Cassazione Penale, Sentenza n. 37634/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per il reato previsto dall'art. 388 c.p. (commi 1 e 3 nella formulazione anteriore alle modifiche), perché ritenuti aver sottratto o disperso beni nel proprio magazzino al fine di eludere l'esecuzione forzata collegata a crediti garantiti da assegni/postdatati. La difesa lamentava che le sentenze avevano valutato condotte relative a beni non pignorati e a vicende anteriori/posteriori rispetto ai pignoramenti effettivamente eseguiti, e che i beni già pignorati erano stati regolarmente rinvenuti e assegnati al creditore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il motivo è che la condotta contestata riguardava l'elusione di futuri pignoramenti non ancora eseguiti (legate a scadenze di assegni) e non la sottrazione di beni già oggetto di pignoramento o la violazione di un provvedimento giudiziario: l'art. 388 c.p. tutela soltanto l'elusione rispetto a provvedimenti o obblighi in corso di accertamento davanti all'autorità giudiziaria e richiede il presupposto del pignoramento/provvedimento giudiziario. Poiché questo presupposto mancava, è stata pronunciata l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
commi 1 e 3 (nella formulazione anteriore al d.lgs. 11 maggio 2018 n. 63; la previsione del comma 3 è stata successivamente ricollocata al comma 5)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che punisce esclusivamente le condotte dirette a eludere l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o obblighi già in corso di accertamento davanti all'autorità giudiziaria; non si estende a qualsiasi elusione di pretese creditorie anteriori a un provvedimento giudiziario o a semplici misure cautelari non formalmente perfezionate.
d.lgs. 11 maggio 2018 n. 63
modifiche alla numerazione dei commi dell'art. 388 c.p.
Rilevata la ricollocazione del testo sostanziale (il precedente comma 3 ora comma 5), la Corte applica la nuova collocazione normativa per distinguere le ipotesi punibili da quelle non punibili.
art. 129 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando è accertata l'insussistenza del fatto come esito della verifica delle decisioni di merito.
art. 492 cod. proc. civ.
Riferita dalla giurisprudenza richiamata in appello (sulla rilevanza dell'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario), ma la Corte ha ritenuto quella pronuncia non pertinente perché qui mancava del tutto il pignoramento dei beni oggetto delle condotte contestate.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 16495 del 04/02/2020 (Picerno, Rv. 278964)
Men- zionata dalla sentenza d'appello ma ritenuta non applicabile ai fatti del caso, poiché quella decisione trattava la rilevanza penale di ingiunzioni emesse dall'ufficiale giudiziario in relazione a pignoramenti in corso, mentre nel caso oggetto della cassazione mancava il requisito del pignoramento.
Massime di principio
- L'art. 388 c.p. richiede, per la configurabilità del reato, l'esistenza di un provvedimento giudiziario o di obblighi già in corso di accertamento davanti all'autorità giudiziaria: la mera elusione di futuri atti esecutivi non ancora formalizzati non integra il reato
- Se il bene è già stato validamente pignorato e viene sottratto o disperso, la fattispecie penale è rilevante; viceversa, la sottrazione di beni non pignorati rileva principalmente in sede civile/di esecuzione
- Nella valutazione penale è cruciale l'accertamento temporale e formale del pignoramento: occorre dimostrare che il provvedimento o la misura esecutiva erano già esistenti e operativi al momento della condotta
- In presenza di accertamenti di fatto nei gradi di merito che escludono l'esistenza del presupposto normativo (per es. mancanza di pignoramento), la Cassazione può annullare senza rinvio per insussistenza del fatto
- I creditori che vedono sottrarsi beni prima di esecuzioni formali devono ricorrere in via principale agli strumenti del diritto civile e dell'esecuzione forzata; la strada penale è percorribile solo se ricorrono i presupposti penalmente rilevanti (pignoramento/provvedimento giudiziario)
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