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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09277/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privata)

La controversia

La controversia nasce da un avviso/invito al pagamento del contributo unificato emesso in relazione a un giudizio amministrativo promosso da una candidata contro l'esito di un concorso pubblico per un posto di istruttore tecnico direttivo presso un comune. Nel giudizio amministrativo la ricorrente aveva proposto motivi aggiunti contro ulteriori atti collegati al concorso; l'amministrazione riteneva dovuto il contributo unificato per tali motivi aggiunti, assumendo che essi avessero determinato un considerevole ampliamento dell'oggetto del giudizio. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, la CTR aveva confermato ritenendo che i motivi aggiunti fossero meramente confermativi e legati da connessione forte con il ricorso principale. In cassazione il TAR ha dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per mancata effettiva disamina delle censure sull'estensione del thema decidendum e sulla natura autonoma lesiva degli atti impugnati con motivi aggiunti; (2) violazione della disciplina sul contributo unificato e dell'art. 117 Cost., sostenendo che l'impugnazione con motivi aggiunti di provvedimenti ulteriori e distinti rispetto all'atto originario integrasse una nuova domanda e dunque un considerevole ampliamento dell'oggetto del giudizio, con conseguente debenza del contributo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR, pur sintetica, era esistente e intelligibile perché dava conto degli atti impugnati, richiamava la giurisprudenza rilevante e aderiva alla valutazione del primo giudice sulla sussistenza di una connessione forte tra gli atti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché volto in realtà a sollecitare una diversa qualificazione in fatto del rapporto tra atto originario e motivi aggiunti, valutazione riservata al giudice di merito e già coerentemente svolta alla luce dell'orientamento consolidato secondo cui il contributo unificato è dovuto per i motivi aggiunti solo se essi determinano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia mediante impugnazione di atti autonomamente lesivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità; non è stata disposta la doppia contribuzione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare una nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha però escluso il vizio perché la motivazione era presente e comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge in tema di contributo unificato; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto richiedeva una rivalutazione di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il ridotto sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato al minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve rendere percepibile il fondamento della decisione; non basta una motivazione solo graficamente esistente se incomprensibile.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546 del 1992

    È richiamato come norma sul contenuto della motivazione nel processo tributario, per analogia al controllo sulla sufficienza/esteriorità della motivazione.

  • art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. 115 del 2002

    Il contributo unificato è dovuto per i motivi aggiunti solo se questi determinano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia; altrimenti resta escluso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    La Corte non applica il raddoppio del contributo unificato perché non ne ricorrono i presupposti.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, assorbendolo nella disciplina del contributo unificato.

  • art. 43 c.p.a.

    I motivi aggiunti nel processo amministrativo sono il parametro processuale per valutare se vi sia ampliamento dell'oggetto della controversia e quindi debenza del contributo.

Massime di principio

  • La motivazione è solo "apparente" quando, pur esistente in forma grafica, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non è sufficiente a integrare il vizio la sola sintesi o la possibile non condivisibilità della soluzione adottata.
  • Nel giudizio di legittimità, la qualificazione del rapporto tra atto originario e motivi aggiunti ai fini del contributo unificato dipende dalla verifica se gli atti successivamente impugnati siano autonomamente lesivi e comportino un considerevole ampliamento del thema decidendum; in presenza di connessione forte o di pregiudizialità-dipendenza, il contributo non è dovuto.
  • Quando il giudice di merito ha espressamente richiamato gli atti impugnati, la giurisprudenza applicabile e la ragione della decisione, la censura sulla motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della connessione tra gli atti.
  • Il ricorrente non può ottenere in cassazione una diversa qualificazione fattuale della connessione tra ricorso originario e motivi aggiunti se la decisione di merito ha già fornito una motivazione non meramente apparente e coerente con l'orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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