Cassazione Civile, Ordinanza n. 28927/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a una cartella concernente IVA e IRPEF 2015. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto valida notifica della cartella e di essere venuto a conoscenza della pretesa solo perché il riscossore aveva presentato domanda di insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale relativa alla società di cui egli era parte. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo proposto contro un atto non impugnabile; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'atto impugnato fosse in realtà la cartella e non l'estratto di ruolo; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per asserita mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'esistenza e notificazione di un'altra cartella che il ricorrente assumeva essere quella effettivamente posta a base della pretesa; 4) violazione dell'art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa e contraddittorio per una questione giuridica prospettata come nuova.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che, nella concreta vicenda, l'originaria impugnazione fosse sorretta da un interesse attuale perché il ruolo/cartella era stato utilizzato nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale tramite domanda di insinuazione al passivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per il riesame del merito. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina dell'impugnazione del ruolo e della cartella e, anche alla luce della modifica normativa del 2024, valorizza l'ampliamento dei casi di impugnazione diretta nei processi pendenti.
Parametro del motivo per violazione di legge dedotto contro la declaratoria di inammissibilità.
Parametro invocato per i motivi di nullità della sentenza per vizio di motivazione o violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Parametro invocato per censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
Richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della nullità della sentenza, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Invocato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio, ma il motivo è stato assorbito.
artt. 3 e 24 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio e sul diritto di difesa.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata depositata dal consigliere delegato.
d.l. n. 78 del 2010, artt. 29 e 30
Citati per individuare atti impositivi che possono fondare la pretesa tributaria anche ai fini dell'insinuazione al passivo.
Legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010, richiamata insieme agli artt. 29 e 30.
La modifica apportata all'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 è considerata applicabile ai processi pendenti.
Massime di principio
- In tema di riscossione mediante ruolo, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo o della cartella invalidamente notificata va valutata in concreto: sussiste interesse ad agire quando il ruolo è utilizzato dal riscossore in una procedura concorsuale o di liquidazione giudiziale e la mancata contestazione può produrre un pregiudizio attuale nella massa passiva.
- Ai fini dell'insinuazione al passivo del credito tributario o previdenziale, la prova del credito può essere fornita mediante estratto di ruolo; in tale ipotesi grava sul contribuente l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi o modificativi della pretesa.
- Se l'atto impugnato è stato già posto a base di una domanda di ammissione al passivo, il contribuente può avere interesse a ottenerne l'annullamento per evitare che il credito sia ammesso nella procedura e produca effetti pregiudizievoli sul patrimonio assoggettato alla liquidazione.
- Quando una censura di merito risolve la questione decisiva della legittimazione o dell'interesse ad agire, gli ulteriori motivi che investono vizi processuali o omesso esame di fatti possono restare assorbiti.
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