Cassazione Penale, Sentenza n. 37635/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zagari ha chiesto la ricusazione della dott.ssa Lucia Monaco, presidente del collegio nel procedimento n. 846/2019 R.G. App., sostenendo che la stessa aveva già partecipato come componente del collegio in un distinto procedimento (proc. n. 592/20 R.G. App.) relativo a contestazioni connesse all'art. 416-bis c.p. riguardanti il medesimo imputato e lo stesso contesto (vicenda De Riso). Il ricorrente deduceva identità del fatto e della piattaforma probatoria (sarebbe stato riversato integralmente il fascicolo del P.M. del primo processo nel secondo) e sosteneva che le precedenti valutazioni del giudice sul ruolo associativo e sulle prove inficerebbero l'imparzialità della presidente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, con motivazione estesa, che i due procedimenti riguardassero fatti storicamente diversi (diversi periodi temporali e diversa "naturalità" dei fatti) e che le fonti probatorie non necessariamente coincidessero (nel procedimento pendente risultano intercettazioni successive al primo). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona), e che la mera sovrapposizione delle prove non integra di per sé causa di ricusazione, dato che le stesse prove possono essere valutate in modo differente nei diversi procedimenti. Ha inoltre ritenuto infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate relativamente agli artt. 34 e 37 c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale contestata nei procedimenti: la Corte rileva che, pur essendo la norma la stessa, le contestazioni possono riferirsi a distinti periodi temporali e costituire fatti diversi ai fini dell'identità del fatto.
art. 37 cod. proc. pen.
Regola sulla ricusazione: interpretata dalla Corte nel senso che la partecipazione del giudice a un precedente giudizio su fatti storicamente diversi non determina automaticamente incompatibilità; la mera identità delle fonti probatorie non è sufficiente a fondare la ricusazione.
art. 34 cod. proc. pen.
Norma sull'incompatibilità per atti compiuti nel medesimo procedimento: la Corte osserva che la disposizione riguarda atti nello stesso procedimento e quindi non è centrata nella fattispecie dedotta dal ricorrente.
art. 41 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro normativo generale nella censura; la Corte non individua violazioni specifiche di tale articolo nel caso concreto.
art. 36, comma 1, lett. h, cod. proc. pen.
Citato tra le norme processuali richiamate dal ricorrente; la Corte non ritiene sussistente incompatibilità sulla base degli elementi prospettati.
art. 111 Cost.
Richiamato a tutela del giusto processo; la Corte ritiene che non sussista compromissione del principio di imparzialità che possa violare l'art. 111 Cost.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale (diritto a un processo equo); la Corte ritiene che l'esercizio della funzione giudicante nel secondo procedimento non sia incompatibile con il diritto a un giudice imparziale, salvo che il giudice abbia già manifestato convincimenti specifici sui fatti successivi.
artt. 3, 24 e 110 Cost.
Articoli costituzionali richiamati nella questione di legittimità: la Corte li ritiene non lesi dalla normativa oggetto di censura (art. 34 e 37 c.p.p.) nella fattispecie concreta.
Massime di principio
- L'identità del "fatto" ai fini della ricusazione richiede corrispondenza storico-naturalistica: condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona. Se manca questa corrispondenza, i procedimenti sono distinti.
- La partecipazione di un magistrato a un precedente giudizio sullo stesso imputato non determina automaticamente incompatibilità: va valutato se i fatti sono storicamente identici o se il giudice abbia già espresso un convincimento sui fatti successivi.
- La mera sovrapposizione o riutilizzo di fonti probatorie nei due procedimenti non costituisce di per sé motivo di ricusazione, perché le stesse prove possono essere ammissibili e valutate differentemente in contesti processuali diversi.
- Per ottenere la ricusazione occorre una contestazione specifica e circostanziata dell'influenza predeterminata del giudice; argomentazioni generiche e non comprovate sono destinate a essere respinte.
- Le eccezioni di incostituzionalità di norme processuali (es. artt. 34 e 37 c.p.p.) sono inefficaci se nel caso concreto non è dimostrata una lesione concreta del principio di imparzialità garantito dalla Costituzione e dalla CEDU.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37634/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37640/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37641/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37642/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37643/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37645/2024 del 14/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →