi e omesso nei confronti dell'avv. Pierpaolo Scevola Ruscellotti, e l'eccezione di nullità era stata tempestivamente sollevata dall'avv. Cristaldi nelle conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. n.137/2020, la nullità non è stata sanata. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000
Norma penale che incrimina l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte d'appello aveva applicato questa norma per affermare la responsabilità sulla base della presunta fittizietà delle fatture.
art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Riferito alla notifica del decreto di citazione a giudizio in appello; il ricorrente lamentava violazione per omessa notifica al codifensore. La Corte ha considerato la problematica nell'ambito delle regole sulla validità delle notifiche e del relativo vizio.
art. 601, comma 1, cod. proc. pen.
Collegato alla regolarità della notifica della citazione a giudizio; il ricorrente ha invocato nullità della notifica effettuata per posta priva di avviso di ricevimento e del rispetto del termine di comparizione.
Norma sul mezzo di prova e sulla valutazione probatoria (contenuti e modalità probatorie); è stata richiamata rispetto alla contestazione della valutazione della fittizietà delle fatture operata dalla Corte di appello.
Stabilisce il termine ultimo di deducibilità delle nullità a regime intermedio (deliberazione della sentenza di secondo grado). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che precisa i termini in relazione all'omesso avviso a uno dei difensori.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplinando i termini per eccepire nullità, la giurisprudenza richiamata dalla Corte indica che l'omesso avviso a uno dei difensori deve essere eccepito dall'altro difensore presente entro il termine di cui all'art. 182, comma 2; se l'eccezione è proposta in tempo, la nullità non è sanata.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio; la Corte richiama che, in caso di assenza del difensore presente, tale difensore d'ufficio potrebbe sollevare l'eccezione nei termini stabiliti.
art. 23-bis, d.l. n. 137/2020, conv. con legge n. 176/2020
Consente la presentazione di conclusioni scritte in appello; qui l'avv. Cristaldi ha sollevato l'eccezione di nullità nelle conclusioni scritte, il che è stato ritenuto tempestivo per impedire la sanatoria della nullità.
Massime di principio
- Se l'imputato è assistito da più difensori, l'avviso della data dell'udienza deve essere notificato a ciascuno: l'omissione verso anche un solo difensore genera una nullità a regime intermedio.
- La nullità derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori deve essere eccepita tempestivamente: se sollevata dall'altro difensore presente (o dal difensore d'ufficio eventualmente nominato) entro i termini di legge, la nullità non si considera sanata.
- Se l'eccezione di nullità viene avanzata per la prima volta solo in cassazione, essa potrà essere inammissibile se la giurisprudenza richiede che fosse dedotta anteriormente; pertanto è cruciale sollevare il vizio già in sede d'appello con le opportune conclusioni scritte o in udienza.
- La regolarità formale delle notifiche (modalità, avviso di ricevimento, rispetto dei termini di comparizione) è rilevante e può incidere sull'intero processo d'appello se la nullità non è sanata.
- In presenza di nullità riconosciuta come insanabile, la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre il rinvio o la trasmissione degli atti alla corte d'appello per la prosecuzione del procedimento.
- Sul piano sostanziale (es. contestazione di fatture inesistenti), anche se rilevante, la valutazione della sussistenza dell'elemento oggettivo e della fittizietà documentale può restare assorbita da questioni processuali formali se queste ultime determinano l'annullamento del giudizio.
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