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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16836/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di una società ferroviaria agiva per ottenere un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già percepita, sostenendo di aver svolto anche l’incarico di direttore dei lavori per la tratta AV/AC Roma-Napoli. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che l’incarico rientrasse nelle mansioni proprie della qualifica rivestita e che, in assenza di una specifica deroga, operasse il principio di onnicomprensività della retribuzione nel rapporto di lavoro. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c. per asserita formazione di giudicato interno sulla possibilità di affidare l’incarico al dipendente; 2) violazione dell’art. 123 d.P.R. 554/1999 e dell’art. 7 d.lgs. 165/2001, assumendo che il direttore dei lavori sia figura esterna e terza e che la società dovesse limitarsi a individuare un soggetto esterno o un dipendente come professionista terzo; 3) violazione degli artt. 90, 91 e 92, co. 5, d.lgs. 163/2006 e omesso esame di fatto decisivo, contestando il mancato riconoscimento dell’incentivo anche per la direzione lavori; 4) violazione degli artt. 206 e 210 d.lgs. 163/2006; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omessa pronuncia su un fatto discussso, in relazione alla qualificazione della società come controllata da TAV; 6) violazione dell’art. 92, co. 5, d.lgs. 163/2006 e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte subordinato l’incentivo all’adozione di un regolamento interno; 7) omessa pronuncia sulle domande subordinate ex art. 36 Cost. e art. 2041 c.c.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure muovessero da una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dalla Corte d’appello, che aveva invece stabilito: a) che il contratto di appalto per la tratta non era stato stipulato con la società datrice, ma che a quest’ultima era stata affidata la sola direzione dei lavori; b) che il dipendente aveva svolto mansioni di supervisore e di direttore dei lavori entrambe rientranti nella propria qualifica. Poiché le doglianze pretendevano una rivalutazione del fatto e degli atti, la Suprema Corte le ha dichiarate inammissibili. Ha inoltre precisato che il motivo sul giudicato interno e quello sulla omessa pronuncia ex artt. 36 Cost. e 2041 c.c. erano privi di fondamento, perché la decisione impugnata aveva comunque espressamente escluso quelle pretese. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un giudicato interno, ma la Corte non ha accolto la censura perché fondata su presupposti fattuali diversi da quelli accertati in appello

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione, rilevando che la sentenza impugnata aveva comunque deciso sulle domande subordinate

  • art. 123 d.P.R. 554/1999

    richiamato per affermare il carattere indefettibile e terzo del direttore dei lavori negli appalti pubblici, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché basata su fatti non accertati

  • art. 7 d.lgs. 165/2001

    invocato in tema di utilizzo di risorse interne per funzioni tecniche; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per difetto di corrispondenza con i fatti accertati

  • art. 90 d.lgs. 163/2006

    richiamato insieme agli artt. 91 e 92 per sostenere il diritto all’incentivo anche per la direzione lavori; la censura è stata respinta per inammissibilità

  • art. 91 d.lgs. 163/2006

    richiamato in relazione alla qualificazione della società come controllata da TAV e al regime applicabile; la doglianza è stata dichiarata inammissibile

  • art. 92, comma 5, d.lgs. 163/2006

    richiamato per l’incentivo alle funzioni tecniche; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché basata su una diversa ricostruzione dei fatti e, quanto alla necessità del regolamento interno, ha rilevato che il giudice di merito aveva già deciso sul punto

  • art. 206 d.lgs. 163/2006

    richiamato per contestare l’assetto normativo applicato dalla Corte territoriale; censura dichiarata inammissibile

  • art. 210 d.lgs. 163/2006

    richiamato per le stesse ragioni dell’art. 206; la Corte non ha accolto la doglianza

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l’uso delle risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto la censura diretta in realtà a una diversa valutazione del fatto, non consentita in cassazione

  • art. 36 Cost.

    richiamato nelle domande subordinate per il compenso; la Corte ha escluso l’omessa pronuncia perché la sentenza d’appello aveva espressamente negato il fondamento della pretesa

  • art. 2041 c.c.

    richiamato in via subordinata per l’azione di arricchimento senza causa; la Corte ha escluso l’omessa pronuncia e non ha ravvisato spazio per accoglierla

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio con ordinanza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua apparente veste giuridica, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Il discrimine tra violazione/falsa applicazione di legge ed errore nella ricostruzione della fattispecie concreta sta nel fatto che solo la prima censura presuppone l’accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito; se il ricorrente contesta proprio quell’accertamento, la doglianza non è scrutinabile come vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Le censure di omessa pronuncia sono infondate quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche implicitamente o in modo sostanziale, la questione dedotta; non ricorre violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice ha espressamente escluso il fondamento della domanda subordinata.
  • Non può essere riconosciuto in cassazione un diverso assetto giuridico della controversia fondato su un presupposto fattuale alternativo rispetto a quello definitivamente accertato nei gradi di merito.
  • Se il giudice di merito accerta che le attività svolte dal dipendente rientravano nelle mansioni proprie della qualifica e nella struttura retributiva del rapporto, la richiesta di un compenso aggiuntivo è incompatibile con il principio di onnicomprensività della retribuzione, salvo specifica deroga normativa o contrattuale accertata in fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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