Cassazione Civile, Ordinanza n. 25566/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un accertamento IRPEF per l'anno 2000 fondato su movimentazioni bancarie rilevate su conti correnti cointestati al contribuente e alla moglie. L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento e una cartella di pagamento; il contribuente ha impugnato entrambi, ottenendo in primo grado l'accoglimento della sola impugnazione contro la cartella e un accoglimento parziale dell'avviso. In appello, la decisione di primo grado è stata confermata. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 35, comma 1, del d.P.R. 600/1973, come interpretato dalla Corte costituzionale, sostenendo che l'accertamento aveva illegittimamente valorizzato anche i prelevamenti bancari come base per determinare un maggior reddito, nonostante la declaratoria di incostituzionalità della presunzione sui prelevamenti per i lavoratori autonomi; 2) violazione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973, perché l'Ufficio avrebbe considerato non giustificati i versamenti senza tener conto del reddito complessivo dichiarato e delle somme già spiegate dal contribuente; 3) violazione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la sentenza ritenuto applicabile la presunzione sui prelevamenti nonostante la documentazione prodotta indicasse i destinatari dei prelievi, così da escluderne la valenza imponibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile lo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che ha dichiarato illegittima la presunzione sui prelevamenti bancari per i lavoratori autonomi nella parte in cui li qualificava come compensi. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo, affermando che, per i versamenti bancari, permane la presunzione legale a favore dell'erario e grava sul contribuente l'onere di provare analiticamente la riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni non imponibili o già tassate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio di diritto e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma 1, n. 2; comma 2, n. 2
Le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione legale di maggior reddito; tuttavia, dopo la Corte cost. n. 228/2014, i prelevamenti non giustificati non possono essere automaticamente imputati a compensi per i lavoratori autonomi, mentre i versamenti restano presuntivamente rilevanti nei confronti di tutti i contribuenti, salvo prova contraria analitica.
art. 35, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione, come conformata dalla Corte costituzionale, non consente di mantenere la presunzione sui prelevamenti per i lavoratori autonomi nei termini originari.
Il contribuente può vincere la presunzione bancaria solo fornendo prova specifica e analitica della riferibilità delle singole operazioni a fatti non imponibili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta quale vizio di legittimità per errata applicazione delle presunzioni bancarie e delle regole sull'onere probatorio.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia di IVA e accertamenti bancari opera una presunzione legale a favore dell'erario superabile solo con prova analitica della estraneità di ogni operazione a fatti imponibili.
Le presunzioni legali di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
Il ricorso a nozioni di comune esperienza non può tradursi in una deroga arbitraria al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La nozione di fatto notorio va usata in modo rigoroso, senza sostituire indebitamente la prova delle singole movimentazioni.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione bancaria relativa ai prelevamenti non può essere applicata ai lavoratori autonomi come fondamento automatico di maggiori compensi imponibili.
- In tema di accertamenti bancari, i versamenti su conto corrente costituiscono presunzione legale di reddito anche per le persone fisiche in generale, ma il contribuente può superarla solo con prova analitica e specifica della riferibilità di ogni singola operazione a somme già tassate o fiscalmente irrilevanti.
- Quando il contribuente offre giustificazioni documentali sulle movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve valutarle puntualmente per ciascuna operazione e motivare in modo rigoroso sulle ragioni dell'eventuale mancato superamento della presunzione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale opera come ius superveniens e deve essere applicata anche nel giudizio di cassazione, salvo il limite del giudicato.
- La nozione di comune esperienza o fatto notorio non può essere utilizzata per sostituire la prova analitica richiesta in materia di accertamenti bancari, né per elidere il controllo sulla specifica giustificazione di ogni movimentazione.
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