Cassazione Civile, Ordinanza n. 15303/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società di capitali, dopo aver versato l'IRAP per l'anno 2010 sulla plusvalenza realizzata con la vendita dell'immobile destinato a sede sociale, chiede il rimborso sostenendo che quel tributo non fosse dovuto, poiché l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 era stato abrogato dalla legge finanziaria 2008. Formatasi la risposta di silenzio-rifiuto, la società propone ricorso davanti al giudice tributario di primo grado, che lo accoglie. L'Agenzia delle Entrate impugna la decisione, ma l'appello viene notificato presso il domicilio eletto della società già cancellata dal registro delle imprese. La parte che si è costituita nel giudizio di appello eccepisce l'inammissibilità del gravame per essere stato rivolto alla società estinta. La corte tributaria regionale accoglie l'eccezione, ritenendo che l'appello dovesse essere notificato ai soci e non alla società ormai estinta, e aggiunge anche un rilievo di infondatezza nel merito. In cassazione l'Agenzia deduce, con il primo motivo, la violazione delle norme sul processo tributario e civile in tema di capacità processuale, notificazioni e ultrattività del mandato, sostenendo che, poiché l'estinzione della società non era stata formalmente dichiarata in udienza e non era stata disposta l'interruzione, la notifica dell'impugnazione al difensore era valida. Con il secondo motivo censura, in via subordinata, la parte della sentenza che si è espressa sul merito del diritto al rimborso IRAP, nonostante la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Ritiene che, nel caso concreto, non vi fosse stata una dichiarazione dell'evento estintivo idonea a determinare l'interruzione del processo, perché il difensore della società si era limitato a riferire che la società si era estinta in corso di giudizio, continuando però a insistere per l'accoglimento del ricorso e quindi per la prosecuzione del processo. Ne consegue l'operatività del principio di ultrattività del mandato, con conseguente ritualità della notifica dell'appello presso il difensore della società. La sentenza della CTR viene dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché esamini l'appello e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La norma, già abrogata dalla legge finanziaria 2008, era richiamata per sostenere che l'IRAP non fosse dovuta sulla plusvalenza da cessione dell'immobile destinato a sede sociale.
art. 1, comma 50, lett. f), L. 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamato come fonte dell'abrogazione della disciplina che assoggettava a IRAP la plusvalenza in questione.
artt. 1, comma 2, 11, 12, 40, 41, 42, 43, 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocati per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello nel processo tributario.
artt. 83, 84, 170, 300, 330 c.p.c.
Richiamati per sostenere la validità della notificazione dell'impugnazione al difensore e l'operatività dell'ultrattività del mandato in mancanza di formale interruzione del processo.
Usato come riferimento agli eventi che determinano l'interruzione del processo, la cui conoscenza aliunde è ritenuta irrilevante ai fini della validità della notifica presso il difensore se non vi sia stata dichiarazione interruttiva.
La dichiarazione dell'evento estintivo da parte del procuratore deve essere finalizzata a ottenere l'interruzione del processo e rispettare i requisiti formali; una mera comunicazione informativa non basta.
La notifica dell'impugnazione al difensore della parte può essere valida in base all'ultrattività del mandato quando l'evento interruttivo non sia stato ritualmente dichiarato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Criterio di deduzione in cassazione dei vizi di violazione di legge e di errori processuali denunciati con i motivi di ricorso.
Massime di principio
- Se una parte munita di procuratore perde la capacità processuale o si estingue, ma l'evento non viene dichiarato in udienza o notificato alle altre parti con le forme richieste per produrre l'interruzione, opera l'ultrattività del mandato: il difensore continua a rappresentarla ai fini processuali e l'impugnazione può essere validamente notificata presso di lui.
- La dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore non ha valore meramente informativo: deve essere inequivocabilmente diretta a provocare l'interruzione del processo e deve rispettare i requisiti formali previsti dall'art. 300 c.p.c.; in difetto, il processo prosegue senza interruzione.
- L'interesse a impugnare non sussiste rispetto alle argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam da un giudice che abbia già definito la causa con una statuizione pregiudiziale di inammissibilità; l'impugnazione può legittimamente colpire solo la statuizione pregiudiziale.
- Nel giudizio di legittimità, quando la Corte accoglie il motivo che investe la pregiudiziale processuale, la decisione va cassata con rinvio al giudice di merito affinché esamini l'appello non esaminato per effetto dell'erronea declaratoria di inammissibilità.
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