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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04281/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di intermediazione finanziaria in cui un cliente aveva chiesto la dichiarazione di nullità, per difetto di forma scritta, del contratto-quadro di investimento e di alcuni ordini di acquisto di titoli eseguiti in suo favore, con condanna della banca alla restituzione delle somme corrisposte. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato l'appello della banca. In cassazione la banca ha proposto cinque motivi: 1) violazione del giudicato interno e ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello non avesse correttamente considerato la mancata impugnazione del capo sulla nullità e avesse escluso indebitamente l'eccezione di buona fede contro l'uso selettivo delle nullità; 2) violazione dell'art. 23 TUF, sostenendo che l'assenza di un contratto sottoscritto dal cliente non impedirebbe all'intermediario di sollevare eccezioni; 3) violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 1375 c.c., per aver richiesto, secondo la banca, la prova che il rendimento complessivo del rapporto fosse superiore alle perdite, senza considerare un effetto parzialmente paralizzante dell'azione; 4) violazione degli artt. 115, 62 e 194 c.p.c., per il rigetto della c.t.u. contabile ritenuta esplorativa nonostante la documentazione prodotta e la difficoltà di reperire i dati dopo il trasferimento del dossier titoli presso altro intermediario; 5) vizio di motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c., per il rigetto della domanda riconvenzionale dell'intermediario relativa alla nullità di tutte le operazioni e alla restituzione di utili e cedole.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sull'inesistenza del contratto-quadro, ma sul difetto di allegazione, da parte della banca, del presupposto fattuale dell'eccezione di buona fede, cioè che il rendimento economico complessivo ottenuto dal cliente fosse superiore alle perdite subite; ha inoltre escluso che l'eventuale uso selettivo della nullità fosse paralizzabile senza adeguata allegazione. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché la censura non confrontava la reale ragione della decisione, ossia l'assenza di allegazione degli elementi costitutivi dell'eccezione. Il quarto motivo è stato respinto nel merito: per proporre un'eccezione di buona fede, anche in senso lato, non basta produrre documenti, ma occorre allegare specificamente il fatto nel suo valore giuridico; la richiesta di c.t.u. era stata correttamente considerata esplorativa. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché basato su un raffronto con gli atti processuali, non sul tenore della sentenza. La banca è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato ai fini del giudicato interno formatosi sul capo non impugnato della sentenza di merito

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno

  • art. 112 c.p.c.

    l'eccezione di merito richiede la deduzione dell'effetto giuridico che si intende far valere, non la mera allegazione del fatto

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione apparente o contraddittoria non può essere denunciata mediante il solo raffronto con gli atti processuali; occorre una censura specifica sul tenore della sentenza

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    nelle controversie sull'intermediazione finanziaria è richiamato per il contratto-quadro; la nullità selettiva e le eccezioni di buona fede non sono opponibili senza la necessaria allegazione dei relativi presupposti fattuali

  • art. 1375 c.c.

    la buona fede può essere invocata per impedire un uso oggettivamente distorsivo delle nullità protettive, ma va supportata da specifiche allegazioni

  • art. 115 c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione delle prove e alla c.t.u., ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a ribaltare l'apprezzamento di merito

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 2697 c.c.

    il richiamo al secondo comma evidenzia che chi eccepisce deve allegare i fatti costitutivi dell'eccezione in modo funzionale all'effetto giuridico richiesto

  • art. 820 c.c.

    le cedole riscosse non sono considerate oggetto di indebito né frutti civili, ma solo limite quantitativo all'azione restitutoria

  • art. 2033 c.c.

    richiamato con riferimento all'indebito oggettivo e al ruolo delle utilità percepite dall'investitore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di intermediazione finanziaria, l'eccezione di buona fede diretta a paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all'uso selettivo della nullità da parte dell'investitore richiede una specifica allegazione del fatto costitutivo dell'eccezione e del relativo effetto giuridico, non essendo sufficiente la sola produzione documentale.
  • L'intermediario che invochi l'uso distorto della nullità deve allegare che le utilità economiche complessivamente ricavate dal cliente in esecuzione del rapporto abbiano superato le perdite subite; in difetto di tale allegazione, l'eccezione è infondata o inammissibile.
  • Quando la decisione di merito è fondata su una precisa ratio, la censura di cassazione deve misurarsi con quella ratio e non con ragioni diverse o solo richiamate incidentalmente; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata con funzione esplorativa per supplire alla mancata allegazione dei fatti costitutivi dell'eccezione o della domanda.
  • La motivazione apparente o il vizio di specificità non possono essere dedotti in cassazione mediante il solo confronto con gli atti del processo se non si indica puntualmente quale sia il fatto costitutivo o il passaggio motivazionale asseritamente viziato.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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