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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21903/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato a un dipendente di un'associazione, già dichiarato illegittimo in primo grado con riconoscimento della sola tutela obbligatoria ex L. n. 604 del 1966. In sede di rinvio, dopo una precedente cassazione, la Corte d'appello ha ritenuto che l'associazione non rientrasse tra le organizzazioni di tendenza e che, per il primo licenziamento, astrattamente potesse operare la tutela reale; tuttavia ha escluso la reintegrazione perché, nelle more, era intervenuto un secondo licenziamento per ragioni diverse, non impugnato, che impediva la reintegra. Ha inoltre limitato il risarcimento alle retribuzioni maturate tra i due licenziamenti, applicando il divieto di reformatio in peius. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione del giudicato interno e degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 2 L. n. 604/1966 e 18 Stat. lav., sostenendo che la precedente cassazione avesse definito definitivamente anche la questione del secondo licenziamento; (2) violazione degli artt. 384, comma 2, e 394 c.p.c. e nullità della sentenza di rinvio per mancata osservanza del principio di diritto e per indebita rivalutazione di questioni coperte da giudicato; (3) ulteriore violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., 2909 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che l'inammissibilità del ricorso incidentale dell'associazione sul secondo licenziamento avesse precluso ogni nuovo esame; (4) in subordine, violazione degli stessi parametri perché l'associazione non avrebbe riproposto nel rinvio l'eccezione del secondo licenziamento, che quindi doveva ritenersi rinunciata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo che non vi fosse alcun giudicato interno sulla questione del secondo licenziamento, poiché tale profilo era rimasto assorbito nelle fasi precedenti e non era stato oggetto di una statuizione di merito. Ha inoltre chiarito che la declaratoria di inammissibilità del motivo incidentale della controparte produce soltanto giudicato formale e non impedisce al giudice di rinvio di esaminare la questione rimasta impregiudicata. Infine, ha affermato che il giudizio di rinvio è prosecuzione del processo originario e, per le questioni non definite, il giudice deve riesaminare ex novo i fatti e le eccezioni pretermesse, senza che rilevi la mancata riproposizione espressa dell'eccezione. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude solo le questioni effettivamente decise o che costituiscano antecedente logico necessario della decisione; nel caso concreto non risultava formato un giudicato sulla questione del secondo licenziamento.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale non è stato ritenuto sufficiente a precludere l'esame della questione del secondo licenziamento in sede di rinvio, in assenza di una statuizione definitiva di merito su quel punto.

  • art. 2 L. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del licenziamento, ma non decisivo ai fini dell'esito perché la Corte ha risolto la controversia sul piano processuale del giudicato e del rinvio.

  • art. 18 Stat. lav.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela reale; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta, limitandosi a verificare se la reintegrazione fosse preclusa dal secondo licenziamento non impugnato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione solo sulle questioni già decise; per le altre questioni rimaste aperte può riesaminare la controversia ex novo.

  • art. 394 c.p.c.

    Il rinvio non instaura un nuovo processo ma la prosecuzione del precedente, sicché le questioni rimaste impregiudicate possono essere riesaminate dal giudice di rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata respinta perché il giudice di rinvio ha esaminato una questione ancora aperta e non coperta da preclusione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato conseguente alla definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale preclude soltanto le questioni decise espressamente o quelle che costituiscano antecedente logico necessario della decisione; una questione rimasta assorbita non è coperta da giudicato solo perché menzionata nel processo.
  • La declaratoria di inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione produce giudicato formale limitato al processo in cui interviene e non impedisce, di per sé, il riesame della questione in sede di rinvio se essa non sia stata definitivamente decisa nel merito.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto della Cassazione sulle sole questioni già definite, ma deve riesaminare ex novo i profili della controversia rimasti impregiudicati, potendo valutare anche eccezioni già sollevate e non esaminate nei precedenti gradi, senza necessità di una nuova riproposizione espressa.
  • La tutela reintegratoria può essere esclusa, nel ragionamento della Corte, quando sopravvenga un distinto licenziamento non impugnato idoneo a rendere impossibile la reintegra per il periodo successivo.
  • In sede di rinvio non è configurabile violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice decida su una questione rimasta aperta e rilevante ai fini della definizione della domanda, anche se non espressamente riproposta dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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