Cassazione Civile, Ordinanza n. 04594/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
Una società aveva stipulato un contratto di mutuo nel 2004 e aveva chiesto in giudizio di accertarne la nullità parziale per usura originaria, sostenendo che il tasso globale fosse superiore al tasso soglia vigente e domandando la restituzione di oltre 433 mila euro di interessi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la produzione dei decreti ministeriali sui tassi soglia e comunque non superata la soglia dal tasso corrispettivo; la Corte d'appello aveva invece dichiarato nulla la sola clausola sugli interessi moratori, ritenuti usurari al momento della pattuizione, riconoscendo un modesto credito restitutorio poi compensato con il maggior credito della banca. In Cassazione la società mutuataria ha dedotto violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e della L. n. 108/1996, sostenendo che, una volta accertata l'usurarietà del tasso di mora, la nullità avrebbe dovuto travolgere anche il tasso corrispettivo e comportare la non debenza di qualsiasi interesse. L'istituto di credito, con ricorso incidentale, ha contestato anzitutto l'applicazione del principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, sostenendo che essi non sarebbero fonti normative e che incomberebbe alla parte attrice l'onere di produrli e provarli; con ulteriore motivo ha sostenuto che la disciplina antiusura non si applica agli interessi moratori oppure, in subordine, che il confronto dovesse essere fatto con un tasso soglia ad hoc per i moratori o che la clausola moratoria potesse essere ridotta equitativamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società mutuataria e ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'istituto di credito, cassando la sentenza della Corte d'appello di Trento con rinvio a diversa composizione. La Corte ha confermato il principio per cui i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del TEGM, in quanto fonti integrative del diritto, devono essere conosciuti d'ufficio dal giudice. Ha poi ribadito, in linea con le Sezioni Unite n. 19597/2020, che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma ha censurato la Corte territoriale per avere confrontato il TEG del singolo rapporto comprensivo della mora con il solo TEGM, senza aggiungere la maggiorazione media degli interessi moratori risultante dal decreto ministeriale del trimestre di riferimento, come richiesto quando tale rilevazione esista già. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Trento affinché riesamini la questione attenendosi ai principi delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
il principio iura novit curia si applica anche ai decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, qualificati come fonti integrative del diritto
richiamato dalla ricorrente incidentale per contestare il governo della prova, ma ritenuto non decisivo alla luce della natura giuridica dei decreti ministeriali
evocato nel ricorso incidentale in relazione alle fonti del diritto
invocato per sostenere l'onere della prova a carico della parte che deduce l'usura, ma superato dalla qualificazione normativa dei decreti ministeriali
i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del TEGM integrano la disciplina antiusura e servono per individuare il tasso soglia
in caso di usura la sanzione colpisce la clausola interessata; la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per gli interessi moratori usurari, non si perviene alla totale non debenza di ogni interesse ma si applica la disciplina risultante dal coordinamento con l'art. 1224 c.c.
in presenza di mora, gli interessi moratori sono dovuti nei limiti in cui corrispondano agli interessi corrispettivi lecitamente convenuti
richiamato come base della regola generale di risarcimento del ritardo quando la clausola di mora sia colpita da nullità
richiamato nel ricorso principale e incidentale nel contesto della disciplina degli interessi, senza autonoma soluzione nel dispositivo
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la riduzione equitativa degli interessi moratori manifestamente eccessivi
richiamato in relazione alla nozione di usura bancaria e alla disciplina antiusura
art. 4 All. E L. 2248/1865
richiamato nel motivo incidentale, ma senza autonoma elaborazione decisiva nel testo
Massime di principio
- In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale che rilevano trimestralmente il TEGM devono essere conosciuti d'ufficio dal giudice perché costituiscono fonti integrative della disciplina primaria e non semplici fatti da provare a cura della parte.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la loro eventuale usurarietà non esclude di per sé l'operatività della normativa di tutela.
- Quando i decreti ministeriali del periodo di riferimento contengono la rilevazione della maggiorazione media degli interessi moratori, la verifica dell'usurarietà della mora va compiuta incrementando il TEGM di tale maggiorazione, e non mediante il solo confronto tra TEG del rapporto e TEGM base.
- Se viene accertata l'usurarietà della clausola di mora, non ne consegue automaticamente la caduta del patto sugli interessi corrispettivi, perché la nullità colpisce la sola clausola usuraria e va coordinata con la disciplina degli interessi moratori dovuti per il ritardo.
- La regola del principio di simmetria e il riferimento statistico dei decreti ministeriali consentono di determinare oggettivamente il tasso soglia anche per gli interessi moratori, ove la rilevazione ministeriale li contempli.
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