Cassazione Penale, Sentenza n. 21537/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità dell'ordinanza del Tribunale del riesame per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e dell'avviso di deposito dell'ordinanza al difensore di fiducia (avv. Carlo Taormina, Foro di Latina). La cancelleria aveva notificato gli avvisi a un difensore omonimo iscritto al Foro di Roma; ne consegue la violazione del diritto di difesa e della rappresentanza, dedotta in base agli artt. 24 Cost., 6 CEDU e norme del codice di procedura penale.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'avviso di udienza e l'avviso di deposito erano stati notificati a un omonimo e non al difensore di fiducia indicato con PEC corretta; ha dichiarato la nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia/Sezione del riesame per nuovo esame. La Corte ha altresì precisato che l'annullamento dell'ordinanza di riesame non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare/sequestro (tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del riesame non interviene nel termine), quindi la misura rimane efficace fino a diverso provvedimento.
Norme richiamate
Indicato tra i reati contestati (associazione a delinquere di tipo transnazionale); usato per qualificare il titolo del profitto oggetto di sequestro preventivo ai fini della confisca.
Richiamato come norma relativa alla partecipazione ad associazione a delinquere, parte della contestazione penale che ha determinato il sequestro.
Norma richiamata in relazione alla transnazionalità dell'associazione criminale; contestualizza la rilevanza internazionale dei fatti contestati.
Richiamato in relazione ai reati fiscali contestati (frode fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti) come parte del quadro fattuale da cui è derivato il sequestro.
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di difesa; la mancata notifica al difensore di fiducia è stata ritenuta violazione di questo principio costituzionale.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro europeo del giusto processo; la Corte ha valutato che la mancata partecipazione del difensore per notifica erronea compromette il diritto a un equo processo.
Fondamento normativo della nullità di ordine generale: la mancata notificazione dell'avviso di udienza al difensore di fiducia che provoca la sua assenza integra nullità insanabile e si propaga al provvedimento impugnato.
Richiamato nel quadro delle norme sulle nullità e sulle garanzie di difesa; conferma il regime delle nullità procedurali.
Richiamato come norma generale sulle garanzie difensive del soggetto sottoposto a indagini/procedimento penale.
Richiamato in relazione alle formalità di notificazione e comunicazione degli atti durante le indagini; contestato per l'omessa corretta notifica al difensore.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Indicato come norma procedurale in materia di motivi di ricorso in Cassazione; ha formato la base formale per le censure svolte dal ricorrente.
disp. att. art. 173 c.p.p. (disp. att.)
Richiamata con riferimento ai limiti formali della motivazione del ricorso (articolazione e sintesi delle censure) secondo le norme di procedimento.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso d'udienza al difensore di fiducia comporta nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. se il difensore, per quella omissione, non è presente in udienza.
- La notifica effettuata a un difensore omonimo non sostituisce la notifica al difensore effettivamente designato; la presenza di omonimia non elimina la nullità quando risultano elementi che attestano l'indirizzo/PEC corretto del difensore di fiducia.
- La nullità così dichiarata si propaga all'ordinanza di riesame e, se tempestivamente eccepita, determina l'annullamento con rinvio del provvedimento; tuttavia, l'annullamento dell'ordinanza non comporta automaticamente la cessazione dell'efficacia della misura cautelare/sequestro, che permane fino a diverso provvedimento o mancato intervento nei termini.
- In situazioni analoghe è fondamentale per il difensore dimostrare tempestivamente la mancata ricezione (con copia della PEC corretta, del mandato e della documentazione di contatto) e proporre immediata eccezione di nullità per preservare i diritti processuali dell'assistito.
- Gli uffici giudiziari devono vigilare sulla correttezza delle notifiche a PEC e sull'identificazione inequivocabile del destinatario; errori di cancelleria nella notifica possono avere effetti invalidanti sull'intero procedimento di riesame.
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