Cassazione Civile, Ordinanza n. 25905/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per IRPEF, ILOR e IVA relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, fondati su un PVC della Guardia di finanza che contestava omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi, costi indeducibili e omessa annotazione/dichiarazione di corrispettivi IVA. In primo grado alcuni avvisi furono annullati e, per il 1995, fu riconosciuto l'imponibile accertato ma con detrazione dei costi di acquisto delle merci. In sede di primo giudizio di appello la CTR aveva valorizzato la movimentazione dei conti correnti, ritenendola in larga parte conforme alle scritture e giustificata da uso anche familiare del conto, ma tale decisione fu cassata dalla Corte di cassazione con rinvio perché mancava una valutazione analitica delle singole movimentazioni e delle relative giustificazioni. Nel giudizio di rinvio la CTR, sulla base di una CTU, ha nuovamente rigettato l'appello dell'Agenzia e accolto l'incidentale del contribuente, annullando gli atti. L'Agenzia ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione; (2) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2728 c.c., per avere la CTR omesso di verificare se il contribuente avesse fornito prova analitica per ciascuna movimentazione bancaria idonea a superare la presunzione legale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la CTR di rinvio non si sia uniformata al precedente dictum di legittimità, avendo sostituito l'obbligatoria verifica analitica delle singole operazioni bancarie con un generico giudizio di compatibilità tecnica complessiva fondato sulla CTU. Ha ribadito che, in materia di accertamenti bancari, la presunzione legale di riferibilità a operazioni imponibili impone al contribuente di fornire prova contraria analitica per ogni singolo movimento e al giudice di merito di valutare in modo rigoroso e specifico ciascuna giustificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda attenendosi a tali principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi"
pone una presunzione legale relativa di riferibilità dei movimenti bancari a operazioni imponibili e comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova contraria analitica per ogni singola movimentazione
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione"
in materia IVA la presunzione sugli accertamenti bancari opera con analoga portata e richiede una prova contraria analitica sulle singole operazioni
è richiamato in connessione all'onere probatorio, che viene posto a carico del contribuente in presenza della presunzione legale fiscale
è richiamato per confermare l'effetto della presunzione legale e la conseguente inversione dell'onere della prova
costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
vincola il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e ai relativi presupposti in fatto
richiamato quanto al procedimento camerale in cassazione
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari fiscali, la presunzione legale di riferibilità a ricavi dei versamenti e dei prelevamenti su conto corrente è relativa e può essere superata solo mediante prova contraria specifica e analitica fornita dal contribuente per ciascuna singola movimentazione.
- Il giudice di merito, investito della prova contraria del contribuente, deve procedere a una verifica altrettanto analitica, correlando ogni giustificazione ai singoli movimenti bancari per data, importo, natura dell'operazione e soggetti coinvolti; non è sufficiente una valutazione per categorie, gruppi o per compatibilità complessiva.
- Nel giudizio di rinvio, la Corte di cassazione vincola il giudice di merito non solo alla regola di diritto enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione cassata, con divieto di discostarsi dal perimetro tracciato dal precedente annullamento.
- La contabilità semplificata del contribuente non esonera dall'onere di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione bancaria, né trasferisce sull'Amministrazione finanziaria il dovere di provare ulteriormente la riferibilità dei movimenti a operazioni imponibili.
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