Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16489/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 58-quater Ord. pen., l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Caimano. Il Tribunale di Napoli aveva ritenuto ostativa la precedente pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva dichiarato non estinta la misura dell'affidamento per esito negativo, a causa del comportamento del ricorrente durante la misura (mancata reperibilità presso l'abitazione e successivi reati connessi a guida in stato di ebbrezza con gravi lesioni). In subordine era stata formulata una richiesta di detenzione domiciliare che, secondo il ricorrente, non era stata valutata.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 58-quater Ord. pen. vada interpretato restrittivamente e non sia estendibile alle ipotesi di mancata estinzione della pena per esito non positivo dell'affidamento (cioè la previsione di preclusione riguarda le revoche esplicite delle misure alternative). Tuttavia, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito del Tribunale di Napoli che, sulla base del comportamento tenuto durante il precedente affidamento, aveva escluso la concedibilità dell'affidamento per carenza di piena affidabilità. Ha invece censurato il giudice di merito per non avere pronunciato sulla richiesta subordinata di detenzione domiciliare; su questo punto l'ordinanza è stata annullata e rinviata al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio. Nel resto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario, art. 58-quater

    La Corte interpreta l'art. 58-quater in senso restrittivo: la preclusione riguarda espressamente i casi di revoca di una misura alternativa e non si estende automaticamente alle ipotesi di mancata estinzione della pena per esito non positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47, comma 11

    Riferimento normativo relativo alla revoca di misure alternative; citato come esempio dei casi espressamente contemplati ai fini della preclusione prevista dall'art. 58-quater.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 6

    Anch'esso richiamato come norma che disciplina la revoca/terminazione delle misure alternative e quindi rilevante per l'ambito applicativo dell'art. 58-quater.

  • Ordinamento penitenziario, art. 51, primo comma

    Norma tra quelle richiamate dal Tribunale per definire i casi di revoca che possono incidere sull'accesso a nuovi benefici; considerata dalla Corte parte del quadro normativo che va interpretato restrittivamente.

  • Codice penale, art. 589-bis

    Articolo dei reati contestati al ricorrente durante il precedente affidamento (fatti utilizzati come elemento per valutare l'affidabilità e l'ammissibilità di nuove misure alternative).

  • Codice della strada, art. 186

    Norma sulla guida in stato di ebbrezza; i fatti sanzionati con riferimento a tale articolo sono stati considerati dal Tribunale nella valutazione negativa del comportamento durante l'affidamento.

  • Codice di procedura penale, disp. att., art. 173

    Richiamato per i limiti della motivazione e dell'esposizione dei motivi in sede di impugnazione; la Corte ha operato entro i limiti di sintesi consentiti da quella disposizione.

Massime di principio

  • L'art. 58-quater Ord. pen. deve essere interpretato restrittivamente: la preclusione dei benefici riguarda le revoche espressamente previste e non si estende automaticamente alle ipotesi di mancata estinzione della pena per esito non positivo di una misura alternativa.
  • Anche se una norma di preclusione non è applicabile, il giudice può comunque valutare nel merito l'affidabilità del richiedente sulla base del comportamento tenuto durante precedenti misure alternative e negare la concessione per ragioni concrete e motivate.
  • Il giudice di merito è obbligato a pronunciarsi su tutte le domande formulate (petitum) ostruendo così vizi per omessa pronuncia: la mancata valutazione di una richiesta subordinata (es. detenzione domiciliare) determina annullamento e rinvio.
  • Per ottenere nuovamente una misura alternativa dopo un esito negativo dell'affidamento è necessario far emergere elementi nuovi o dimostrare un cambiamento significativo della condotta e della personalità che giustifichi la possibilità del beneficio.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la Corte controlla sia la correttezza dell'interpretazione delle norme che la completezza e la coerenza della motivazione, ma assicura anche che le regole di stretta interpretazione delle esclusioni di accesso ai benefici non vengano estese oltre i casi espressamente previsti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.