Cassazione Civile, Sentenza n. 38297/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di pignoramento presso terzi e di cinque cartelle di pagamento. Il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, l'inesistenza/invalidità della notificazione delle cartelle per mancato invio dell'avviso di deposito (raccomandata a.r. di avviso di deposito presso la casa comunale) e contestava altresì il luogo di notifica per un presunto trasferimento del domicilio fiscale non rilevato dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ha rigettato il quarto e il quinto motivo, ha accolto il secondo motivo (relativo alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento/C.A.D. a prova del deposito presso la casa comunale) e perciò ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, demandando anche la decisione sulle spese. Il sesto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
Per la "dissociazione" residenza anagrafica/domicilio fiscale in Comuni diversi è necessaria una formale istanza motivata del contribuente e l'esplicito consenso dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale disposizione dalla C.T.R.
Norma rilevante sulle modalità di notificazione delle cartelle esattoriali; è stata richiamata nei motivi, ma il relativo censimento è stato in prevalenza ritenuto infondato o assorbito dalla decisione sul secondo motivo.
Richiamato in relazione alle modalità di comunicazione e domicilio fiscale; la Corte ha ritenuto che non fosse sufficiente una mera dichiarazione ai fini IVA per variare il domicilio fiscale ai sensi dell'art.59.
Ai fini della notificazione mediante deposito nella casa comunale, l'art.140 c.p.c. richiede che sia prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che attesta l'avvenuto deposito; la Corte ha confermato l'obbligo probatorio dell'avviso/C.A.D.
art.10 e art.14 d.lgs. n.546 del 1992
Richiamati in relazione alla legittimazione passiva e competenza del giudice tributario; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al vizio di legittimazione passiva dell'Agenzia, per mancato interesse del ricorrente a dolersi della riduzione dei soggetti abilitati al contraddittorio.
Richiamato in ordine alla presunta invalidità delle cartelle per mancata notifica; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla prova dell'avviso di deposito.
art.58, art.60 d.P.R. n.600 del 1973 e art.20 legge n.241 del 1990
Norme richiamate nel quadro della controversia sul domicilio fiscale e rapporti con l'Amministrazione; la Corte ha confermato che per distaccare domicilio fiscale e residenza è necessaria la procedura prevista dall'art.59.
Sentenza Corte Costituzionale n.258/2012
Rilevante per la disciplina delle notificazioni in caso di irreperibilità; richiamata insieme alla giurisprudenza di legittimità per stabilire che è necessario produrre l'avviso di ricevimento a prova del deposito.
Cass. Sezioni Unite n.10012/2021
Precisa che, ai fini della validità della notificazione delle cartelle di pagamento in caso di irreperibilità, è richiesta la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) che attesta il deposito presso la casa comunale; la Corte ha fatto proprio questo principio.
Massime di principio
- Per le notificazioni tramite deposito presso la casa comunale (cd. CAD) in caso di irreperibilità, la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- La mancata prova dell'avviso di deposito rende inefficaci le cartelle di pagamento nei confronti del destinatario (cioè ne impedisce l'efficacia), e può dare luogo all'accoglimento dell'impugnazione e al rinvio per nuovo esame.
- Il trasferimento del domicilio fiscale in luogo diverso dalla residenza anagrafica richiede la procedura formale prevista dall'art.59 d.P.R. n.600/1973: una dichiarazione generica ai fini IVA non è equipollente all'istanza prevista dall'art.59 e non sostituisce il consenso amministrativo richiesto.
- Nel giudizio tributario il contribuente deve curare la produzione documentale essenziale relativa alle notificazioni (in particolare l'avviso di ricevimento/C.A.D.) per poter fondare l'impugnazione delle cartelle; senza tale prova il motivo è destinato a essere rigettato o dichiarato inammissibile.
- Contestare la legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria è possibile, ma il ricorrente potrebbe non avere interesse a dolersi della mancata chiamata in causa di taluni soggetti se ciò riduce i soggetti abilitati al contraddittorio; questioni di interesse processuale possono rendere i motivi inammissibili.
- Se si sospetta difetto di notifica, prima di escutere rimedi cautelari o esecutivi è opportuno richiedere e conservare copia degli avvisi postali e di giacenza; in mancanza, prevedere la richiesta di annullamento/rinvio motivando l'assenza della prova di avvenuto deposito.
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