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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16710/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendoli assorbenti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché riesamini la domanda attenendosi ai principi di diritto richiamati. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi, compreso quello sul preteso giudicato interno. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (docente)

La controversia

La docente, immessa in ruolo dopo una lunga serie di supplenze svolte dal 12 settembre 2006 al 4 luglio 2014, aveva domandato il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato ai fini della ricostruzione della carriera. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato il ricorso, ritenendo non discriminatoria la disciplina dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 alla luce della sentenza CGUE Motter. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea lettura della sentenza europea e per mancato accertamento della comparabilità tra le situazioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'attività concretamente svolta; 3) violazione della clausola 3 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, per mancata corretta individuazione del lavoratore comparabile; 4) violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro, sostenendo che svolgeva mansioni sovrapponibili a quelle del docente di ruolo e che la decurtazione dell'anzianità oltre il quadriennio, prevista dall'art. 485, non era giustificata da ragioni oggettive; 5) violazione degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita formazione di giudicato interno sul diritto alla ricostruzione della carriera, non contestato dal Ministero in appello nella sua esistenza ma solo nella misura del riconoscimento del servizio pre-ruolo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato come parametro della censura di legittimità per l'asserita errata interpretazione del materiale istruttorio e della pronuncia europea.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È richiamato quale vizio processuale dedotto con il primo motivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È richiamato quale vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con il secondo motivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato quale vizio di violazione di legge dedotto con il quarto motivo.

  • clausola 3 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È evocata dalla ricorrente per sostenere che la comparazione doveva avvenire con il lavoratore a tempo indeterminato comparabile secondo i criteri eurounitari.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È ritenuta la norma decisiva: l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 deve essere disapplicato se l'anzianità calcolata con la disciplina interna risulta inferiore a quella del docente comparabile assunto a tempo indeterminato.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    La disciplina di riconoscimento dell'anzianità del docente immesso in ruolo dopo servizio a termine viola la clausola 4 se determina un trattamento meno favorevole rispetto al docente assunto ab origine a tempo indeterminato, e va disapplicata in tal caso.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    La regola di equivalenza non può essere valorizzata nel giudizio di comparazione in modo da alterare il confronto tra servizio effettivo del docente a termine e trattamento del docente di ruolo.

  • art. 11 della L. 124/1999

    È richiamato come norma che integra il quadro interno del computo dell'anzianità del personale docente.

  • art. 329 c.p.c.

    È invocato per sostenere la formazione di giudicato interno sul capo relativo al diritto alla ricostruzione della carriera.

  • art. 2909 c.c.

    È invocato, insieme all'art. 329 c.p.c., per sostenere l'intangibilità del capo di sentenza asseritamente coperto da giudicato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l'applicazione, ritenendo insussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • L. 24.12.2012 n. 228

    È richiamata quale norma di modifica del regime del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla ricostruzione della carriera del docente assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, il confronto va effettuato tra l'anzianità effettivamente maturata e quella che sarebbe spettata a un docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare meccanismi interni che alterino il termine di paragone.
  • La disciplina nazionale sul riconoscimento dell'anzianità del personale docente va disapplicata quando, all'esito del confronto con il lavoratore comparabile a tempo indeterminato, risulti un trattamento meno favorevole non giustificato da ragioni obiettive.
  • Nel calcolo dell'anzianità utile alla ricostruzione della carriera vanno considerati il servizio effettivamente prestato e solo le assenze che, per un docente di ruolo, non comportano decurtazione; non vanno invece computati gli intervalli tra supplenze e, per le supplenze non annuali, i mesi estivi nei quali il rapporto è cessato.
  • Ai fini della disapplicazione della norma interna non basta evidenziare l'abbattimento oltre il quadriennio: occorre verificare se, nel complesso, il servizio svolto dal docente a termine risulti effettivamente valutato in misura inferiore rispetto a quello del docente di ruolo comparabile.
  • Se il calcolo dell'anzianità secondo i criteri interni conduce a un risultato inferiore rispetto a quello spettante secondo il criterio di comparazione eurounitario, il giudice deve disapplicare la norma nazionale incompatibile e riconoscere il medesimo trattamento riservato al docente a tempo indeterminato comparabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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