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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37640/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la condanna per il reato di cui all'art. 10‑quater, comma 2, del dlgs n. 74/2000 (utilizzazione in compensazione di crediti IVA inesistenti), denunciando l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo e l'insufficienza probatoria. Sosteneva che i giudici di merito si erano basati su mere presunzioni per ritenere l'esistenza di un accordo criminoso con il commercialista Sessa (che materialmente presentò la dichiarazione integrativa e l'F24), non avendo emergenze probatorie che dimostrassero la consapevolezza e la volontà di partecipare alla frode. Denunciava altresì carenze di motivazione rispetto al rifiuto di riconoscere il vincolo di continuazione con precedenti condanne e vizî nella determinazione del trattamento sanzionatorio (aumenti per recidiva e diniego delle attenuanti generiche).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la sentenza di merito si è fondata su elementi presuntivi e suggestivi non sufficienti a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il dolo di concorso della Ferlenghi nelle condotte del Sessa. La Corte ha sottolineato che gli elementi emersi (ad es. la precedente dichiarazione IVA corretta presentata dalla Ferlenghi, la mancanza di prove di un accordo preventivo, e la possibile spiegazione dei fatti come negligenza professionale) non sono idonei a provare il concorso doloso. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo esame, con istruzioni di valutare correttamente la sussistenza dell'elemento soggettivo e di assorbire gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater, comma 2, dlgs n. 74/2000

    Il reato si configura solo se sussiste il dolo: consiste nell'utilizzare in compensazione crediti IVA "non spettanti" o "inesistenti"; la Corte ha richiamato l'onere di provare la consapevolezza e la volontà di partecipare alla frode.

  • art. 43 cod. pen.

    Riguarda il concorso di persone nel reato; la Corte ha richiamato che per la responsabilità concorrente è necessario dimostrare il contributo consapevole e volontario del concorrente.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di colpevolezza e certezza della pena; la ricorrente lamentava violazione ma la decisione della Cassazione si è concentrata sull'elemento soggettivo richiesto dal reato.

  • art. 111 Cost.

    Citate nell'ambito dei profili di giusto processo e motivazione; la Corte ha richiamato il dovere di motivazione sufficiente per la condanna penale.

  • artt. 192, 530, 533, 546 cod. proc. pen.

    Richiamati come norme processuali relative alla valutazione delle prove, motivazione della sentenza e impugnazioni; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito carente nel dimostrare il dolo.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Norma sulla continuazione tra reati diversi; la ricorrente contestava il mancato riconoscimento della continuazione, ma la Corte di legittimità ha rinviato la questione per nuovo esame unitamente alle altre questioni assorbite.

  • artt. 476 e 640 cod. pen.

    Richiamati come reati oggetto di precedenti sentenze invocate per la continuazione; la Corte ha richiesto verifica concreta della sussistenza del vincolo di continuazione rispetto alle condotte contestate.

  • art. 133 e art. 62‑bis cod. pen.

    Norme sul trattamento sanzionatorio (determinazione della pena, recidiva e attenuanti); la ricorrente denunciava carenza di motivazione sul riconoscimento della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ordinato nuovo esame assorbendo tali doglianze.

Massime di principio

  • Per i reati tributari che richiedono il dolo (es. art. 10‑quater dlgs 74/2000) non è sufficiente dimostrare l'interesse o la convenienza economica dell'imputato: occorre prova della consapevolezza e della volontà di partecipare alla condotta fraudolenta.
  • La mera circostanza che un professionista abbia affidato pratiche a un collega o non abbia controllato a fondo l'operato di quest'ultimo può essere indicativa di negligenza o colpa, ma non prova automatica del concorso doloso nel reato commesso dal collega.
  • Elementi presuntivi e suggestivi (interesse personale, omissioni informative, rapporto professionale) devono essere corroborati da riscontri probatori specifici per affermare il dolo di concorso; altrimenti la valutazione deve orientarsi verso una responsabilità colposa, se del caso.
  • La presenza di atti antecedenti compatibili con una condotta lecita (per es. una dichiarazione IVA corretta presentata anteriormente) è un elemento rilevante che può contrastare l'ipotesi di un accordo fraudolento e deve essere valutata nella motivazione.
  • Quando si contesta la continuazione tra reati diversi (art. 81, comma 2), è necessario dimostrare la connessione fattuale e la idoneità delle condotte a rientrare in un disegno unitario; non è sufficiente la mera omogeneità del contesto professionale.
  • Nel quantificare la pena e nel valutare recidiva o attenuanti, il giudice deve motivare concretamente la rilevanza dei precedenti e la maggiore capacità a delinquere, mostrando il nesso tra reiterazione e pericolosità effettiva.
  • Se la motivazione di merito appare fondata su congetture o non riesce a escludere ragionevoli dubbi sull'elemento soggettivo, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame, con indicazioni circa i profili probatori da valutare.

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