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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37641/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva solo parzialmente confermato la decisione di primo grado: D'Auria era stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 per l'utilizzo, nelle dichiarazioni dei redditi 2012-2014, di fatture relative a prestazioni inesistenti. In appello la Corte aveva escluso la responsabilità per il 2013, prosciolto per prescrizione il 2012 e escluso la responsabilità per il 2014, ma aveva comunque confermato la confisca diretta del profitto relativo all'anno 2012 per 2.570.552,63 euro ai sensi dell'art. 578 c.p.p. D'Auria ha dedotto vizi di motivazione e violazioni di legge sostenendo (i) che le fatture fossero solo soggettivamente inesistenti e quindi fiscalmente rilevanti come elementi passivi (IRES) e neutre per l'IVA a causa del meccanismo di inversione contabile (reverse charge), (ii) errore nel calcolo del profitto della confisca (avrebbe riguardato fatture 2014 anziché 2012).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la confisca diretta è mantenibile anche quando il reato è estinto per prescrizione purché sia accertata la responsabilità (applicazione dell'art. 578-bis e principio sulla confisca diretta), ha ritenuto che la fatturazione soggettivamente inesistente integri comunque il reato previsto dal d.lgs. n. 74/2000 e ha escluso che il meccanismo del reverse charge renda "neutra" la fittizietà delle operazioni fraudolente. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo all'entità del profitto perché il profitto riferito al periodo prescritto risultava inferiore a quello accertato per altro periodo; in conclusione il ricorso è stato rigettato e la confisca di 2.570.552,63 euro è stata mantenuta.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, art.2

    Configura il reato di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la fatturazione "solo soggettivamente" inesistente è comunque idonea a realizzare il fine illecito (consentire l'evasione fiscale) e pertanto integra la fattispecie penale.

  • codice di procedura penale, art.578

    Prevede la confisca diretta del profitto del reato; applicata nel caso di specie per determinare l'ammontare da confiscare.

  • codice di procedura penale, art.578-bis

    Consente il mantenimento della confisca anche in caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione quando sia accertata la responsabilità; la Corte ha confermato la possibilità di applicare tale disciplina alla confisca diretta anche in rapporto a reati anteriori.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, art.12-bis

    Norma sulla confisca tributaria; la giurisprudenza collegata riconosce che il regime di cui all'art. 578-bis può interessare anche la confisca tributaria diretta.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Sezioni unite civili, 20 luglio 2022, n.22727; Sez. III pen., 19 aprile 2023, n.16576)

    La disciplina del reverse charge non si applica per neutralizzare operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti: le operazioni fittizie non consentono la neutralizzazione dell'IVA e non eliminano la rilevanza penale della fatturazione fittizia.

Massime di principio

  • La confisca diretta del profitto può essere mantenuta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché la responsabilità sia stata accertata secondo i criteri indicati dall'art. 578-bis c.p.p.
  • La fatturazione "solo soggettivamente" inesistente (operazione effettivamente eseguita ma attribuita a soggetto diverso) può integrare il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti quando consenta l'evasione fiscale.
  • Il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) non rende neutre, né elimina la rilevanza penale, le operazioni fittizie: le fatture prive dei requisiti sostanziali non consentono la neutralizzazione dell'IVA.
  • Contestare la quantificazione del profitto confiscato può essere inammissibile se l'errore denunciato non procura al ricorrente un interesse concreto (es. quando l'importo complessivo accertato è pari o superiore a quello contestato).
  • In sede di impugnazione in Cassazione la valutazione della motivazione di merito è rigorosa: se la Corte d'appello ha motivato la fittizietà (anche soggettiva) e tale questione non è stata sostanzialmente contestata, la brevità motivazionale è giustificabile.

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