Cassazione Civile, Ordinanza n. 07931/2024 del 23/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce dalla contestazione, da parte del Comune, di un abuso edilizio realizzato in un immobile di proprietà della ricorrente, consistito nell'innalzamento del sottotetto con creazione di superficie utile superiore a quella consentita dal permesso di costruire. La proprietaria ha chiesto il risarcimento dei danni al geometra direttore dei lavori, lamentando che questi avrebbe omesso di curare correttamente l'intervento, di avvertirla formalmente delle irregolarità, di attivarsi per una variante in corso d'opera o per una pratica di sanatoria e di predisporre un adeguamento sismico. La Corte d'appello ha però confermato il rigetto della domanda, ritenendo decisivo che l'opera abusiva fosse stata voluta e ordinata dalla committente, dopo essere stata informata delle conseguenze sanzionatorie, e che le ulteriori doglianze fossero o irrilevanti o non specificamente dedotte in appello. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2232 e 2236 c.c., 2721 e 2723 c.c. e dell'art. 29 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il direttore dei lavori sarebbe sempre responsabile delle violazioni urbanistiche e che la prova testimoniale utilizzata per accertare la sua informazione alla committente sarebbe stata ammessa in violazione dei limiti legali; 2) violazione dell'art. 1418 c.c., assumendo che, seguendo la tesi dei giudici di merito, il contratto professionale sarebbe nullo perché contrario alla legge e che il professionista avrebbe dovuto denunciare l'abuso e rinunciare all'incarico; 3) violazione degli artt. 2232 e 2236 c.c. e omesso esame, deducendo che l'incarico comprendeva anche la pratica di sanatoria e che il direttore avrebbe dovuto avvisare per iscritto della possibilità di variante e avrebbe omesso di attivarsi per questioni antisismiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte privo di specifica censura sulla ratio decidendi e in parte non deducibile per la prima volta in cassazione, poiché il vizio relativo ai limiti della prova testimoniale non risultava tempestivamente coltivato con specifico motivo di appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la tesi della nullità del contratto non era coerente con la domanda di risarcimento per inadempimento di un contratto d'opera che presupponeva, dunque, un rapporto valido ed esistente; inoltre la censura non incideva sulla decisione impugnata. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché, in parte, meramente oppositivo e privo di decisività ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., e, in parte, perché non confrontato con la ratio della sentenza di merito, che aveva considerato assorbente la mancata specifica devoluzione in appello del punto relativo alle presunte omissioni antisismiche. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul contratto d'opera professionale, ma le doglianze che lo invocavano sono state ritenute inammissibili perché non si confrontavano con la ratio della decisione di merito.
invocato per sostenere limiti e contenuto della responsabilità professionale, ma la Corte ha ribadito che, nel rapporto interno, il cliente che abbia richiesto e consapevolmente accettato l'opera abusiva non può imputarne l'esito al professionista come inadempimento.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'ammissibilità della prova testimoniale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente coltivata nei gradi di merito.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti della prova per testi su patti contrari al documento contrattuale; la Corte ha escluso la deducibilità della questione in cassazione senza previa specifica devoluzione in appello.
art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001
la disciplina sulla responsabilità del titolare del permesso, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori è stata ritenuta riguardare i rapporti verso la pubblica amministrazione e non quelli interni tra committente e professionista.
la prospettata nullità del contratto per contrarietà alla legge è stata esclusa come censura inconferente rispetto alla domanda proposta, fondata invece sull'esistenza di un contratto d'opera professionale valido.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per qualificare i motivi di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non colpite alla ratio decidendi o formulate in modo non pertinente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per la dedotta omissione di esame, ma la Corte ha ritenuto le doglianze meramente oppositive e comunque non decisive o non confrontate con la motivazione di merito.
la mancanza di una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base normativa per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
richiamato in via analogica per distinguere, nel contratto di appalto, tra difformità totale e parziale dell'opera ai fini della nullità.
art. 12 della legge n. 47 del 1985
richiamato per la distinzione tra difformità parziale e totale dell'opera ai fini della nullità del contratto di appalto.
Massime di principio
- Nel rapporto interno tra committente e prestatore d'opera professionale, non è configurabile un inadempimento del professionista quando risulti che l'opera contestata è stata espressamente richiesta dal cliente, il quale sia stato previamente informato della sua difformità rispetto a norme di legge, regolamenti o titoli abilitativi e abbia consapevolmente accettato i relativi rischi.
- La responsabilità del direttore dei lavori verso la pubblica amministrazione per violazioni urbanistiche non si trasferisce automaticamente nei rapporti interni con la committenza, nei quali occorre verificare se vi sia stato un effettivo inadempimento contrattuale causalmente produttivo di un danno alla parte che agisce.
- La deduzione in cassazione di vizi relativi all'ammissibilità della prova testimoniale è inammissibile quando la questione non risulti specificamente e tempestivamente devoluta nei gradi di merito, poiché non può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità.
- La censura di nullità del contratto è inconferente se la parte attrice ha fondato la domanda proprio sull'esistenza e validità del contratto d'opera professionale e chiede il risarcimento per il suo inesatto adempimento.
- Il motivo di ricorso per omesso esame o violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si risolve in una mera contrapposizione di tesi senza indicare quale decisivo fatto storico sarebbe stato omesso.
- La distinzione tra difformità totale e parziale dell'opera edilizia, richiamata in tema di appalto, incide sulla nullità del contratto solo nelle ipotesi di radicale diversità dell'opera rispetto al titolo autorizzativo; la mera difformità parziale non conduce automaticamente alla nullità.
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