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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21537/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per nullità dell'ordinanza del Tribunale del riesame per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e dell'avviso di deposito dell'ordinanza al difensore di fiducia (avv. Carlo Taormina, Foro di Latina). La cancelleria aveva notificato gli avvisi a un difensore omonimo iscritto al Foro di Roma; ne consegue la violazione del diritto di difesa e della rappresentanza, dedotta in base agli artt. 24 Cost., 6 CEDU e norme del codice di procedura penale.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'avviso di udienza e l'avviso di deposito erano stati notificati a un omonimo e non al difensore di fiducia indicato con PEC corretta; ha dichiarato la nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia/Sezione del riesame per nuovo esame. La Corte ha altresì precisato che l'annullamento dell'ordinanza di riesame non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare/sequestro (tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del riesame non interviene nel termine), quindi la misura rimane efficace fino a diverso provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Indicato tra i reati contestati (associazione a delinquere di tipo transnazionale); usato per qualificare il titolo del profitto oggetto di sequestro preventivo ai fini della confisca.

  • art. 416 c.p.

    Richiamato come norma relativa alla partecipazione ad associazione a delinquere, parte della contestazione penale che ha determinato il sequestro.

  • art. 3 legge n. 146/2006

    Norma richiamata in relazione alla transnazionalità dell'associazione criminale; contestualizza la rilevanza internazionale dei fatti contestati.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato in relazione ai reati fiscali contestati (frode fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti) come parte del quadro fattuale da cui è derivato il sequestro.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a tutela del diritto di difesa; la mancata notifica al difensore di fiducia è stata ritenuta violazione di questo principio costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro europeo del giusto processo; la Corte ha valutato che la mancata partecipazione del difensore per notifica erronea compromette il diritto a un equo processo.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Fondamento normativo della nullità di ordine generale: la mancata notificazione dell'avviso di udienza al difensore di fiducia che provoca la sua assenza integra nullità insanabile e si propaga al provvedimento impugnato.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle norme sulle nullità e sulle garanzie di difesa; conferma il regime delle nullità procedurali.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato come norma generale sulle garanzie difensive del soggetto sottoposto a indagini/procedimento penale.

  • art. 309, comma 8, c.p.p.

    Richiamato in relazione alle formalità di notificazione e comunicazione degli atti durante le indagini; contestato per l'omessa corretta notifica al difensore.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Indicato come norma procedurale in materia di motivi di ricorso in Cassazione; ha formato la base formale per le censure svolte dal ricorrente.

  • disp. att. art. 173 c.p.p. (disp. att.)

    Richiamata con riferimento ai limiti formali della motivazione del ricorso (articolazione e sintesi delle censure) secondo le norme di procedimento.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso d'udienza al difensore di fiducia comporta nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. se il difensore, per quella omissione, non è presente in udienza.
  • La notifica effettuata a un difensore omonimo non sostituisce la notifica al difensore effettivamente designato; la presenza di omonimia non elimina la nullità quando risultano elementi che attestano l'indirizzo/PEC corretto del difensore di fiducia.
  • La nullità così dichiarata si propaga all'ordinanza di riesame e, se tempestivamente eccepita, determina l'annullamento con rinvio del provvedimento; tuttavia, l'annullamento dell'ordinanza non comporta automaticamente la cessazione dell'efficacia della misura cautelare/sequestro, che permane fino a diverso provvedimento o mancato intervento nei termini.
  • In situazioni analoghe è fondamentale per il difensore dimostrare tempestivamente la mancata ricezione (con copia della PEC corretta, del mandato e della documentazione di contatto) e proporre immediata eccezione di nullità per preservare i diritti processuali dell'assistito.
  • Gli uffici giudiziari devono vigilare sulla correttezza delle notifiche a PEC e sull'identificazione inequivocabile del destinatario; errori di cancelleria nella notifica possono avere effetti invalidanti sull'intero procedimento di riesame.

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