Cassazione Civile, Ordinanza n. 35211/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
L'avvocata ricorrente aveva convenuto la cliente davanti al Tribunale di Roma chiedendo il pagamento di compensi professionali maturati per attività di patrocinio legale, quantificati in misura non inferiore a 5.100 euro. La convenuta aveva eccepito la nullità della citazione per genericità del petitum e, in subordine, la non debenza del compenso per avvenuta estinzione del debito. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità della citazione e poi l'improcedibilità della domanda per mancata integrazione. In appello la decisione era stata riformata sulla nullità della domanda, ma la pretesa era stata comunque respinta perché la Corte d'appello aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva, ritenendo che la prestazione professionale si fosse conclusa nel 2006 e che l'azione fosse stata proposta solo nel 2015, senza atti interruttivi. In cassazione la ricorrente deduceva violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2956, 2944 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che una dichiarazione della debitrice resa in un verbale di sommarie informazioni in sede penale, con cui ella avrebbe ammesso di non aver pagato il compenso, doveva essere valorizzata quantomeno come fatto idoneo a interrompere la prescrizione. La resistente eccepiva inoltre la ritualità della procura e la corretta applicazione della prescrizione presuntiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla procura, ma ha osservato che la domanda era stata comunque trattata nei gradi di merito con rito ordinario, pur essendo in astratto soggetta al rito speciale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011. Soprattutto, ha escluso la decisività del fatto allegato dalla ricorrente: l'eventuale dichiarazione di mancato pagamento resa dalla debitrice fuori dal giudizio non è idonea a rendere inefficace l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c., perché tale effetto richiede un'ammissione fatta nel giudizio in cui il credito è azionato. Quella stessa dichiarazione poteva, al più, rilevare come atto interruttivo della prescrizione estintiva ex art. 2944 c.c., ma ciò era irrilevante rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla prescrizione presuntiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiesto per la specificità del petitum nella citazione; la sua inosservanza aveva determinato in primo grado una declaratoria di nullità poi riformata
richiamato per la decisione del primo grado in forma semplificata
la domanda di compensi professionali degli avvocati per prestazioni giudiziali doveva essere proposta con il rito speciale previsto da questa norma
la procura in calce al ricorso è stata ritenuta rituale perché incorporata nel medesimo contesto documentale del ricorso
richiamato per la definibilità camerale del ricorso in sede di filtro
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio
denunciato come violato, ma la censura è stata ritenuta comunque inammissibile perché non decisiva
denunciato come violato in relazione alla valutazione della prova
denunciato come violato in relazione alla valutazione della prova
norma sulla prescrizione presuntiva dei compensi professionali, posta a fondamento della decisione impugnata
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'effetto interruttivo di una dichiarazione di mancato pagamento resa fuori dal giudizio; la Corte ha escluso la pertinenza rispetto alla prescrizione presuntiva
l'eccezione di prescrizione presuntiva è superabile solo tramite ammissione del debitore fatta nel giudizio in cui il credito è azionato
il vizio dedotto era l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha negato la decisività del fatto indicato
è stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie per compensi professionali soggette a prescrizione presuntiva, l'eccezione del debitore è superabile solo se il creditore provi una mancata estinzione del debito mediante giuramento decisorio oppure mediante un'ammissione del debitore resa nel medesimo giudizio in cui il credito è azionato.
- Una dichiarazione del debitore resa fuori dal giudizio, anche se contenente l'affermazione di non aver pagato, non rende inefficace l'eccezione di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c.; al più può essere invocata come atto interruttivo della prescrizione estintiva, ma non incide sulla diversa disciplina della prescrizione presuntiva.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto allegato, anche se esaminato, non sarebbe idoneo a determinare un esito diverso rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva hanno presupposti e funzione diversi: la prima estingue il diritto per inerzia del titolare, la seconda opera come presunzione di pagamento e richiede specifici mezzi di prova per essere vinta.
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