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Sentenza

Sentenza del 27/01/2022 n. 2362 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006: contestazione della qualificazione come "occasionale" dell'attività di compravendita e successiva assegnazione di immobili ai soci, con conseguente indetraibilità dell'IVA e mancata deducibilità di talune spese; censura anche procedurale per presunta mancata motivazione dell'avviso rispetto alle osservazioni prodotte dalla contribuente dopo il P.V.C.

La decisione

La Corte di Cassazione (Sezione Civile Tributaria) ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'avviso d'accertamento non è nullo per non aver esplicitamente motivato le osservazioni successive al P.V.C., ai sensi della L. n. 212/2000, art.12, comma 7; ha ritenuto legittima la valutazione della C.T.R. secondo cui le operazioni di compravendita e assegnazione erano occasionali e non riconducibili all'attività tipica e prevalente della cooperativa (anche alla luce della barratura della casella VG30 in dichiarazione), con conseguente indetraibilità dell'IVA e non deducibilità di alcune spese (richiamando DPR n.633/1972 art.19 e 19-bis e D.L. n.223/2006 art.35); diversi motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per introdurre censure nuove o per mancata trascrizione di documenti decisivi; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio (Euro 13.000,00) e del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    L'omissione, nell'atto impositivo, di una dettagliata esposizione delle valutazioni svolte sulle osservazioni presentate dal contribuente dopo il P.V.C. non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento; l'Amministrazione deve valutare le osservazioni ma non è obbligata a rendere esplicita tale valutazione nell'atto.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, commi 1 e 2

    Ai fini del pro rata e della detrazione dell'IVA rilevano solo le operazioni che costituiscono oggetto dell'attività propria e prevalente dell'impresa; le operazioni occasionali o accessorie vanno escluse dal calcolo della percentuale di indetraibilità.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis, comma 2

    Prevede ipotesi di indetraibilità oggettiva dell'IVA; la Corte ha considerato applicabili i limiti di indetraibilità in presenza di cessioni rientranti nella disciplina normativa richiamata.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8 (e richiamo al comma 9)

    La disciplina speciale per le cessioni di fabbricati da cooperative entro quattro anni dall'ultimazione è stata ritenuta pertinente alla fattispecie; la Corte ha ritenuto non provata l'operatività continuativa dell'attività che avrebbe consentito diversa qualificazione ai fini IVA e pro rata. Le doglianze relative all'applicazione del comma 9 sono state ritenute non fondate o in parte inammissibili per mancata allegazione probatoria.

  • T.U.I.R., art. 90, commi 1 e 2

    Le spese connesse all'assegnazione degli alloggi sono state ritenute non deducibili se riferite a beni non strumentali o comunque rientranti nelle fattispecie del comma 2; la Corte ha confermato la valutazione di merito che aveva escluso la deducibilità di talune spese.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8

    Richiamato nel ricorso con riguardo a profili di corretto adempimento dichiarativo; la Corte non ha accolto le censure che si fondavano su tale richiamo per mancata prova e per questioni processuali.

  • Direttiva VI CEE, art. 17

    Invocata in relazione al principio di neutralità dell'IVA; la Corte ha ritenuto la censura non idonea, in parte perché introdotta tardivamente e in parte perché non supportata da elementi probatori che ne dimostrassero la violazione.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento in materia di imposte dirette e IVA non è automaticamente nullo se non riporta parola per parola la motivazione sulle osservazioni presentate dal contribuente dopo il P.V.C.; l'Amministrazione deve valutarle ma non è obbligata a esplicitare nel testo dell'atto tutte le valutazioni
  • Ai fini IVA, rilevano per il carattere imponibile e per il calcolo del pro rata solo le operazioni svolte nell'esercizio abituale e professionale dell'attività d'impresa; atti isolati o occasionali vanno esclusi dalla base imponibile o dal computo del pro rata
  • La semplice previsione statutaria di un'attività non è sufficiente a dimostrarne la qualità di attività tipica o prevalente: occorre prova fattuale (contabilità distinta, rilievo dei ricavi relativi, continuità operativa)
  • La compilazione di sezioni dichiarative (es. barratura di riquadri come VG30) può assumere rilievo probatorio sulla natura dell'attività svolta, e non sempre è considerabile come mera irregolarità formale emendabile se sussistono elementi che indicano la non prevalenza dell'attività
  • In Cassazione i mezzi che introducono censure nuove rispetto al giudizio di merito sono, di regola, inammissibili; chi impugna deve anche trascrivere nei testi del ricorso i documenti decisivi che intende far valere, pena l'irricevibilità della prova e l'impossibilità per la Corte di esaminarla

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