Cassazione Civile, Ordinanza n. 06801/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadini)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di atti amministrativi relativi all'ammodernamento della viabilità del Cadore e dell'Ampezzano in vista di eventi sportivi internazionali. In particolare, erano stati impugnati: il decreto ministeriale di VIA sul progetto di variante alla SS 51 con by-pass dell'abitato di San Vito di Cadore, i provvedimenti della Conferenza di servizi e i decreti commissariali che avevano approvato e inserito gli interventi nel programma. I ricorrenti denunciavano, soprattutto, lacune e errori nelle valutazioni idrogeologiche e la mancata considerazione di eventi alluvionali pregressi; contestavano inoltre la delimitazione della giurisdizione operata dal TSAP, sostenendo che l'intera opera fosse unitaria e che il ponte sul rio Secco dovesse attrarre tutta la controversia nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque. Ulteriori censure riguardavano la legittimazione collettiva, la mancata impugnazione di un parere dell'Autorità di bacino, la pretesa inespropriabilità di beni collettivi, l'illegittimità delle proroghe temporali per la realizzazione dell'opera e il preteso omesso esame di alcuni motivi. Le Regole territoriali, costituite in controricorso e con ricorso incidentale, lamentavano invece che il TSAP non avesse escluso la loro legittimazione passiva e non avesse loro riconosciuto le spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale, confermando la decisione del TSAP nella parte in cui aveva limitato la propria giurisdizione alle sole opere direttamente incidenti sul regime delle acque pubbliche, in particolare al ponte sul rio Secco, e aveva dichiarato inammissibile il ricorso collettivo per difetto di omogeneità delle posizioni e di stabile collegamento con l'opera. Sono stati ritenuti infondati o assorbiti i motivi relativi alla giurisdizione, alla legittimazione collettiva, all'inespropriabilità dei beni collettivi, alla legittimità della proroga e al preteso omesso esame di motivi. È stato invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale delle Regole, limitatamente alla regolazione delle spese: la Corte ha ritenuto erronea la compensazione disposta dal TSAP nei loro confronti e ha cassato sul punto decidendo nel merito, con condanna dei ricorrenti principali alla rifusione delle spese anche in favore delle Regole. Per il resto, il ricorso incidentale è stato rigettato. Sono state liquidate anche le spese del giudizio di cassazione e disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 143 R.D. n. 1775/1933
delimita la giurisdizione del TSAP alle controversie relative ai provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sull'uso delle acque pubbliche e sulle opere idrauliche
art. 97 R.D. n. 523/1904
richiamato per qualificare il ponte sul rio Secco come opera soggetta al regime delle opere su argini e sicurezza idraulica
art. 98 R.D. n. 523/1904
richiamato insieme all'art. 97 per ricondurre il ponte al regime delle opere incidenti sulla sicurezza idraulica
invocato dai ricorrenti per sostenere la competenza funzionale del TAR Lazio, ma la censura è stata respinta
comma 1, lett. b) e lett. f)
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi della giurisdizione del giudice amministrativo sulle restanti opere
art. 111 Cost.
richiamato sia in relazione al principio di concentrazione della tutela sia alla durata ragionevole del processo
art. 2 Cost.
richiamato in relazione alla legittimazione collettiva e alla tutela di interessi comuni
richiamato quale parametro della legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire
disciplinano gli interventi viari connessi agli eventi sportivi e sono stati evocati per contestare la legittimità degli atti e la realizzabilità delle opere
art. 23 D.lgs. n. 50/2016
richiamato in relazione alla progettazione e alla legittimità dei provvedimenti impugnati
invocato per sostenere la inespropriabilità dei beni collettivi, tesi ritenuta infondata
contestato per asserita illegittimità costituzionale della proroga dei termini, ma ritenuto non irragionevole perché riferito a opere strategiche di miglioramento della viabilità
richiamato con riferimento alla possibilità di decisione in forma semplificata e al dedotto omesso esame di motivi
art. 204 R.D. n. 1775/1933
prevede la rettificazione quale rimedio per alcuni errori del TSAP, e la Corte ne delimita l'ambito rispetto al ricorso per cassazione
artt. 200-202 R.D. n. 1775/1933
individuano il ricorso alle Sezioni Unite avverso le decisioni del TSAP nei casi consentiti dal testo unico
norma sulla soccombenza utilizzata nel motivo incidentale relativo alle spese
norma sulla compensazione delle spese, ritenuta violata nella parte in cui il TSAP aveva compensato le spese con le Regole
invocato per il preteso omesso esame di motivi, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sussiste solo quando il provvedimento impugnato incide in modo immediato e diretto sull'uso delle acque pubbliche o sulle opere idrauliche; non è sufficiente che l'opera abbia un collegamento indiretto o meramente funzionale con un più ampio progetto viario.
- Quando un progetto complesso comprende una pluralità di opere, la giurisdizione speciale sulle acque non si estende automaticamente all'intero intervento per effetto di una presunta attrazione funzionale, se solo una parte marginale e specificamente idraulica dell'opera incide sul regime delle acque.
- Il ricorso collettivo è ammissibile solo se le posizioni dei ricorrenti sono omogenee, sovrapponibili e caratterizzate da identiche questioni di fatto e di diritto; la mera comunanza di interessi di fatto o l'aggregazione occasionale di soggetti non basta.
- La legittimazione ad agire deve essere dimostrata in relazione alla specifica porzione di bene o di opera impugnata; la mancata prova di un titolo di collegamento stabile e diretto con l'oggetto del provvedimento comporta l'inammissibilità della domanda.
- Le questioni sulla regolazione delle spese processuali devono essere coerenti con la reale posizione processuale delle parti: la compensazione richiede una motivazione effettiva e non può essere mantenuta quando la parte è sostanzialmente vittoriosa e non presenta una posizione assimilabile a quella delle altre parti.
- Nel sindacato di legittimità sulle decisioni del TSAP, la Cassazione verifica la corretta applicazione delle norme di legge e i vizi dedotti, ma non può sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudice speciale quando la scelta amministrativa resti congruente con il fine pubblico perseguito.
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