Sentenza del 31/01/2017 n. 2451 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo Studio aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000-2004, impugnando il silenzio-rifiuto dell’Agenzia. La CTR del Lazio aveva accolto l’appello dei contribuenti per il 2004, richiamando l’esito favorevole già ottenuto per le annualità 2000-2003. L’Agenzia ha impugnato la decisione con tre motivi: con il secondo, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 2, e dell’art. 2697 c.c., ha contestato che fosse stato escluso il presupposto IRAP per uno studio associato; con il primo ha contestato il richiamo al giudicato relativo alle altre annualità; con il terzo ha denunciato l’insufficienza della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo: per le associazioni professionali e gli altri soggetti collettivi indicati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997, l’esercizio dell’attività associata integra per legge il presupposto IRAP, senza necessità di accertare in concreto un’autonoma organizzazione. La prova contraria rilevante sarebbe l’assenza dell’associazione, circostanza non allegata e anzi incompatibile con l’imputazione del ricorso e del debito allo studio associato. Il primo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, senza ulteriori accertamenti, rigettando il ricorso introduttivo dello Studio per il rimborso. Spese dell’intero giudizio compensate, in ragione del consolidarsi dell’orientamento interpretativo dopo la proposizione del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 (presupposto e soggetti passivi IRAP)
presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione.
Quando l’attività professionale è esercitata da un’associazione professionale rientrante tra i soggetti passivi previsti dall’art. 3, la forma associata comporta per legge la sussistenza del presupposto IRAP: non occorre verificare separatamente se vi sia un’autonoma organizzazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
La disposizione è richiamata dall’Agenzia nel motivo accolto, ma la Corte fonda la decisione sul principio relativo al presupposto IRAP per gli studi associati.
La disposizione sull’onere della prova è richiamata nel motivo accolto; secondo la decisione, l’unica prova contraria rilevante sarebbe dimostrare che l’associazione non esiste, circostanza non allegata nel caso concreto.
Richiamato dall’Agenzia nel primo motivo, assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo.
Codice di procedura civile, art. 324
Richiamato dall’Agenzia nel primo motivo in tema di giudicato, assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente la causa nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per uno studio associato o un’associazione professionale che rientra tra i soggetti passivi IRAP, l’organizzazione è considerata insita nella struttura associativa: non è necessario provare in concreto la presenza di un’autonoma organizzazione.
- Per contestare l’assoggettamento a IRAP in un caso del genere non basta sostenere che manchino dipendenti, beni o un apparato organizzativo; occorre poter dimostrare che l’attività non è realmente esercitata tramite un’associazione.
- L’esito favorevole ottenuto per annualità diverse non esclude automaticamente l’imposta per l’anno in esame; qui, tuttavia, la questione è risultata assorbita perché decisiva era la natura associata dell’attività.
- Se la causa è matura e non servono ulteriori accertamenti, la Cassazione può decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
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