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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14632/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di alcuni lavoratori che avevano prestato attività nell'ambito del servizio di recapito, i quali hanno sostenuto che il rapporto fosse in realtà intercorso direttamente con la società committente per effetto di illegittima interposizione di manodopera. La Corte d'appello ha accolto parzialmente l'impugnazione dei lavoratori, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal luglio 2008, con il conseguente inquadramento in specifici livelli del CCNL di settore e la condanna al pagamento delle differenze retributive fino al 30 settembre 2014. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1 L. n. 1369/1960, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male apprezzato le prove testimoniali sull'interposizione di manodopera; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. quanto all'onere della prova sull'inquadramento contrattuale, assumendo che i lavoratori non avessero provato il livello rivendicato; (3) falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 1369/1960, in relazione alla prescrizione, deducendo che la Corte avrebbe errato nel non applicare una prescrizione decennale. I lavoratori hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando: (a) omessa pronuncia su alcune domande consequenziali, in particolare differenze retributive anche per il periodo successivo al 30.9.2014, contribuzione previdenziale e accantonamento del TFR; (b) erroneo inquadramento della lavoratrice Fabbrini Elena nel livello C anziché B del CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha rilevato, per il ricorso principale, che i motivi non si confrontavano con la reale motivazione della sentenza impugnata: in parte richiamavano passaggi motivazionali non contenuti nella decisione di merito, in parte sollecitavano una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità, e in parte introducevano questioni non decise dalla Corte d'appello (come la prescrizione decennale, mentre in appello era stata discussa solo la prescrizione quinquennale). Quanto al riferimento all'art. 1 L. n. 1369/1960, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva invece applicato l'art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003. Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché il primo motivo non era correttamente configurato come omessa pronuncia e difettava di specificità/autosufficienza; il secondo motivo, pur formalmente prospettato come violazione dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove sull'inquadramento della lavoratrice. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il motivo per omessa pronuncia deve univocamente denunciare la nullità della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c.; inoltre, in cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato sul capo di domanda o sul motivo, non quando abbia deciso la questione in senso non condiviso dalla parte.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere probatorio; non quando si contesti la valutazione delle prove o l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato in cassazione per ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie, ove la doglianza miri in sostanza a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 1 L. n. 1369/1960

    Il motivo che lo richiama è inammissibile quando non si confronta con la ratio della decisione impugnata; nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto applicabile invece l'art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003.

  • art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003

    La Corte di merito ha ritenuto applicabile tale disposizione alla fattispecie di appalto stipulato in violazione del comma 1, come già affermato dal primo giudice.

  • art. 342 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per difetto di specificità è stata ritenuta infondata dalla Corte d'appello; la Cassazione non ha riconsiderato il punto perché i motivi di ricorso non erano pertinenti.

  • art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010

    L'eccezione di decadenza sollevata dalla società è stata ritenuta infondata dalla Corte d'appello.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la motivazione effettiva della sentenza impugnata, ma presuppongono un contenuto della decisione diverso o inesistente.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio: quando la doglianza mira a contestare il peso attribuito alle prove, la critica attiene al merito ed è inammissibile in sede di legittimità.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non sussiste, invece, quando si contesti la sufficienza o la valutazione delle prove acquisite.
  • Il vizio di omessa pronuncia richiede la deduzione di un vero e proprio difetto di attività del giudice sul capo di domanda o sulla questione proposta; non ricorre se il giudice ha deciso sul punto, ancorché in modo ritenuto errato dalla parte.
  • In cassazione il motivo deve essere autosufficiente e specifico, indicando con precisione gli atti, le conclusioni e le parti rilevanti del processo di merito su cui si fonda la censura.
  • Una censura che richiami una disciplina normativa diversa da quella effettivamente applicata dal giudice di merito è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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