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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11744/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale ha recuperato contributi ritenuti indebitamente non versati, per gli anni 2010-2012, in relazione a sgravi contributivi fruiti per assunzioni agevolate ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990. In primo grado l'opposizione del datore di lavoro era stata accolta, valorizzando la mancata costituzione dell'ente e la conseguente asserita mancata prova dei fatti posti a base del verbale ispettivo. In appello, invece, la sentenza è stata riformata: la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il recupero degli sgravi, applicando l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, e ha affermato che spettava all'opponente dimostrare la regolarità contributiva e la sussistenza di tutti i presupposti per usufruire dei benefici. Ha inoltre dato rilievo a plurime irregolarità accertate dagli ispettori (omesso assoggettamento a contribuzione virtuale di assenze ingiustificate, festività e tredicesima, inosservanza dei minimi salariali, mancanza di richiesta/autorizzazione per ore di CIG, superamento dei limiti percentuali nei contratti part time previsti dal CCNL), osservando che le contestazioni del datore di lavoro erano generiche e limitate solo ad alcuni addebiti. Il ricorso per cassazione proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d'appello esaminato l'avviso di addebito nella sua interezza e per non avere considerato la documentazione prodotta su festività, CIG e minimale contributivo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte avesse erroneamente posto sull'opponente l'onere della prova anche per contestazioni diverse dallo sgravo ex L. n. 407/1990, quando invece sull'ente gravava la prova dei fatti costitutivi della pretesa; 3) violazione dell'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 61/2000 e della clausola 5.1 della direttiva 97/81/CE, sostenendo che l'addebito si fondava soprattutto sulla violazione dei limiti quantitativi del part time previsti dal CCNL, limite ritenuto dal ricorrente eccedente la delega legislativa. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili perché generici: il ricorrente non aveva trascritto né il verbale ispettivo né l'avviso di addebito, neppure nella parte oggetto di doglianza, e non aveva indicato dove e quando avesse dedotto in appello le censure poi asseritamente non esaminate; perciò la Corte non era posta in condizione di verificare la fondatezza delle critiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congiuntamente inammissibili i tre motivi per genericità, evidenziando la violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. per mancata riproduzione degli atti rilevanti (verbale ispettivo e avviso di addebito) e per mancata indicazione del loro contenuto e della loro collocazione processuale, nonché per l'omessa indicazione del momento in cui le censure sarebbero state dedotte in appello. In mancanza di difese scritte dell'ente intimato, il Collegio non ha provveduto sulle spese. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato come parametro per sostenere l'omessa pronuncia o l'omesso esame della pretesa nella sua interezza, ma la censura è ritenuta inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non entra nel merito della regola, perché il motivo è dichiarato inammissibile per mancata specificazione degli atti e delle censure.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Viene applicato nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere la puntuale indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 8, comma 9, L. n. 407/1990

    Richiamato quale base normativa dello sgravio contributivo fruito per le assunzioni agevolate e poi oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.

  • art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006

    È richiamato dalla Corte d'appello come fondamento del recupero degli sgravi in presenza di irregolarità e mancata regolarità contributiva.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. n. 61/2000

    È invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro a tempo parziale e alla dedotta illegittimità della disciplina pattizia sui limiti quantitativi.

  • clausola n. 5.1 della direttiva n. 97/81/CE

    È richiamata dal ricorrente quale parametro eurounitario a sostegno della censura sulla disciplina dei limiti quantitativi del part time.

  • art. 97 CCNL

    È menzionato come fonte del limite percentuale alle assunzioni part time, che il ricorrente contesta come eccedente rispetto alla previsione legale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando sia formulata in modo generico e non consenta alla Corte di verificare il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, con conseguente violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
  • Chi deduce l'omesso esame o l'erronea valutazione di un avviso di addebito o di un verbale ispettivo deve riportarne nel ricorso il contenuto essenziale e indicare specificamente dove tali questioni siano state prospettate nei precedenti gradi di giudizio.
  • Quando la doglianza investe la ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli atti posti a base della decisione; altrimenti il motivo resta privo di autosufficienza e non è scrutinabile nel merito.
  • In presenza di contestazioni multiple contenute in un avviso di addebito, la critica in cassazione deve investire specificamente ciascuna ratio decidendi rilevante, non essendo sufficiente una contestazione parziale o meramente assertiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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