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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37697/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'UIBM, della registrazione del marchio denominativo "LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE" richiesto per varie classi di prodotti e servizi nel settore cosmetico, farmaceutico, commerciale e di consulenza. L'Ufficio aveva ritenuto il segno privo di capacità distintiva e aveva comunicato un preavviso di rigetto con motivazione ritenuta dalla società troppo generica; la conferma del diniego non aveva aggiunto ulteriori argomentazioni. La società aveva impugnato il provvedimento davanti alla Commissione dei ricorsi deducendo: mancanza di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990; violazione del contraddittorio procedimentale ex art. 173 d.lgs. n. 30/2005; errato richiamo all'art. 7 d.lgs. n. 30/2005 anziché all'art. 13; mancata considerazione delle singole classi merceologiche. La Commissione aveva respinto il ricorso ritenendo il provvedimento sufficientemente motivato e confermando nel merito l'assenza di distintività dello slogan. In cassazione la società ha riproposto due motivi: il primo sulla asserita motivazione apparente sia dell'atto UIBM sia della decisione della Commissione; il secondo sulla violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 30/2005, sostenendo che uno slogan pubblicitario può essere registrato se idoneo a svolgere funzione distintiva e che la Commissione avrebbe errato nel valutare il segno in modo atomistico e nel non distinguere tra i diversi impedimenti alla registrazione.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura che investiva il preteso difetto di motivazione del provvedimento UIBM, osservando che la Commissione dei ricorsi, in materia di proprietà industriale, non svolge un controllo di legittimità dell'atto amministrativo ma decide sul rapporto sostanziale e sulla fondatezza della pretesa alla registrazione. Ha poi ritenuto infondata la doglianza di motivazione apparente della sentenza della Commissione, rilevando che la decisione esponeva in modo intelligibile le ragioni del diniego, basate sulla natura descrittiva e generica dello slogan e sulla sua mancanza di arbitrarietà linguistica o di capacità di richiamare l'origine imprenditoriale dei prodotti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i profili relativi alla presunta erronea applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 30/2005, ribadendo che gli slogan pubblicitari possono essere registrati solo se, oltre alla funzione promozionale, possiedono effettiva capacità distintiva rispetto all'impresa di provenienza. Ha inoltre escluso che fosse necessario un esame separato di tutti gli impedimenti all'art. 13, essendo sufficiente la motivazione sul difetto del requisito generale di distintività ex art. 7. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    richiamato dalla ricorrente per lamentare il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 111 Cost.

    utilizzato come parametro del sindacato di legittimità sulla motivazione delle decisioni della Commissione dei ricorsi, nei limiti del minimo costituzionale

  • artt. 13 e 136 d.lgs. n. 30 del 2005

    richiamati per il procedimento di esame della domanda di marchio e per la motivazione della decisione della Commissione; l'art. 136, nel testo ratione temporis, imponeva l'esposizione dei motivi della decisione

  • art. 173, comma 7, d.lgs. n. 30 del 2005

    richiamato nel procedimento amministrativo per il termine concesso alle osservazioni del richiedente

  • art. 135 d.lgs. n. 30 del 2005

    attribuisce alla Commissione dei ricorsi una giurisdizione speciale esclusiva di merito sulle controversie originanti dall'attività dell'UIBM

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza in caso di motivazione apparente o mancante

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    ricordato come non più utilizzabile per censurare la mera insufficienza motivazionale, dopo la riforma del 2012

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità dei motivi generici o non specifici

  • art. 7 d.lgs. n. 30 del 2005

    definisce in via generale i requisiti di registrabilità del marchio, imponendo la capacità distintiva come condizione necessaria

  • art. 13 d.lgs. n. 30 del 2005

    indica ipotesi esemplificative di segni privi di distintività o che la acquistano per uso, ma non esaurisce tutte le cause ostative alla registrazione

  • art. 4 Regolamento (CE) n. 207/2009

    norma europea corrispondente all'art. 7 del codice, che richiede l'attitudine distintiva del segno

  • art. 7 Regolamento (CE) n. 207/2009

    elenca gli impedimenti assoluti alla registrazione, tra cui il difetto di carattere distintivo e le indicazioni descrittive

  • artt. 4 e 7 Regolamento (UE) n. 1001/2017

    richiamati come norme UE analoghe a quelle previgenti sulla registrabilità del marchio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per l'obbligo dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di proprietà industriale, la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'UIBM è giudice del rapporto e non dell'atto: nel decidere sui ricorsi valuta la fondatezza sostanziale della pretesa alla registrazione, non la sola legittimità formale del provvedimento amministrativo.
  • La motivazione è solo se consente di percepire l'iter logico-giuridico seguito; non è denunciabile in cassazione la mera insufficienza della motivazione, mentre resta censurabile la motivazione mancante o solo apparente.
  • Il marchio deve possedere capacità distintiva, cioè idoneità a indicare al pubblico l'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi e a distinguerli da quelli dei concorrenti.
  • Uno slogan pubblicitario può essere registrato come marchio, ma la sua funzione promozionale non basta: occorre un quid pluris che lo renda percepibile anche come indicazione di provenienza commerciale.
  • Nel valutare la distintività di un segno occorre considerarlo nel suo insieme, avuto riguardo ai prodotti o servizi per i quali la registrazione è chiesta e alla percezione del pubblico di riferimento.
  • Le ipotesi elencate dall'art. 13 del codice della proprietà industriale hanno carattere esemplificativo e non esauriscono tutte le cause di difetto di distintività; è sufficiente motivare sul mancato requisito generale dell'art. 7.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMarchi
RamiProcesso civileCommercialeProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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