Cassazione Civile, Ordinanza n. 35837/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria relativo a un autoveicolo. L'utilizzatore aveva agito per far dichiarare che gli interessi corrisposti in corso di rapporto non erano dovuti perché il tasso di mora previsto nel contratto sarebbe stato usurario; sosteneva di essere quindi creditore della somma di euro 13.155,82, da compensare con il canone finale per ottenere il trasferimento della proprietà del veicolo. In appello la domanda era stata respinta perché la clausola sugli interessi moratori non aveva mai trovato applicazione: l'utilizzatore non era mai stato in mora nel pagamento dei canoni, sicché mancava un interesse attuale a farne accertare la nullità. La Corte d'appello aveva inoltre osservato che gli interessi corrispettivi erano stati pattuiti entro il tasso soglia, che per la mora era prevista una clausola di salvaguardia e che non risultava documentalmente applicata una misura superiore a quella convenuta. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. in tema di usura, sostenendo che la disciplina civilistica non si limita agli interessi corrispettivi, che l'art. 1815 c.c. avrebbe effetto sanzionatorio sull'intera pattuizione di interessi e che, nel caso concreto, corrispettivi e moratori andrebbero sommati ai fini del superamento del tasso usurario; 2) vizio di motivazione ed errata valutazione di una pretesa clausola di salvaguardia, ritenuta dal ricorrente inesistente o comunque non idonea a neutralizzare l'usurarietà; 3) vizio motivazionale e mancata ammissione della CTU, oltre alla mancata valutazione di documenti prodotti, assumendo che l'istruttoria avrebbe potuto dimostrare la sommarietà dei tassi applicati e la difformità di alcune poste contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di interesse ad agire rispetto alla clausola sugli interessi moratori mai applicata, e comunque si risolveva in una critica astratta e generica, non specificamente riferita alle affermazioni della sentenza di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dalla stessa ragione ostativa: non essendo scrutinabile il tema dell'usurarietà della mora per difetto di interesse, non poteva essere utilmente censurata la valutazione sulla clausola di salvaguardia. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la decisione di non disporre la CTU rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso aveva motivato richiamando l'esaustività del regolamento negoziale, e perché la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in tema di usura, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancata censura della ratio decidendi.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'usurarietà degli interessi; la Corte non decide sulla questione sostanziale.
Il giudizio di legittimità deve essere veicolato attraverso motivi specifici e pertinenti alla decisione impugnata.
Richiamato in relazione alla determinatezza e trasparenza del regolamento negoziale.
Richiamato in relazione alle esigenze di determinatezza e trasparenza delle condizioni contrattuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura della ragione decisiva comporta l'inammissibilità del motivo.
- Non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva in argomentazioni astratte, generiche o avulse dal concreto contenuto della decisione di merito, senza indicare quale specifica affermazione si assuma errata.
- La censura sulla usurarietà di una clausola contrattuale presuppone un concreto interesse attuale all'accertamento della sua nullità; se la clausola non ha mai trovato applicazione nel rapporto, la questione può essere dichiarata non scrutinabile per difetto di interesse.
- La deduzione di un vizio motivazionale sulla mancata ammissione della CTU non è sufficiente se il giudice di merito ha motivato la superfluità dell'ausilio tecnico sulla base dell'esaustività del regolamento contrattuale e della possibilità di decidere con gli elementi già acquisiti.
- La valutazione delle prove e la scelta tra i diversi mezzi istruttori rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non possono essere surrettiziamente sostituite da una nuova valutazione in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35792/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35794/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35796/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35798/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35800/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35801/2023 del 22/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →