Cassazione Civile, Ordinanza n. 06623/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di contratti a tempo determinato stipulati tra un'azienda sanitaria provinciale e un lavoratore nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. Il giudice di primo grado aveva accertato l'illegittimità dei termini apposti ai contratti, respinto la conversione del rapporto in tempo indeterminato e condannato l'ente al risarcimento parametrato alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se assunto a tempo indeterminato fino alla pensione. La Corte d'appello ha invece ridotto il risarcimento a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, applicando l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. L'azienda sanitaria ricorre in cassazione con tre motivi: 1) sostiene che il limite di 36 mesi di durata complessiva dei rapporti a termine ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 andrebbe verificato separatamente per ciascuna procedura concorsuale e non sommando i periodi di servizio derivanti da procedure diverse; 2) deduce che l'indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 non sarebbe applicabile al pubblico impiego in assenza di conversione e che, comunque, il danno non poteva ritenersi provato automaticamente; 3) contesta la quantificazione del risarcimento, ritenendo eccessiva la misura di dieci mensilità in relazione a un asserito sforamento di soli sei mesi rispetto al limite di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul computo dei 36 mesi, affermando che nel pubblico impiego privatizzato il limite di durata complessiva dei contratti a termine si applica sommando i periodi di servizio con lo stesso lavoratore, anche se l'assunzione è avvenuta all'esito di concorsi o procedure selettive diverse, perché la norma non collega il calcolo alla singola procedura concorsuale e la ratio è prevenire l'abuso della reiterazione dei contratti a termine. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, confermando che, in caso di reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego, la tutela risarcitoria può essere individuata nella forfetizzazione di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, interpretata in conformità al diritto dell'Unione, quale danno presunto e non come conversione del rapporto; il lavoratore non è gravato da un onere probatorio particolarmente difficile, restando salva la prova di un danno maggiore. Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la determinazione della misura tra minimo e massimo dell'indennità risarcitoria è rimessa al giudice di merito e la censura mirava in sostanza a un riesame del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'azienda sanitaria alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego privatizzato preclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato e consente solo tutela risarcitoria per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
Il limite di 36 mesi di durata complessiva dei contratti a termine va riferito alla successione dei rapporti con il medesimo lavoratore; la nuova procedura concorsuale non interrompe il computo né esclude l'abusività della reiterazione.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Può fungere da parametro di liquidazione del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego come indennità forfetaria/danno presunto, salva prova del maggior pregiudizio.
Richiamato come criterio di quantificazione dell'indennità tra minimo e massimo, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 97 Cost.
La regola che impedisce la conversione nel pubblico impiego è coerente con il principio del pubblico concorso e con la disciplina costituzionale dell'accesso alle pubbliche amministrazioni.
Il danno risarcibile, in via ordinaria, è quello conseguenza del pregiudizio subito, ma nel caso del pubblico impiego abusivamente precario la prova può essere agevolata da presunzioni e dall'indennità forfetaria.
La Corte richiama per relationem la motivazione di un precedente conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, ai fini del divieto di abusiva reiterazione dei contratti a termine, il limite di 36 mesi di durata complessiva si calcola con riferimento alla successione dei rapporti del medesimo lavoratore per mansioni equivalenti, senza che assunzioni avvenute tramite procedure concorsuali diverse impediscano la sommatoria dei periodi.
- La ratio del limite temporale è prevenire e sanzionare l'abuso del lavoro a termine; pertanto non è consentito aggirarlo mediante il ripetersi di concorsi pubblici o di selezioni diverse, se ciò conduce a coprire stabilmente il medesimo fabbisogno dell'amministrazione.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'illegittimità del termine non comporta la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma una tutela risarcitoria coerente con il diritto dell'Unione e con l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001.
- Per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella P.A., il danno può essere liquidato secondo un criterio forfetario e presuntivo, parametrato all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, restando salva la prova di un pregiudizio maggiore.
- La determinazione concreta dell'indennità risarcitoria entro il minimo e il massimo previsti dalla disciplina è questione di merito insindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa valutazione della gravità del pregiudizio.
- Le circolari o i pareri amministrativi non sono fonti del diritto e non possono derogare alla disciplina legale del computo della durata complessiva dei contratti a termine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06552/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06553/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06554/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06555/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06556/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06557/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →