Cassazione Civile, Ordinanza n. 36755/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società debitrice)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di un concordato preventivo omologato. La concessionaria della riscossione aveva insinuato un credito per dazi doganali, originariamente collocato in chirografo, chiedendo che fosse invece riconosciuto il privilegio generale. La società debitrice aveva proposto un piano che prevedeva l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati e nessun pagamento ai chirografari, sicché il riconoscimento del privilegio avrebbe inciso in modo decisivo sulla fattibilità della proposta. In appello, la richiesta della creditrice era stata respinta sul rilievo che, al momento in cui il credito era sorto, esso era assistito solo da un privilegio speciale e che la successiva norma del 2012 che aveva rafforzato la prelazione non poteva applicarsi retroattivamente. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina del concordato e delle norme sul privilegio, sostenendo che i crediti per dazi doganali, equiparati a quelli IVA, sarebbero intangibili anche in sede concordataria e dovrebbero beneficiare della qualifica prelatizia introdotta dalla novella del 2012, da applicare al momento in cui il credito viene fatto valere. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sul voto e sul procedimento concordatario, lamentando che il tribunale avesse ricalcolato d'ufficio il credito e il relativo voto, in contrasto con quanto indicato nel piano e nella relazione del commissario giudiziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima parte del primo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione la questione dell'infalcidiabilità del credito per dazi doganali, questione diversa dalla sola collocazione in privilegio richiesta nei gradi di merito. Ha comunque precisato che, nel merito, la tesi era infondata: il rafforzamento del privilegio per i dazi doganali è intervenuto solo con il d.l. n. 16 del 2012 e, in mancanza di espressa previsione retroattiva, non si applica ai crediti sorti prima della sua entrata in vigore; il privilegio ha natura sostanziale e la regola generale è quella della non retroattività delle norme che istituiscono o modificano cause di prelazione. Ha inoltre escluso che le pronunce della Corte costituzionale invocate potessero condurre a una diversa conclusione, poiché esse riguardavano ipotesi di retroattività espressamente previste dal legislatore e poi dichiarate illegittime nei limiti in cui incidevano su rapporti già definiti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non trascriveva né localizzava adeguatamente gli atti processuali richiamati e non attaccava l'accertamento di merito sulla consistenza definitiva del credito. Alla ricorrente sono state anche poste le spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per la dedotta violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
artt. 162, 163, 180 e 182-ter l.f.
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina del concordato e del trattamento del credito tributario.
Norma invocata per sostenere il riconoscimento del privilegio generale sui crediti per dazi doganali; la Corte esclude la sua applicazione retroattiva in assenza di espressa previsione.
Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite per affermare la regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati nel concordato, salvo eccezioni espressamente previste.
Nel richiamo alle Sezioni Unite, la Corte evidenzia che l'intangibilità del credito IVA è eccezione alla regola della falcidiabilità e opera nella speciale ipotesi di transazione fiscale.
art. 11 preleggi
È la regola generale applicata per affermare la non retroattività delle disposizioni che introducono nuovi privilegi, salvo espressa deroga legislativa.
art. 3 Cost.
È richiamato nel passaggio sulla declaratoria di incostituzionalità di norme che avevano attribuito efficacia retroattiva a nuovi privilegi incidendo irragionevolmente su rapporti già definiti.
art. 117, primo comma, Cost.
La Corte lo richiama in relazione ai limiti della retroattività, anche rispetto all'art. 6 CEDU.
art. 6 CEDU
È evocato come parametro che tutela l'affidamento e la certezza delle situazioni giuridiche contro retroattività eccessive.
Citato quale esempio di norma che ha introdotto un nuovo privilegio senza natura interpretativa e quindi non retroattiva, salvo espressa deroga.
art. 23, commi 37 e 40, d.l. n. 98 del 2011
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della retroattività espressa di tali norme nella parte in cui incidevano su procedimenti già definiti.
art. 9, comma 3, d.l. n. 16 del 2012
È la norma che ha rafforzato la prelazione per i crediti da dazi doganali, con efficacia dal giorno di pubblicazione del decreto, senza retroattività espressa.
Richiamato per affermare l'entrata in vigore immediata della disciplina del 2012 alla data di pubblicazione in G.U.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le norme che istituiscono o modificano una causa di prelazione hanno natura sostanziale e, in assenza di espressa previsione di diritto intertemporale, si applicano solo ai crediti sorti dopo la loro entrata in vigore.
- La regola della non retroattività ex art. 11 preleggi opera anche quando il nuovo privilegio viene poi fatto valere in una procedura concorsuale: il momento decisivo è la nascita del credito, non quello in cui il credito è azionato o accertato.
- La natura processuale della fase di graduazione dei crediti non trasforma in processuale il privilegio, che resta una qualità sostanziale del credito.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione nuova, diversa da quella dedotta nei gradi di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non riassume o trascrive gli atti e i documenti rilevanti e non ne indica puntualmente la collocazione nel fascicolo.
- Le pronunce di incostituzionalità che colpiscono retroattività espressamente previste dal legislatore non autorizzano, per via analogica, a ricavare una retroattività generale di nuove cause di prelazione prive di specifica disciplina intertemporale.
- Nel concordato preventivo, il riconoscimento del privilegio a un credito può incidere sulla fattibilità della proposta, ma tale effetto presuppone che il privilegio sia giuridicamente spettante secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
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