Cassazione Penale, Sentenza n. 27367/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Munbodh Aakar, destinatario di una cartella di pagamento emessa da Equitalia Giustizia S.p.a. per una pena pecuniaria di Euro 18.000, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza la sospensione dell'esecuzione della cartella (anticipando gli effetti di una eventuale estinzione della pena pecuniaria in caso di affidamento in prova). Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando mancanza di fondamento normativo per un potere cautelare e l'impossibilità di valutare anticipatamente l'esito dell'affidamento in prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto impugnato. Ha rilevato che, sebbene la giurisprudenza riconosca al Tribunale di sorveglianza la competenza a sospendere l'esecuzione della pena pecuniaria quando la richiesta riguarda l'anticipazione degli effetti dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., nel caso concreto l'istanza mirava specificamente alla sospensione della "cartella di pagamento" (fase amministrativa della riscossione). Tale materia rientra nei rimedi del rito civile (opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione ai singoli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) e, quindi, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto declinare la competenza in favore del giudice civile invece di dichiarare inammissibile l'istanza.
Norme richiamate
art. 47, comma 12, Ordinamento penitenziario
La norma prevede l'estinzione della pena pecuniaria in caso di esito positivo dell'affidamento in prova; l'anticipazione degli effetti di tale norma può giustificare, in generale, la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria da parte del tribunale di sorveglianza quando la domanda ha tale oggetto.
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce al tribunale di sorveglianza la valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, giustificando la competenza del tribunale a decidere su richieste connesse all'esito della misura alternativa.
artt. 616 e 617 cod. proc. civ.
Norme del rito civile che disciplinano i rimedi urgenti e l'opposizione ai singoli atti esecutivi nella fase di riscossione; indicate come gli strumenti processuali appropriati per contestare cartelle di pagamento e atti dell'agente della riscossione.
Indica l'apertura della fase di riscossione amministrativa a seguito dell'invito al pagamento dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione, contestualizzando la fase procedurale nella quale si colloca la cartella di pagamento.
Prevede l'iscrizione a ruolo a seguito dell'inutile decorso del termine dell'invito al pagamento; lo stretto collegamento con la successiva notifica della cartella di pagamento.
art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la notifica della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione e segna l'inizio degli atti esecutivi contro il debitore, richiamando la competenza del giudice civile per le opposizioni.
Rimedio processuale idoneo per l'opposizione all'esecuzione, indicato come la forma corretta di tutela contro la cartella di pagamento iscritta a ruolo.
Rimedio per l'opposizione ai singoli atti esecutivi, applicabile agli atti posti in essere dall'agente della riscossione sulla base della cartella.
Massime di principio
- Se la richiesta del condannato mira all'anticipazione degli effetti dell'estinzione della pena pecuniaria (art. 47, comma 12 Ord. pen.) in relazione all'affidamento in prova, la competenza a decidere sulla sospensione dell'esecuzione spetta al tribunale di sorveglianza.
- Se invece la richiesta è diretta contro una cartella di pagamento o altri atti della fase amministrativa della riscossione (iscrizione a ruolo, notifiche dell'agente della riscossione), la tutela va esperita davanti al giudice civile con gli strumenti del rito civile (opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione ai singoli atti ex art. 617 c.p.c.).
- Nel formulare l'istanza è cruciale indicare chiaramente l'oggetto della domanda: chiedere la sospensione dell'"esecuzione della pena pecuniaria" per ottenere la competenza del tribunale di sorveglianza; chiedere la sospensione della "cartella di pagamento" invece attiva i rimedi civili.
- Il Tribunale di sorveglianza deve, se riceve istanze estranee alla sua competenza (fase di riscossione amministrativa), declinare o indirizzare la parte al giudice competente piuttosto che dichiarare inammissibile per carenza di fondamento normativo.
- In casi urgenti relativi a cartelle di pagamento, i rimedi di cui agli artt. 616-617 c.p.c. possono essere i canali processuali appropriati per ottenere provvedimenti cautelari o opposizioni agli atti esecutivi.
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