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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31672/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, conseguente all'accordo transattivo tra le parti e agli sgravi parziali disposti dall'Agenzia delle Entrate con rimborso al contribuente di quanto già versato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia e ha compensato le spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ufficio fiscale aveva rettificato la dichiarazione IRPEF per l'anno 2005 contestando la detrazione del 36% per spese di recupero edilizio su immobili ubicati in Umbertide. La contestazione riguardava, in particolare, la mancata prova della dichiarazione del tecnico attestante il superamento della soglia di spesa che avrebbe imposto l'invio della comunicazione al COP ai sensi del d.m. 41/1998 e il presunto aumento di volumetria originaria degli immobili. A seguito del controllo ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 era stata emessa cartella per il recupero dell'imposta ritenuta indebitamente detratta. Il contribuente aveva impugnato la cartella e, in cassazione, deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina sulla detrazione per ristrutturazioni (L. 449/1997 e d.m. 41/1998), dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 53 e 97 Cost., sostenendo anche che la comunicazione fosse comunque stata inviata e che la stessa Agenzia avesse successivamente considerato irrilevante quel requisito; tuttavia, prima dell'udienza le parti avevano raggiunto un accordo transattivo con sgravio parziale e rimborso di quanto versato, con rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1 L. 27 dicembre 1997, n. 449

    36% delle spese sostenute

    richiamato come base normativa della detrazione IRPEF per interventi edilizi oggetto di contestazione

  • art. 1, comma 1, d.m. 41/1998

    richiamato quale disciplina attuativa dell'obbligo di comunicazione al COP

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    richiamato come base del controllo formale e dell'emissione della cartella di recupero

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova in ordine all'invio della comunicazione

  • artt. 53 e 97 Cost.

    invocati dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla correttezza della pretesa fiscale

  • art. 6, comma 4, L. 212/2000

    richiamato nei gradi di merito come possibile obbligo dell'amministrazione di acquisire direttamente la dichiarazione presso il COP

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto in cassazione

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in cassazione e il ricorrente rinuncia al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con regolazione delle spese secondo i giusti motivi ravvisati dalla Corte.
  • La rinuncia al ricorso, se validamente intervenuta e portata a conoscenza della Corte, assorbe ogni esame del merito e dei motivi di impugnazione, anche quando la controversia abbia riguardato questioni tributarie sostanziali o probatorie.
  • In presenza di un accordo che comporti sgravio parziale dell'atto impugnato e rimborso di quanto già versato, la definizione della lite può determinare l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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